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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 1100-2020
Verbale di udienza del giorno 22 ottobre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa IL Casale all'esito dell'udienza cartolare del 04/07/2025; vista la nota per la trattazione scritta depositata da che così Controparte_1
conclude: “accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'esclusiva responsabilità dell nella causazione del sinistro de quo;
Controparte_2
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della IG.ra , in particolare il danno biologico da Controparte_1
invalidità temporanea totale, danno biologico da invalidità temporanea parziale, danno biologico da invalidità permanente, danno morale, postumi permanenti, quantificati in
€ 8.000,00 per danno non patrimoniale (biologico e morale) e in € 800,00 per spese mediche sostenute”. vista la nota per la trattazione scritta depositata da Controparte_3
che così conclude: “affinché, rigettata ogni avversa istanza, anche istruttoria,
[...]
venga respinta integralmente la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti di Controparte_4
siccome infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese e compensi di
[...]
giudizio, C.T.U. compresa. Richiama espressamente tutte le altre richieste, eccezioni, deduzioni e conclusioni precedentemente formulate dall'Avv. Ricagni e dal sottoscritto difensore per l'azienda convenuta”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice onorario
Dott.ssa IL Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 22 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1100 R.G. del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Paola De Vito (C.F. ) presso il C.F._2
cui studio in Avellino, alla Piazza Aldo Moro n.9, elegge domicilio
ATTORE
E
(C.F. P.IVA: Controparte_4
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti e P.IVA_1
delibera di conferimento incarico in atti, dall'Avv. Vincenzo Paolino (C.F.
), con cui è elettivamente domiciliata presso lo studio in C.F._3
Rionero in Vulture, alla via Galliano
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la IG.ra ha convenuto in giudizio l Controparte_1 [...] deducendo che dal 11.03.2014 al Controparte_4
12.04.2015 è stata ricoverata presso l di per seguire un CP_4 CP_2 CP_3
programma riabilitativo successivo a intervento di protesi all'anca sinistra, finalizzato al recupero dell'area senso-motoria, della mobilità e dell'autonomia nei trasferimenti e nella deambulazione con ausilio di bastoni. Nel corso della degenza in data
30.03.2014, verso le 6:30 circa, è incorsa in una caduta all'interno del bagno della propria camera. L'evento si è verificato in quanto, dopo aver azionato il campanello di chiamata, non ha ricevuto risposta dal personale di assistenza e non disponeva della padella sanitaria. A seguito della caduta, parte attrice ha riportato una frattura scomposta del polso destro, trattata con immobilizzazione mediante gesso. Nonostante le visite specialistiche e le terapie locali la IG.ra lamentava dolore CP_1
persistente a carico del polso e presentava “postumi dolorosi con rigidità articolare e limitazione funzionale di circa il 30% al polso destro”.
Parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'esclusiva responsabilità dell
[...]
nella causazione del sinistro de quo;
condannare la Controparte_2
convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, in particolare il danno biologico da invalidità temporanea totale, danno biologico da invalidità temporanea parziale, danno biologico da invalidità permanente, danno morale, postumi permanenti quantificati in € 8.000,00 e/o quella maggiore o minora somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU;
oltre le spese mediche ospedalieri e non, pari a € 800,00, nonché le spese per la relazione medico legale e le spese da sostenersi.
Con vittoria di spese e comensi del presente giudizio da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Ritualmente notificato l'atto di citazione, si costituiva l Controparte_3
che impugnava l'avversa domanda ritenuta infondata in fatto e in
[...]
diritto, non avendo parte attrice dimostrato le congetture poste alla base del suo assunto.
Difatti, sosteneva parte convenuta che l'attore non aveva allegato alcuna prova a sostegno delle presunte omissioni ascrivibili alla parte convenuta tali da determinare il nesso eziologico con l'evento per cui è causa e che il danno subito dalla IG.ra era da ricondurre a una causa estranea, fortuita e incidentale. CP_1
Negava quindi ogni sua responsabilità nella vicenda e chiedeva al Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“rigettare la domanda avanzata dalla IG.ra rigettare, Controparte_1
conseguentemente, la domanda di risarcimento danni”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., espletata la prova testimoniale, disposta CTU, all'udienza del 04.07.2025, dopo vari rinvii, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
In primo luogo si rileva come parte attrice abbia dimostrato che la sig.ra CP_1
sia caduta durante il ricovero presso il nosocomio convenuto. E'
[...]
incontestato che in data 30.03.2014 l'attrice fu vittima di una caduta accidentale verificatasi nella stanza di degenza del
Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione del Presidio Ospedaliero di Pescopagano- di ove era ricoverata, per la Controparte_5 CP_3
riabilitazione dell'anca sinistra, sottoposta ad intervento chirurgico di impianto di protesi articolare e che a causa della caduta riportò: “Frattura scomposta metaepifisaria distale del radio destro, con interessamento articolare”.
Risulta pertanto dimostrata la conclusione di un contratto di spedalità tra l'attrice e la convenuta, con conseguente insorgere, in capo alla struttura, delle Controparte_6
obbligazioni principali e accessorie derivanti dal rapporto contrattuale instauratosi.
Giova in proposito richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, trovando fonte in un contratto atipico (il contratto di “spedalità”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del paziente presso la struttura. La soluzione della natura contrattuale della responsabilità delle strutture ospedaliere appare, peraltro, confermata dal Legislatore all'art. 7 della Legge 24/2017. Accanto all'obbligazione principale, avente ad oggetto la cura del paziente o l'accertamento diagnostico, la struttura ha un preciso obbligo accessorio di salvaguardia del paziente, contro le minacce provenienti dall'interno della struttura o comunque riferibile a fattori rientranti nella sfera di controllo di questa. La responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di spedalità, comprese quelle “accessorie” di tutela del paziente nel corso della degenza presso di essa, va quindi inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., con le note conseguenze in tema di oneri di allegazione e probatori. Nello specifico, è onere del creditore/paziente danneggiato, da un lato, dedurre qualificate inadempienze o comportamenti di natura illecita idonei in ipotesi a porsi come causa o concausa dello specifico danno lamentato e, dall'altro lato, provare il contratto, l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. E' invece onere del debitore/struttura sanitaria dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Nell'ipotesi di responsabilità per omessa protezione del paziente, la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. può essere dunque superata dalla struttura dimostrando di aver tenuto la condotta diligente ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, c.c. e, quindi, di aver adottato le misure idonee alla tutela del paziente in relazione all'inadempimento allegato.
L'individuazione del profilo di responsabilità dei sanitari a seguito di questo evento avverso è molto discussa sia in letteratura sanitaria che in letteratura giuridica.
Il riconoscimento della responsabilità non è cosa semplice, in quanto tutti i sanitari, in base al loro profilo di competenze, possono essere ritenuti responsabili della caduta di un paziente;
a complicare questo processo vi è anche la singolarità di ciascun caso, che spesso è difficile generalizzare e che quindi deve essere esaminato singolarmente.
Provando a ricercare un filo conduttore, da un punto di vista giuridico, in caso di caduta di un paziente è necessario individuare l'operatore la cui condotta attiva o omissiva abbia causato l'evento. In merito, mentre è facile individuare le responsabilità nel caso in cui cada un paziente che non è in condizioni di deambulare autonomamente mentre viene trasportato su una barella, carrozzina o comunque mentre è aiutato a spostarsi dal personale sanitario, meno immediato è individuare il soggetto responsabile nei casi in cui i pazienti si procurino lesioni da caduta in assenza di personale sanitario nelle loro immediate vicinanze, poiché in questo caso può sussistere una responsabilità colposa dell'operatore di tipo omissivo determinata dalla mancanza vigilanza del paziente.
Come detto che l'adeguata sorveglianza del paziente rientra nella diligenza esigibile dalla struttura ospedaliera ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Il contratto di ricovero produce, a norma dell'art. 1374 c.c., l'obbligo della Struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che egli possa causare danni o subirne (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 11 novembre 2020, n. 25288; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2014, n. 10832; Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22331; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Venendo al caso oggetto di lite, , parte attrice ha contestato alla convenuta la mancata adozione e/o l'inadeguatezza delle cautele poste in essere necessarie ai fini della tutela della sig.ra cui sarebbe riconducibile la caduta della paziente e, con essa, i CP_1
conseguenti danni alla salute, di natura temporanea e permanente, riportati dalla stessa.
Premesso quanto sopra in linea generale, si procede ora all'esame del caso di specie.
Al fine di valutare le richieste attrici e eventuali profili di responsabilità dell
[...]
convenuta è stata disposta CTU medico-legale. CP_2
Dalla consulenza medico legale eseguita, le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal perito risultano il frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, emerge in conclusione la non sussistenza della malpractice dei sanitari dell'Ospedale “ ” di CP_2 CP_3
In particolare, i CCTTUU dopo aver esaminato la documentazione medica in atti e visitata la perizianda hanno descritto il quadro clinico dell'attrice, reduce da intervento chirurgico di protesi articolare all'anca sinistra. Quanto all'evento oggetto di causa hanno accertato quanto segue: “I Sanitari del Reparto di Medicina Fisica e
Riabilitazione del Presidio Ospedaliero di Pescopagano ove la IG.ra CP_7
fu degente dal giorno 11.03.2014 al 12.04.2014: Effettuarono i rilievi
[...]
anamnestici; praticarono l'esame clinico, subiettivo ed obiettivo, con il quale rilevarono le condizioni dell'anca sinistra e dell'arto inferiore sinistro;
Predisposero il programma riabilitativo;
effettuarono sedute quotidiane volte al recupero funzionale all'anca sinistra ed allaripresa deambulatoria;
Sottoposero la paziente a frequenti controlli clinici e strumentali, generali e locali;
Allorquando la IG.ra CP_7
a causa di una caduta accidentale verificatasi nella stanza di degenza,
[...]
riportò un trauma al polso destro, disposero la pronta esecuzione di un Esame
Radiografico del polso destro, che evidenziò la frattura a carico della epifisi distale del radio;
Chiesero in urgenza la Consulenza dello Specialista Ortopedico, il quale effettuò la maniera manuale per la riduzione della fattura ed immobilizzò l'arto superiore destro in apparecchio gessato;
Disposero la esecuzione di un Esame radiografico del polso destro in apparecchio gessato;
controllarono costantemente le condizioni dell'arto superiore immobilizzato in gesso e prescrissero le terapie mediche necessarie al caso;
non interruppero le sedute di fisioterapia per l'anca; In data
12.04.2014, dimisero la paziente e le consegnarono il Foglio di Dimissione, indirizzato al Medico curante, nel quale erano analiticamente indicate, oltre alla diagnosi ed alle condizioni cliniche del momento, le terapie praticate, le prescrizioni farmacologiche domiciliari, le indicazioni per i successivi controlli ambulatoriali Da quanto detto, si evince che anche i Sanitari della Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione del Presidio Ospedaliero di Pescopagano che ebbero in cura la IG.ra CP_7
dal giorno dal 11.03.2014 a 12.03.2014, osservarono una condotta tecnica
[...]
rispettosa dei canoni di perizia, prudenza e diligenza, delle Linee Guida e delle buone pratiche, e non emergono comportamenti censurabili, né di tipo omissivo, né commissivo. I Sanitari del Reparto di Ortopedia e Traumatologia del Presidio
Ospedaliero di Pescopagano che visitarono la IG.ra , presso Controparte_7
l'Ambulatorio del Reparto nelle date 17.04.2014; 29.04.2014 e 28.05.2014,: presero visione dell'esame radiografico di recente praticato;
rimossero l'apparecchio gessato
e prescrissero oltre ad un nuovo esame radiografico di controllo del polso destro, anche un ciclo di fisiochinesiterapia riabilitativa;
Effettuarono un ulteriore controllo clinico e rinnovarono la prescrizione di terapia riabilitativa;
praticarono una infiltrazione endoarticolare a livello dell'articolazione radio-carpica. Pertanto, anche la condotta tecnica tenuta da questi fu corretta ed in essa non si Pt_1
riscontrano comportamenti censurabili. La condotta tecnica va esaminata relativamente a due aspetti: il trattamento terapeutico adottato dai Sanitari per la frattura della epifisi distale del radio destro riportata dalla IG.ra Controparte_7
a seguito della caduta accidentale verificatasi il giorno 30.03.2014 durante la degenza in Ospedale;
La eventuale responsabilità del Personale sanitario e parasanitario, del
Reparto di caduta accidentale, in occasione della quale la perizianda riportò la frattura al polso destro. La condotta tecnica osservata dai Sanitari, nei riguardi della
IG.ra : Non comportò ritardi diagnostici, né errori diagnostici;
Controparte_7
Non comportò una inadeguata opzione terapeutica, né tantomeno, errori e/o imperfezioni durante la esecuzione della riduzione incruenta della frattura;
Non comportò errori e/o carenze assistenziali durante tutto il percorso di cura;
La frattura, in quanto tale, comportò; Un periodo di Inabilità Temporanea Parziale pari a complessivi giorni 80, dei quali: i primi 30, valutabili al 75% (settantacinque per cento), i successivi 30 valutabili al 50% (cinquanta per cento),i rimanenti 20 valutabili al 25% (venticinque per cento); Postumi responsabili di un Danno Biologico
Permanente equamente valutabili nella misura del 3% (tre per cento); la caduta accidentale non comportò alcun danno all'anca sinistra, né alle componenti protesiche, né all'osso ospite. È opportuno sottolineare che tali postumi sono quelli che mediamente e normalmente esitano al corretto trattamento di fratture simili a quella riportata dalla IG.ra in occasione dell'evento traumatico Controparte_7
del quale fu vittima in data 30.03.2014. Anzi, il quadro clinico e radiografico che attualmente presenta la perizianda al polso destro, è quasi sovrapponibile a quello del lato sinistro, ed è quindi decisamente migliore di quello che di solito si riscontra a seguito di un corretto trattamento di fratture complesse, simili a quella riportata dalla perizianda. La limitazione dei movimenti di estensione dorsale e flessione palmare del polso, è quasi simile a quella riscontrata a carico del polso sinistro, ed essa limitazione
è legata ad una artropatia degenerativa di tipo artrosico.
Si legge ancora più nel dettaglio nella parte motiva dell'elaborato peritale:
“Dall'esame degli atti e dalle risposte fornite dalla IG.ra , a seguito di CP_1
precise domande rivolte dai CC.TT.UU. in occasione della visita peritale, si può affermare che non vi fu alcuna responsabilità del Personale sanitario e parasanitario del Reparto di Degenza, nel determinismo della caduta della perizianda, che fu del tutto accidentale, ed a seguito della quale riportò la frattura al polso destro. Infatti, la perizianda cadde accidentalmente il giorno 30.03.2014, e cioè 25 giorni dopo
l'intervento chirurgico all'anca sinistra e dopo 19 giorni di terapie riabilitative.
Pertanto, la IG.ra il giorno della caduta deambulava Controparte_7
autonomamente, sia pure con l'ausilio di bastone (uno o forse due); La stanza di degenza ed il bagno erano sufficientemente illuminati;
Non vi erano ostacoli nel percorso dal letto al bagno, che potevano favorire la caduta della perizianda;
Sul pavimento della stanza di degenza e del bagno non vi era acqua né, tantomeno, altri liquidi. Pertanto, le affermazioni contenute nell'atto di citazione non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti”.
Le considerazioni a cui è giunto il perito non risultano del tutto condivisibili.
Dalla lettura della documentazione medica prodotta emerge che la paziente era reduce da intervento di protesi all'anca tale da richiedere “l'ausilio di bastone(uno o forse due” dal che è facile desumere la difficoltà di deambulazione della che pertanto CP_1
richiedeva l'adozione di misure di contenimento e di imporre particolari cautele con riferimento alla libertà di movimento della stessa.
Le dichiarazioni testimoniali acquisite all'udienza del 15.03.2022 hanno confermato inequivocabilmente che la paziente, dopo aver richiesto assistenza, è stata lasciata senza supporto e, nel tentativo di alzarsi autonomamente per recarsi in bagno, è caduta, riportando una grave lesione. Nessuna delle testimonianze ha evidenziato un comportamento anomalo, imprudente o imprevedibile da parte della IG.ra CP_1
la cui condotta risulta perfettamente coerente con la condizione di bisogno e con l'assenza di assistenza da parte del personale sanitario.
Di contro parte convenuta non ha ottemperato all'onere su di essa incombente di essere esente da responsabilità nell'accaduto e di aver adottato tutte le misure atte a prevenire i rischi tipici legati alla deambulazione autonoma di pazienti fragili né ha provato che la caduta sia derivata da un evento non riconducibile all'organizzazione e alla condotta della struttura.
Alla luce di quanto esposto, questo giudice ritiene ascrivibile l'eventus damni, alla condotta negligente e imprudente della convenuta, in guisa che la Controparte_8
domanda sotto tale profilo risulta meritevole di accoglimento.
Ciò detto, relativamente alla determinazione e quantificazione dei postumi permanenti da cui è rimasta attinta la ricorrente ed i periodi di invalidità temporanea totale e parziale, occorre tener conto della quantificazione operata dal CTU e precisamente:”
Un periodo di Inabilità Temporanea Parziale pari a complessivi giorni 80, dei quali: i primi 30, valutabili al 75% (settantacinque per cento), i successivi 30 valutabili al 50%
(cinquanta per cento),i rimanenti 20 valutabili al 25% (venticinque per cento); Postumi responsabili di un Danno Biologico Permanente equamente valutabili nella misura del
3% (tre per cento)”
Considerata l'età della paziente al momento dei fatti di causa (67 anni), la percentuale di invalidità determinata, alla stessa può essere riconosciuto un importo pari ad €
6.489,00 come da tabelle per lesioni micropermanenti..
Nella fattispecie in esame la somma di € 6.489,00 costituisce – ad avviso di questo
Giudice – un ristoro esaustivo del pregiudizio non patrimoniale, comprensivo del
“danno biologico/dinamico relazionale” e di quello “da sofferenza soggettiva interiore”, riportato dalla paziente in conseguenza dell'evento oggetto del presente giudizio, avuto riguardo – si ribadisce – ai patemi evidentemente sopportati in conseguenza delle lesioni subite, delle cure e dell'entità dei postumi che sono nel complesso residuati secondo l'id quod plerumque accidit.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Non ricorrono nella vicenda in esame i presupposti per accordare un incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della invocata
“personalizzazione”.
In proposito, preme osservare che secondo il più recente insegnamento della Suprema
Corte, può essere riconosciuta una variazione in aumento del risarcimento solo ove vengano allegate e provate circostanze eccezionali e specifiche e non per tener conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, venendo in rilievo in siffatta evenienza conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (si vedano Cass. 7513/2018; Cass. 20912/2018; Cass.
n. 23469/2018; Cass.27482/2018; Cass. n.28988/2019 e Cass. n. 25164/2020 già cit., la quale ha pure precisato che la personalizzazione del danno non può costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità lavorativa generica è ricompresa nell'ambito del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico).
Il danno alla vita di relazione o esistenziale è inoltre per definizione ricompreso nel danno biologico, tant'è che la giurisprudenza ritiene più corretto parlare non di danno biologico, ma di danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano proprio i pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale), sicché il danno biologico è già danno relazionale e così dovrebbe essere più correttamente definito.
Solo aspetti del tutto eccezionali di lesione alla vita di relazione vanno ulteriormente risarciti, laddove dimostrati e provati.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali- e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (cd. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 c.2 l.e) del d.lgs. 209/2005, nel testo modificato dalla l.124/2017” (Cass. 901/2018).
Ne deriva che le conseguenze normali sono già liquidate col danno biologico e, dunque, sarebbe una duplicazione risarcire gli ordinari danni dinamico relazionali in aggiunta al danno biologico;
solo le conseguenze “peculiari” dovranno essere risarcite aumentando il danno biologico (personalizzazione), laddove vi sia adeguata allegazione e prova di tali ulteriori conseguenze.
Deve trattarsi di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendono il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; solo in tal caso è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, come già ritenuto, peraltro dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18611/2015; Cass. 2788/2019).
Nel caso di specie, non risultano allegate da parte attrice (prima ancora che provate) le ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali che renderebbero il danno più grave.
Dunque, alcun ulteriore aumento deve essere apportato a quello già riconosciuto.
Quanto al danno patrimoniale risultano documentate spese per l'importo di € 632,00 che vanno rimborsati all'attrice oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Atteso l'esito del giudizio, secondo soccombenza, la
[...]
” va condannata alla Controparte_4
refusione delle spese di lite in favore dell'attrice le quali si Controparte_1
liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
Le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede:
1)DICHIARA la responsabilità dell' Controparte_4
per gli eventi di danno oggetto di lite;
[...]
2)CONDANNA l' Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore della
[...]
IG.ra dell'importo di € 6.489,00, per danno non patrimoniale, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva, oltre € 632,00 per spese mediche documentate oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
3)CONDANNA l' Controparte_4 , in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite
[...]
liquidate in € 264,00 per esborsi e € 4.227,00 per compenso professionale oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti e con attribuzione ove richiesto;
4)PONE definitivamente a carico dell' Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., le spese di CTU,
[...]
come liquidate con separato decreto .
Così deciso in data 22 ottobre 2025
IL G.O.P
Dott.ssa IL Casale