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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/12/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2204 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, con l'avv. IN ND Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l'avv. Giancarlo Longo
OPPOSTO
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: come da note scritte in atti
Pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 239/2020, emesso in data
13.2.2020 e pubblicato in data 2.3.2020 nel procedimento rubricato al n.
4893/2019 R.G., su istanza della società con il quale è Controparte_1
stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro
7.411,99, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
sorte costituente oggetto di credito derivante dall'erogazione di gas.
2. Parte opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione la mancanza di prova del titolo posto a base delle domande veicolate nel ricorso monitorio, così concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: - preliminarmente, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, eventualmente avanzata dalla convenuta opposta, in quanto carente di ogni requisito di cui all'art. all'art. 648 c.p.c. e, comunque, per l'infondatezza del credito azionato;
- in via principale e nel merito, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr.
239/2020- R.g.n. 4893/2019, emesso telematicamente dal Tribunale
Ordinario di Tivoli, stante l'assoluta incertezza ed indeterminatezza dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria azionata nei confronti dell'opponente. - sempre nel merito, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare lo stesso, stante la carenza di idonea prova dell'asserito credito e comunque dei requisiti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. -
Con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M 55/2014 e s.m.i., da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
3. Si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1
da parte opponente e così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via
Pagina 2 di 10 preliminare: - rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 239/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli, già munito di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.; nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma maggiore e/o minore dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di gas metano presso e nei locali che ancora oggi costituiscono la residenza del sig. nel periodo di Parte_1
competenza cristallizzato nei documenti contabili azionati in via monitoria, quale relativo corrispettivo dovuto ad a fronte della Controparte_1
somministrazione effettuata. in ogni caso: condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.”.
4. Avvenuta in data 6.8.2025 la sostituzione della persona del Giudicante, è stata indi fissata la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
5. Ciò posto, osserva in primo luogo il Tribunale che il giudizio che CP_2
in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 cod. civ..
Pagina 3 di 10 Dunque, con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ., si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo "invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermo il piano dei rapporti sostanziali.
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt.
633 e ss. cod. proc. civ., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n. 6531/1993,
Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o si "sviluppa" (Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez. Un., n. 7448/1993; ma v. da ultimo
Cass., sez. III, ord. 18/05/2021 n. 13556 e Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
5.1. Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass. n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013;
Cass. n. 9021/2005);
2) dal debitore opponente, per contestarla (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio
2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n.
Pagina 4 di 10 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999,
n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile,
Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio
2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno
2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n. 13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n.
12388; Cass. civile, sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974; Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924; Trib. Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre 2013,
n. 11774; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Trib. Roma, sez. III,
09 ottobre 2012, n. 18814).
5.2. A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 30 ottobre 2001 n. 13533, secondo cui ““In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
Pagina 5 di 10 della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).” (cfr. Cass. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n.
13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07;
Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015,
n. 1439).
5.3. I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115
e 167 cod. proc. civ., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere
Pagina 6 di 10 probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: 'In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Cass. civ. sez.
6-3 del
27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
6. Così individuato, regolato e distribuito l'onere probatorio, nella presente causa parte opponente, convenuta sostanziale, ha eccepito la mancata dimostrazione del titolo negoziale alla base delle domande della società opposta, la quale, per contro, pur non producendo il titolo né svolgendo istanze di prova costituenda in ordine allo stesso, ha dedotto come il rapporto di somministrazione non risulti contestato, così come l'effettiva somministrazione di energia presso l'immobile ove risiede l'opponente.
7. Ebbene, deve essere rammentato come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, 'Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' 'an' o sul
'quantum debeatur', le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità. Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro
i.v.a., in quanto esso svolge "solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale", ma non ha "alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito" oggetto di registrazione' (Tribunale Monza, sez. II,
04/05/2016, n. 1222; conformi, ex permultis, Cass. civ. sez. 2 10.10.2011n.
20802; Cass. civ. sez. 6 11.03.2011 n. 5915; Cass. civ. 21.10.2010 n. 21599;
Pagina 7 di 10 Cass. civ. sez. 3 3.03.2009 n. 5071; Cass. civ. sez. 2 3.03.1994 n. 2108; Cass. civ. sez. 2 11.05.2007 n. 10860; Cass. civ. sez. 2 8.06.2004n. 10830).
7.1. Incombe, dunque, sull'attore sostanziale dimostrare il titolo (primo oggetto della prova) posto a base della domanda di adempimento contrattuale, nonché di aver adempiuto (secondo oggetto della prova), in caso di contratto a prestazioni corrispettive, alle obbligazioni sullo stesso gravanti.
7.2. La deduzione ed anche la dimostrazione che la somministrazione di energia è stata effettuata non valgono beninteso a provare il contratto che ne costituisce il titolo, corrispondendo, sul piano logico prima ancora che giuridico, la concreta somministrazione alla prova, secondo la prospettazione attorea, dell'adempimento di un'obbligazione a fronte della quale è maturato il diritto ad ottenerne il corrispettivo, e non già alla prova del titolo che di tale obbligazione costituisce la fonte.
7.3. La prova del titolo è d'altro canto necessaria, alla luce delle contestazioni svolte dall'opponente (cfr. pag. 5 e seguenti dell'atto di opposizione), anche per lumeggiare le condizioni contrattuali convenute dalle parti, e dunque l'esattezza degli importi domandati dall'attore.
7.4. Non può, in altri termini, ricavarsi la sussistenza e il contenuto del titolo negoziale dalla mera effettuazione della somministrazione, atteso che parte opponente ha spiegato domanda di adempimento contrattuale che su tale titolo, secondo le condizioni convenute dalle parti, si fonda.
8. Non è stata d'altra parte formulata, nella presente controversia, domanda di arricchimento senza causa la quale, se da un lato può trarre fondamento dalla mera somministrazione di energia, non è d'altro canto compatibile con la deduzione circa la sussistenza di un “rapporto obbligatorio e sinallagmatico”, come riferito dall'attore, né con l'omessa esposizione sia dell'arricchimento ricevuto dal convenuto sia dal correlativo depauperamento subito dall'attore (cfr. art. 2041 cod. civ.).
Pagina 8 di 10 9. D'altronde l'attore sostanziale, oltre a non aver prodotto la documentazione contrattuale, non ha neppure articolato istanze di prova costituenda idonee a raggiungere la dimostrazione del titolo, producendo invece fatture e ulteriore documentazione che, oltre ad essere di formazione unilaterale, non attiene alla fonte delle obbligazioni che si asserisce gravino sul convenuto.
10. Deve conseguentemente essere accolta l'opposizione, respinte le domande formulate dall'attore sostanziale e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
11. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva effettivamente svolta, nonché degli esborsi per come documentati, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
239/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. respinge le domande formulate da Controparte_1
3. condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese del giudizio che liquida in euro 145,50 per esborsi, in euro
2.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
Pagina 9 di 10 4. dispone la distrazione delle spese del giudizio in favore dell'avv.
IN ND, difensore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Addì 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2204 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, con l'avv. IN ND Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l'avv. Giancarlo Longo
OPPOSTO
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: come da note scritte in atti
Pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 239/2020, emesso in data
13.2.2020 e pubblicato in data 2.3.2020 nel procedimento rubricato al n.
4893/2019 R.G., su istanza della società con il quale è Controparte_1
stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro
7.411,99, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
sorte costituente oggetto di credito derivante dall'erogazione di gas.
2. Parte opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione la mancanza di prova del titolo posto a base delle domande veicolate nel ricorso monitorio, così concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: - preliminarmente, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, eventualmente avanzata dalla convenuta opposta, in quanto carente di ogni requisito di cui all'art. all'art. 648 c.p.c. e, comunque, per l'infondatezza del credito azionato;
- in via principale e nel merito, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr.
239/2020- R.g.n. 4893/2019, emesso telematicamente dal Tribunale
Ordinario di Tivoli, stante l'assoluta incertezza ed indeterminatezza dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria azionata nei confronti dell'opponente. - sempre nel merito, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare lo stesso, stante la carenza di idonea prova dell'asserito credito e comunque dei requisiti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. -
Con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M 55/2014 e s.m.i., da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
3. Si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1
da parte opponente e così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via
Pagina 2 di 10 preliminare: - rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 239/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli, già munito di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.; nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma maggiore e/o minore dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di gas metano presso e nei locali che ancora oggi costituiscono la residenza del sig. nel periodo di Parte_1
competenza cristallizzato nei documenti contabili azionati in via monitoria, quale relativo corrispettivo dovuto ad a fronte della Controparte_1
somministrazione effettuata. in ogni caso: condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.”.
4. Avvenuta in data 6.8.2025 la sostituzione della persona del Giudicante, è stata indi fissata la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
5. Ciò posto, osserva in primo luogo il Tribunale che il giudizio che CP_2
in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 cod. civ..
Pagina 3 di 10 Dunque, con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ., si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo "invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermo il piano dei rapporti sostanziali.
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt.
633 e ss. cod. proc. civ., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n. 6531/1993,
Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o si "sviluppa" (Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez. Un., n. 7448/1993; ma v. da ultimo
Cass., sez. III, ord. 18/05/2021 n. 13556 e Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
5.1. Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass. n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013;
Cass. n. 9021/2005);
2) dal debitore opponente, per contestarla (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio
2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n.
Pagina 4 di 10 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999,
n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile,
Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio
2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno
2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n. 13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n.
12388; Cass. civile, sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974; Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924; Trib. Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre 2013,
n. 11774; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Trib. Roma, sez. III,
09 ottobre 2012, n. 18814).
5.2. A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 30 ottobre 2001 n. 13533, secondo cui ““In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
Pagina 5 di 10 della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).” (cfr. Cass. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n.
13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07;
Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015,
n. 1439).
5.3. I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115
e 167 cod. proc. civ., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere
Pagina 6 di 10 probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: 'In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Cass. civ. sez.
6-3 del
27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
6. Così individuato, regolato e distribuito l'onere probatorio, nella presente causa parte opponente, convenuta sostanziale, ha eccepito la mancata dimostrazione del titolo negoziale alla base delle domande della società opposta, la quale, per contro, pur non producendo il titolo né svolgendo istanze di prova costituenda in ordine allo stesso, ha dedotto come il rapporto di somministrazione non risulti contestato, così come l'effettiva somministrazione di energia presso l'immobile ove risiede l'opponente.
7. Ebbene, deve essere rammentato come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, 'Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' 'an' o sul
'quantum debeatur', le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità. Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro
i.v.a., in quanto esso svolge "solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale", ma non ha "alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito" oggetto di registrazione' (Tribunale Monza, sez. II,
04/05/2016, n. 1222; conformi, ex permultis, Cass. civ. sez. 2 10.10.2011n.
20802; Cass. civ. sez. 6 11.03.2011 n. 5915; Cass. civ. 21.10.2010 n. 21599;
Pagina 7 di 10 Cass. civ. sez. 3 3.03.2009 n. 5071; Cass. civ. sez. 2 3.03.1994 n. 2108; Cass. civ. sez. 2 11.05.2007 n. 10860; Cass. civ. sez. 2 8.06.2004n. 10830).
7.1. Incombe, dunque, sull'attore sostanziale dimostrare il titolo (primo oggetto della prova) posto a base della domanda di adempimento contrattuale, nonché di aver adempiuto (secondo oggetto della prova), in caso di contratto a prestazioni corrispettive, alle obbligazioni sullo stesso gravanti.
7.2. La deduzione ed anche la dimostrazione che la somministrazione di energia è stata effettuata non valgono beninteso a provare il contratto che ne costituisce il titolo, corrispondendo, sul piano logico prima ancora che giuridico, la concreta somministrazione alla prova, secondo la prospettazione attorea, dell'adempimento di un'obbligazione a fronte della quale è maturato il diritto ad ottenerne il corrispettivo, e non già alla prova del titolo che di tale obbligazione costituisce la fonte.
7.3. La prova del titolo è d'altro canto necessaria, alla luce delle contestazioni svolte dall'opponente (cfr. pag. 5 e seguenti dell'atto di opposizione), anche per lumeggiare le condizioni contrattuali convenute dalle parti, e dunque l'esattezza degli importi domandati dall'attore.
7.4. Non può, in altri termini, ricavarsi la sussistenza e il contenuto del titolo negoziale dalla mera effettuazione della somministrazione, atteso che parte opponente ha spiegato domanda di adempimento contrattuale che su tale titolo, secondo le condizioni convenute dalle parti, si fonda.
8. Non è stata d'altra parte formulata, nella presente controversia, domanda di arricchimento senza causa la quale, se da un lato può trarre fondamento dalla mera somministrazione di energia, non è d'altro canto compatibile con la deduzione circa la sussistenza di un “rapporto obbligatorio e sinallagmatico”, come riferito dall'attore, né con l'omessa esposizione sia dell'arricchimento ricevuto dal convenuto sia dal correlativo depauperamento subito dall'attore (cfr. art. 2041 cod. civ.).
Pagina 8 di 10 9. D'altronde l'attore sostanziale, oltre a non aver prodotto la documentazione contrattuale, non ha neppure articolato istanze di prova costituenda idonee a raggiungere la dimostrazione del titolo, producendo invece fatture e ulteriore documentazione che, oltre ad essere di formazione unilaterale, non attiene alla fonte delle obbligazioni che si asserisce gravino sul convenuto.
10. Deve conseguentemente essere accolta l'opposizione, respinte le domande formulate dall'attore sostanziale e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
11. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva effettivamente svolta, nonché degli esborsi per come documentati, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
239/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. respinge le domande formulate da Controparte_1
3. condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese del giudizio che liquida in euro 145,50 per esborsi, in euro
2.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
Pagina 9 di 10 4. dispone la distrazione delle spese del giudizio in favore dell'avv.
IN ND, difensore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Addì 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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