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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/11/2024, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale di Fermo nelle persone dei Magistrati:
Dr. Bruno Castagnoli - Presidente
Dr. Mariannunziata Taverna - Giudice
Dr. Lucia Rocchi - Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3657 R.G. dell'anno 2024 V.G. promossa da;
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
c.da Lago n. 10, cod. fisc. , assistito dall'Avv. Narciso Ricotta del Foro CodiceFiscale_1
di RA (cod. fisc. ), come da delega in calce al ricorso, elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato presso il suo studio legale in RA (MC), Via Crescimbeni n. 81, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c,. di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0733.236101 o indirizzo di posta elettronica;
Email_1
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...] in c.da Parte_2
San Savino n. 18, cod. fisc. , assistita dall'Avv. Elisabetta Pierdominici CodiceFiscale_3
del Foro di Fermo (cod. fisc. ), come da delega in calce al ricorso, ed CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso il di Lei studio legale in Fermo (FM), Viale Trento n. 148, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c,. di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0734.228344 o indirizzo di posta elettronica
; Email_2
FATTO E DIRITTO
Rilevato che i coniugi e , sopra generalizzati, Parte_2 Parte_1
hanno presentato ricorso congiunto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monterubbiano il 25/06/2006 alle condizioni indicate in ricorso, poi modificate tenendo conto della raggiungimento, nelle more, della maggiore età di uno dei figli;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza; letto il parere del Pubblico Ministero favorevole all'accoglimento della domanda;
ritenuto non necessario l'ascolto del minore in considerazione del contenuto degli accordi;
rilevato:
che i ricorrenti sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Fermo nella separazione consensuale in data 10 gennaio 2013 e che la separazione è stata successivamente omologata con decreto in data 21 gennaio 2013 del Tribunale di Fermo;
che, mancando ogni contraria eccezione di parte, si presume che la separazione si sia protratta ininterrottamente da allora fino alla data odierna;
che non è possibile la ricostituzione della comunione di vita spirituale e materiale che è a fondamento del matrimonio;
che la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio va conseguentemente accolta;
che anche le condizioni concordate tra le parti, inerenti la prole e i rapporti economici relativi alla stessa, meritano di essere recepite in quanto non in contrasto con norme di legge e con l'interesse dei figli;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e Parte_2
, generalizzati, residenti ed assistiti come sopra, così provvede: Parte_1
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monterubbiano il 25/06/2006 da e;
Parte_2 Parte_1
2) omologa le condizioni concordate tra le parti inerenti la prole e i rapporti economici relativi alla stessa e prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti, quali risultati dai fogli allegati e firmati e da intendersi qui integralmente trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monterubbiano di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio contratto in detto Comune il 25/06/2006, n. 4, parte
II, Serie A, anno 2006, ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 04/11/2024
Il Presidente est.
Dr. Bruno Castagnoli