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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 525/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 525/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. NICOLAJ ELVIRA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. NICOLAJ ELVIRA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 24/05/2015, avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La sig.ra continuerà a vivere unitamente ai figli minori presso Pt_1
l'immobile sito in Pescara (PE) alla Cetteo Ciglia n. 66, condotto in locazione, oppure in altro più confacente alle necessità della signora Pt_1
3. per assicurare al sig. una serenità economica iniziale tale da consentirgli CP_1
di trovare una stabilità lavorativa la sig.ra contribuirà al pagamento del Pt_1 canone di locazione dell'appartamento che il sig. prenderà in locazione per CP_1
un importo forfettario di euro 7.000 (500 euro al mese più due mesi di caparra) da versarsi in due rate di cui la prima di €. 4.000,00 alla sottoscrizione del contratto e la seconda di 3.000,00 dopo sei mesi;
4. Gli arredi e le suppellettili esistenti in quella che fu la casa coniugale rimarranno nella stessa;
5. I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione esclusiva presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
6. Su preciso accordo dei coniugi, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, attesa anche l'età dei figli, compatibilmente con i loro impegni, esigenze e volontà, il sig. potrà far visita ai figli presso la casa coniugale secondo il seguente CP_1
calendario:
a) due pomeriggi infrasettimanali il lunedì e il mercoledì con consumazione del pasto serale;
pagina 3 di 5 b) a settimane alterne, il padre starà con i figli dal sabato alle ore 12:00, con consumazione dei pasti e con pernotto fino alla domenica successiva;
c) nelle occasioni in cui la sig.ra avrà necessità di assentarsi per motivi Pt_1
lavorativi previo congruo avviso al sig. CP_1
d) i genitori si impegnano a concordare con congruo anticipo le modalità con cui trascorrere le festività natalizie e pasquali nonché le vacanze estive garantendo un'equa alternanza;
e) il calendario di cui sopra potrà variare previo accordo tra le parti;
7. la sig.ra si farà carico in via esclusiva del mantenimento Parte_1
ordinario e delle spese straordinarie dei figli sino a quando le condizioni lavorative del sig. miglioreranno consentendogli di contribuire al mantenimento dei CP_1
figli;
8. la sig.ra verserà la somma pattuita di cui sopra per il canone di locazione Pt_1 dell'appartamento che il sig. andrà a reperire;
CP_1
9. I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli;
10. I coniugi danno inoltre atto che il presente ricorso ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative e alle momentanee esigenze dei coniugi e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono;
11. Le spese, i diritti e gli onorari del procuratore costituito sono interamente a carico della sig.ra Parte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini pagina 4 di 5 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese come da accordi tra le parti.
Così deciso in Pescara il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 525/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. NICOLAJ ELVIRA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. NICOLAJ ELVIRA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 24/05/2015, avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La sig.ra continuerà a vivere unitamente ai figli minori presso Pt_1
l'immobile sito in Pescara (PE) alla Cetteo Ciglia n. 66, condotto in locazione, oppure in altro più confacente alle necessità della signora Pt_1
3. per assicurare al sig. una serenità economica iniziale tale da consentirgli CP_1
di trovare una stabilità lavorativa la sig.ra contribuirà al pagamento del Pt_1 canone di locazione dell'appartamento che il sig. prenderà in locazione per CP_1
un importo forfettario di euro 7.000 (500 euro al mese più due mesi di caparra) da versarsi in due rate di cui la prima di €. 4.000,00 alla sottoscrizione del contratto e la seconda di 3.000,00 dopo sei mesi;
4. Gli arredi e le suppellettili esistenti in quella che fu la casa coniugale rimarranno nella stessa;
5. I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione esclusiva presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
6. Su preciso accordo dei coniugi, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, attesa anche l'età dei figli, compatibilmente con i loro impegni, esigenze e volontà, il sig. potrà far visita ai figli presso la casa coniugale secondo il seguente CP_1
calendario:
a) due pomeriggi infrasettimanali il lunedì e il mercoledì con consumazione del pasto serale;
pagina 3 di 5 b) a settimane alterne, il padre starà con i figli dal sabato alle ore 12:00, con consumazione dei pasti e con pernotto fino alla domenica successiva;
c) nelle occasioni in cui la sig.ra avrà necessità di assentarsi per motivi Pt_1
lavorativi previo congruo avviso al sig. CP_1
d) i genitori si impegnano a concordare con congruo anticipo le modalità con cui trascorrere le festività natalizie e pasquali nonché le vacanze estive garantendo un'equa alternanza;
e) il calendario di cui sopra potrà variare previo accordo tra le parti;
7. la sig.ra si farà carico in via esclusiva del mantenimento Parte_1
ordinario e delle spese straordinarie dei figli sino a quando le condizioni lavorative del sig. miglioreranno consentendogli di contribuire al mantenimento dei CP_1
figli;
8. la sig.ra verserà la somma pattuita di cui sopra per il canone di locazione Pt_1 dell'appartamento che il sig. andrà a reperire;
CP_1
9. I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli;
10. I coniugi danno inoltre atto che il presente ricorso ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative e alle momentanee esigenze dei coniugi e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono;
11. Le spese, i diritti e gli onorari del procuratore costituito sono interamente a carico della sig.ra Parte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini pagina 4 di 5 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese come da accordi tra le parti.
Così deciso in Pescara il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5