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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/10/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 279/2025 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011,
proposto da:
CF: nato ad [...] iI e residente Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1
in Melilli, Città Giardino in Via Pirandello n.13 e AVV. LAURA BORDONE C.F.:
, nata a [...] il 2510311986, anche quale difensore del primo per procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliati preso lo stesso in Largo XXV Luglio n.I4 a Siracusa;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
-resistente -
All'udienza di discussione del 28.10.2025 il Presidente delegato ha deciso la causa come da sentenza che si è riservato di depositare nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
----------
Con ricorso depositato il 29.1.2025 l'avv. Laura Bordone, anche quale difensore di CP_1
, ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 7.1.2025 dal giudice monocratico
[...] penale di questo Tribunale, con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività defensionale dallo stesso svolta in favore dell'imputato , ammesso al Controparte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio iscritto al n. 1913/2022 RGNR definito in esito all'udienza del 19.11.2024 con dichiarazione di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e con restituzione degli atti al PM.
pagina 1 di 3 Ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato basato sull'errata motivazione secondo cui non stato emesso alcun provvedimento definitorio e gli atti sono stati restituiti al PM stante la nullità del decreto di citazione a giudizio.
In particolare, si censura che, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 DPR 115/2002, la liquidazione del compenso spetta al difensore al termine di ciascuna fase del giudizio e che la fase dibattimentale nella fattispecie si è appunto conclusa, né v'è certezza che si riaprirà potendo il PM chiedere anche l'archiviazione del processo.
Instaurato il contraddittorio il non si è costituito. CP_2
All'udienza del 28.10.2025 la causa è stata discussa e quindi posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult.co. c.p.c.
--------
Preliminarmente va rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto e che il soggetto attivamente legittimato è solo l'avv. Laura Bordone giacchè si controverte del suo diritto alla liquidazione dei compensi professionali per l'attività defensionale svolta in favore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
L'art. 83 DPR 115/2002 prevede che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo..” .
Non è quindi da dubitarsi che la declaratoria di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e la conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero emessa dal Giudice Penale in esito all'udienza dibattimentale del 19.11.2024 segni la conclusione della fase dibattimentale e, di conseguenza, fondi il diritto del difensore dell'imputato, ammesso al patrocino a spese dello Stato, alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta in tale fase del giudizio.
Passando al quantum va rilevato che l'avv. Bordone malgrado nella richiesta di liquidazione dei compensi richiami il vigente protocollo in tema di liquidazione dei compensi in materia penale, di fatto commisura il compenso per le fasi studio, introduttiva e decisoria a quello di cui al DM 55/14 e succ. agg..
va considerato che l'attività defensionale svolta dall'avv. Bordone è stata semplice tenuto Per_1 conto non solo del titolo di reato ascritto all'imputato ( art. 518 bis c.p.) , ma soprattutto al fatto che la pagina 2 di 3 fase processuale si è definita senza dare corso al dibattimento atteso che è stata accolta l'eccezione preliminare di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio sollevata dall'avv. Bordone.
Ne consegue che i compensi allo stesso spettanti – in conformità a quanto previsto dal protocollo citato e dall'art. 12 co. 1 DM 55/14 e succ. agg., vanno determinati nel minimo tabellare e così :
€ 236,50 per la fase studio;
€ 283,50 per la fase introduttiva;
€ 709 per la fase decisoria;
per un complessivo totale di € 1.229, 00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Su tale importo va poi applicata la decurtazione di un terzo di cui all'art. 106 bis DPR 115/2002 e così il compenso da liquidare all'avv. Bordone è pari a € 820,00 oltre accessori.
Stante la parziale soccombenza le spese vanno compensate per un terzo e poste a carico del CP_2
resistente per i restanti due terzi da liquidarsi secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg, tenuto conto del valore della causa, nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 279/2025 R.G., così decide:
in parziale accoglimento dell'opposizione, liquida in favore dell'avv. Laura Bordone, per la causale di cui sopra, il compenso di € 820,00, già ridotto ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, ponendolo a carico dell'Erario.
Compensa per un terzo le spese processuali e condanna il resistente al pagamento in favore CP_2 dell'opponente dei restanti due terzi che liquida in € 221 per compensi ed in € 67 per spese, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie nella misura del 15%,.
Così deciso in Siracusa 28.10.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011,
proposto da:
CF: nato ad [...] iI e residente Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1
in Melilli, Città Giardino in Via Pirandello n.13 e AVV. LAURA BORDONE C.F.:
, nata a [...] il 2510311986, anche quale difensore del primo per procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliati preso lo stesso in Largo XXV Luglio n.I4 a Siracusa;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
-resistente -
All'udienza di discussione del 28.10.2025 il Presidente delegato ha deciso la causa come da sentenza che si è riservato di depositare nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
----------
Con ricorso depositato il 29.1.2025 l'avv. Laura Bordone, anche quale difensore di CP_1
, ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 7.1.2025 dal giudice monocratico
[...] penale di questo Tribunale, con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività defensionale dallo stesso svolta in favore dell'imputato , ammesso al Controparte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio iscritto al n. 1913/2022 RGNR definito in esito all'udienza del 19.11.2024 con dichiarazione di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e con restituzione degli atti al PM.
pagina 1 di 3 Ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato basato sull'errata motivazione secondo cui non stato emesso alcun provvedimento definitorio e gli atti sono stati restituiti al PM stante la nullità del decreto di citazione a giudizio.
In particolare, si censura che, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 DPR 115/2002, la liquidazione del compenso spetta al difensore al termine di ciascuna fase del giudizio e che la fase dibattimentale nella fattispecie si è appunto conclusa, né v'è certezza che si riaprirà potendo il PM chiedere anche l'archiviazione del processo.
Instaurato il contraddittorio il non si è costituito. CP_2
All'udienza del 28.10.2025 la causa è stata discussa e quindi posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult.co. c.p.c.
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Preliminarmente va rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto e che il soggetto attivamente legittimato è solo l'avv. Laura Bordone giacchè si controverte del suo diritto alla liquidazione dei compensi professionali per l'attività defensionale svolta in favore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
L'art. 83 DPR 115/2002 prevede che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo..” .
Non è quindi da dubitarsi che la declaratoria di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e la conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero emessa dal Giudice Penale in esito all'udienza dibattimentale del 19.11.2024 segni la conclusione della fase dibattimentale e, di conseguenza, fondi il diritto del difensore dell'imputato, ammesso al patrocino a spese dello Stato, alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta in tale fase del giudizio.
Passando al quantum va rilevato che l'avv. Bordone malgrado nella richiesta di liquidazione dei compensi richiami il vigente protocollo in tema di liquidazione dei compensi in materia penale, di fatto commisura il compenso per le fasi studio, introduttiva e decisoria a quello di cui al DM 55/14 e succ. agg..
va considerato che l'attività defensionale svolta dall'avv. Bordone è stata semplice tenuto Per_1 conto non solo del titolo di reato ascritto all'imputato ( art. 518 bis c.p.) , ma soprattutto al fatto che la pagina 2 di 3 fase processuale si è definita senza dare corso al dibattimento atteso che è stata accolta l'eccezione preliminare di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio sollevata dall'avv. Bordone.
Ne consegue che i compensi allo stesso spettanti – in conformità a quanto previsto dal protocollo citato e dall'art. 12 co. 1 DM 55/14 e succ. agg., vanno determinati nel minimo tabellare e così :
€ 236,50 per la fase studio;
€ 283,50 per la fase introduttiva;
€ 709 per la fase decisoria;
per un complessivo totale di € 1.229, 00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Su tale importo va poi applicata la decurtazione di un terzo di cui all'art. 106 bis DPR 115/2002 e così il compenso da liquidare all'avv. Bordone è pari a € 820,00 oltre accessori.
Stante la parziale soccombenza le spese vanno compensate per un terzo e poste a carico del CP_2
resistente per i restanti due terzi da liquidarsi secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg, tenuto conto del valore della causa, nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 279/2025 R.G., così decide:
in parziale accoglimento dell'opposizione, liquida in favore dell'avv. Laura Bordone, per la causale di cui sopra, il compenso di € 820,00, già ridotto ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, ponendolo a carico dell'Erario.
Compensa per un terzo le spese processuali e condanna il resistente al pagamento in favore CP_2 dell'opponente dei restanti due terzi che liquida in € 221 per compensi ed in € 67 per spese, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie nella misura del 15%,.
Così deciso in Siracusa 28.10.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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