Art. 1.
L'assegnazione per l'anno 1973 a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui all' articolo 5 della legge 27 febbraio 1973, n. 18 , e' elevata a L. 13.648.500.000.
L'assegnazione per l'anno 1973 a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui all' articolo 5 della legge 27 febbraio 1973, n. 18 , e' elevata a L. 13.648.500.000.