CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 572/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AN SS UT Presidente
Dott. ON CO Consigliere rel.
Dott. Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27.2.2025 da n qualità di titolare dell'impresa individuale “RO e Basta di RO Parte_1
I” (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Boffoli Maddalena, con elezione di P.IVA_1
domicilio in Corso Europa 12, Milano, presso e nello studio del difensore;
appell ante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio degli avv. Gatteschi Controparte_1 C.F._1
NN, OL CA ( ) e TA CL ( ) C.F._2 C.F._3
presso lo studio del quale ultimo, in via Paleocapa 5, 20121, Milano, è elettivamente domiciliata;
appellata
OGGETTO: Vendita di cose mobili CONCLUSIONI per quale titolare della ditta individuale “RO e Parte_1
Basta di RO I”
In via principale e nel merito
- accogliere l'appello e riformare la Sentenza n 8023/2024 emessa in data 12 settembre 2024 dal
Tribunale di Milano (Giudice dott. Alessandro Petrucci), a definizione del procedimento sub n. r.g.
46861/2021, non notificata, per tutti i motivi esposti da parte appellante nell'atto di citazione, nonché in forza di tutte le domande, eccezioni e argomentazioni non accolte dalla sentenza di primo grado, da intendersi espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c.;
- per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE: In considerazione della mancata consegna del certificato di autenticità del quadro oggetto di vendita tra le parti, intitolato “Composizione” di Persona_1 disporre, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione del contratto di vendita posto in essere inter partes, con conseguente restituzione di quanto versato dalla SI.ra alla SI.ra Parte_1 CP_1
pari ad euro 200.009,59 (ossia euro 187.500,00 oltre interessi pari ad euro 12.509,59), oltre interessi dalla definizione dell'accordo in data 27.2.2017 fino al saldo effettivo. Condannare, altresì, in considerazione della condotta tenuta da parte della venditrice e del riconoscimento della stessa della mancanza della consegna del certificato di autenticità, la SI.ra al pagamento CP_1 nei confronti della SI.ra dell'importo euro 100.000,00 ovvero nel maggiore e/o minore Parte_1
importo che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento danni. IN VIA SUBORDINATA:
Accertata la non autenticità del quadro oggetto di vendita tra le parti, intitolato “Composizione” di
disporre la risoluzione del contratto di vendita e la restituzione di quanto versato Persona_1 dalla SI.ra alla venditrice, oltre interessi, ai sensi dell'art. 1453 c.c., pari ad euro Parte_1
200.009,59 (ossia euro 187.500,00 oltre interessi legali pari ad euro 12.509,59), oltre interessi dalla definizione dell'accordo in data 27.2.2017 fino al saldo effettivo e per l'effetto condannare la
SI.ra al pagamento nei confronti della SI.ra dell'importo euro 100.000,00 CP_1 Parte_1
ovvero nel maggiore e/o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, a titolo risarcimento danni.
In ogni caso,
annullare la condanna ex art. 96 II co c.p.c., di cui alla sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti nell'appello, con conseguente ordine alla SI.ra di restituzione all'appellante CP_1 dell'importo percepito a tale titolo;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio d'appello, anche relativi al primo grado, oltre rimborso del Contributo Unificato del doppio grado di giudizio.
2 IN VIA ISTRUTTORIA:
Parte appellante chiede ammettersi tutti i mezzi istruttori così come richiesti e formulati nei propri scritti difensivi del giudizio di primo grado che di seguito si riportano.
Si chiede, quindi, che la SI.ra confermi le dichiarazioni rese nel verbale Controparte_1
d'udienza del 21.3.2019 (docc. 4 e 12 fascicolo I grado), in sede di interrogatorio formale nel giudizio definito tra le medesime parti (del presente giudizio) dinanzi al Tribunale di Milano (rg n.
28908/2017) e ammettersi prova per testi con i sigg.ri Controparte_2 [...]
tutti domiciliati presso la Testimone_1 Parte_2 Controparte_3
Galleria “RO e basta” sita in Milano alla Via Fiori Chiari 2, per loro conferma delle dichiarazioni rese nei verbali d'udienza nel giudizio definito tra le medesime parti (del presente giudizio) dinanzi al Tribunale di Milano (rg n. 28908/2017) (doc.12 fascicolo I grado). Si chiede, in ogni caso, di essere ammessi ad interrogatorio formale della SI.ra nonché a Controparte_1
prova testimoniale diretta a mezzo dei testi SIg.ri Testimone_1 Controparte_3 tutti domiciliati presso la Galleria “RO e basta” sita in Milano alla Via Testimone_2
Fiori Chiari 2, nonché dei sigg.ri Presidente, Archivio Burri, Fabo Mearini, Galleria in Tes_3
via cesare Fani 10 a Perugia, da ascoltarsi sui seguenti capitoli di prova ovvero sulle circostanze ritenute dalla CO idonee e pertinenti, anche in base al comportamento processuale di controparte:
1. “Vero che svolge attività di commercio di mobili e complementi d'arredo di Testimone_4 antiquariato e ordinariamente, quindi, non si occupa di vendita di opere d'arte di alto livello che intervengono solo eccezionalmente?”
2. “Vero che la SI.ra nelle trattive per la vendita del quadro intitolato Controparte_1
“Composizione” ha sempre indicato e rassicurato la SI.ra e suo figlio, sig. Parte_1
che trattavasi di originale opera di paternità del noto e quotato artista e pittore Testimone_1 italiano ”; Persona_1
3. “Vero che la SI.ra acquistava dalla sig.ra il quadro in Parte_1 Controparte_1 questione solo perché la venditrice le garantiva che trattavasi di un originale “Burri”, in quanto
l'unica finalità era quella di rivenderla ad un cliente che era interessato ad opere originali di tale artista?”;
4. “Vero che la SI.ra ha richiesto alla SI.ra l'attestazione di autenticità Parte_1 CP_1 del quadro sin dall'inizio delle trattative di vendita e anche successivamente?”;
5. “Vero che la SI.ra non ha mai consegnato il certificato di autenticità del Controparte_1 quadro intitolato “Composizione” di ”; Persona_1
3 6. “Vero che la SI.ra non ha mai dichiarato di non possedere certificato di Controparte_1
autenticità, quantomeno prima dell'interrogatorio formale cui veniva sottoposta all'udienza del
21.3.2019 (doc.4 che si rammostra)?”;
7. “Vero che la SI.ra a tutt'oggi sostiene di aver venduto un'opera autentica del Controparte_1 noto artista ”; Persona_1
8. “Vero che l'inserimento nel catalogo ragionato dell'artista e l'attestato di libera circolazione non provano l'autenticità del quadro consegnato dalla SI.ra alla SI.ra ”; CP_1 Parte_1
9. “Vero che la SI.ra , a fronte della mancata consegna, a tutt'oggi, Parte_1 dell'attestazione di autenticità del quadro acquistato dalla sig.ra non ha più potuto vendere CP_1 il quadro al cliente non potendo garantire la effettiva paternità del quadro all'artista?”;
10. “Vero che parte attrice non acquistando per sé il quadro, come perfettamente noto alla controparte, ma per destinare nuovamente al mercato l'opera non è in grado attualmente di poter vendere l'opera in mancanza di attestazione di autenticità?”
11. “Vero che il quadro viene attualmente conservato nella abitazione privata di parte attrice non potendo la stessa neppure esporlo per la vendita nella sua galleria d'arte di Milano in quanto, allo stato, la sua autenticità non è stata accertata?”
Si insiste altresì nell'ammissione di CTU sul quadro oggetto della compravendita, intitolato
“Composizione” di attualmente ancora in possesso dell'appellata, al fine di accertare Persona_1 ed attestare l'autenticità o non autenticità del quadro consegnato dalla SI.ra alla Controparte_1
SI.ra e quindi la sua effettiva riconducibilità al noto artista e pittore del '900 Parte_1
nonché la mancata corrispondenza del medesimo quadro oggetto della Persona_1 compravendita rispetto a quello inserito nel Catalogo ragionato dell'artista, con stima del relativo valore.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma CO d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, contrariis rejectis,
• in via principale: rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto da
[...]
in qualità di titolare dell'impresa individuale “RO e basta”, contro la sentenza n. Parte_1
8023/2024 emessa il 12 settembre 2024 del Tribunale di Milano, e per l'effetto confermare la detta sentenza n. 8023/2024 del Tribunale di Milano;
• in via subordinata: rigettare le domande proposte da in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale “RO e basta”, in quanto improponibili, inammissibili, infondate - in fatto e in diritto - e comunque non provate;
4 • in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. o ex art. 1453 c.c. del contratto verbale di compravendita stipulato il 27 febbraio
2017 tra e condannare in qualità di titolare Parte_1 Controparte_1 Parte_1 dell'impresa individuale “RO e basta”, a restituire ad l'opera di Controparte_1 Persona_1 dal titolo “Composizione” (olio su tavola, firmato e datato sul retro 1950, cm 43x50,5), iscritta all'Archivio della “Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri” di Città di Castello (PG)
(istituita dall'artista e sua erede) e nel relativo Catalogo Generale (i.50.52, 67, p. 48.VI, Tomo I).
Con vittoria di compensi e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale titolare della ditta individuale “RO e Basta di – Parte_1 Parte_1
premesso di aver acquistato un quadro da che non veniva consegnato il Controparte_1
certificato di autenticità del dipinto- conveniva davanti al Tribunale di Milano Controparte_1 chiedendo disporre, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione del contratto di vendita, con conseguente restituzione di quanto versato, oltre interessi, nonché il risarcimento dei danni;
in subordine, chiedeva accertare la non autenticità del quadro oggetto di vendita tra le parti, e quindi disporre la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., con restituzione di quanto versato, e risarcimento danni.
Si costituiva chiedendo respingere le domande;
in via subordinata, per la denegata Controparte_1 ipotesi di accoglimento dell'azione di risoluzione, chiedeva condannare alla Parte_1 restituzione dell'opera.
Il Tribunale con sentenza n. 8023/24 in data 12 settembre 2024, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, rigettava tutte le domande proposte da
[...]
in confronto di condannava alla rifusione delle Parte_1 Controparte_1 Parte_1
spese processuali, ed al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c..
Avverso la sentenza proponeva appello in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale “RO e basta”, lamentando, con un primo motivo d'appello, l'errato accoglimento dell'eccezione rei iudicatae per errore di fatto e/o di valutazione sul presupposto storico e processuale del precedente giudizio r.g. 28908/2017; con un secondo motivo d'appello, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1497 c.c. e 1492 c.c. per mancata corretta valutazione della differenza tra azione di risoluzione ex artt. 1497 (di cui al presente giudizio) e l'azione di riduzione del prezzo c.d. azione estimatoria ex art. 1492 c.c. (di cui alla sentenza n. 6381/2021); con
5 un terzo motivo d'appello, dolendosi dell'omesso esame e mancata pronuncia in relazione alla domanda di parte attrice formulata nel giudizio di primo grado in via subordinata e omessa motivazione della mancata ammissione della CTU richiesta sull'autenticità dell'opera; con un quarto motivo d'appello prospettando l'ingiustizia della condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 III co c.p.c. per totale inesistenza dei relativi presupposti giuridici e di fatto.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 8.7.2025 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 25.11.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo -che lamenta l'errato accoglimento dell'eccezione rei iudicatae per errore di fatto e/o di valutazione sul presupposto storico e processuale del precedente giudizio r.g. 28908/2017- non è fondato.
Prospetta e documenta la medesima appellante che tra le parti è intervenuto giudizio in proc. n. RG
28908/2017, definito con sentenza del Tribunale di Milano, n. 6381/2021, resa in data 22.7.2021 ed ormai divenuta definitiva, nell'ambito del quale, a fronte della richiesta da parte di CP_1 del saldo del prezzo del quadro, nell'opporsi alla domanda, aveva chiesto
[...] Parte_1
al punto D) della comparsa di costituzione e risposta, la risoluzione del contratto per mancanza di qualità promesse, richiamando l'art. 1497 del codice civile, secondo il quale “quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento”, evidenziando, tra le altre argomentazioni, “che la SI.ra
a differenza di quanto concordato, non ha mai ricevuto la certificazione attestante Parte_1
l'autenticità del quadro”, e “tale circostanza rappresenta un'ulteriore mancanza delle qualità essenziali di un'opera oggetto di vendita che comporta, pertanto, il diritto alla risoluzione del contratto”, e chiedendo in subordine, per il caso del mancato accoglimento della richiesta di risoluzione, di “rideterminare il valore del quadro” (punto E).
E' quindi evidente che nell'articolare le proprie difese in quel procedimento, vi Parte_1 ha posto a fondamento, tra le altre prospettazioni, anche il fatto storico relativo l'assenza della certificazione di autenticità dell'opera, per chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., per mancanza di qualità essenziali al bene venduto, ovvero, in subordine, la riduzione del prezzo.
6 Se così è, si deve evidenziare, in primo luogo, che il giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile, e dunque ricomprende non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. III, ord. 11 gennaio 2024, n. 1259 Rv. 669742; id. Sez. 2, Sentenza n. 18439 del 28/6/2023, Rv. 669113; id., n. 14535/2012).
Principio che comporta che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (ex multis Cass. III, Ord. 21 gennaio
2024, n. 2387; id. III, 14 settembre 2022, n. 27013; id. III, 17 gennaio 2022 n. 1165; id. n.
25269/2016; conf. n. 24433/2013).
Né può sostenersi che la diversa azione contrattuale oggetto nel presente giudizio sarebbe fondata su “fatti emersi” all'esito del primo giudizio, ed in particolare sull'avvenuto accertamento giudiziale della mancata consegna del certificato di autenticità; è infatti evidente che la mancata consegna del certificato di autenticità non costituisca un fatto sopravvenuto, ma circostanza specificamente dedotta sin dal primo atto di costituzione dalla parte acquirente, al fine di giustificare la domanda di risoluzione del contratto o, in subordine, di riduzione del prezzo.
La reiezione del primo motivo determina l'assorbimento del secondo -deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 1497 c.c. e 1492 c.c. per mancata corretta valutazione della differenza tra azione di risoluzione ex artt. 1497 (di cui al presente giudizio) e l'azione di riduzione del prezzo c.d. azione estimatoria ex art. 1492 c.c. (di cui alla sentenza n. 6381/2021).
L'argomentazione contestata infatti costituisce motivazione integrativa ulteriore, sulla medesima questione, che porterebbe alla reiezione della medesima domanda, sotto diverso profilo.
Sarebbe comunque, nel merito, infondato.
Invero, l'azione redibitoria di cui all'art. 1492 c.c., volta ad ottenere la risoluzione del contratto per vizi od inidoneità, non è un rimedio a sé, ma costituisce un'applicazione del generale istituto della risoluzione per inadempimento disciplinato dagli artt. 1453 ss c.c..
La giurisprudenza precisa che le disposizioni degli artt. 1490 e 1492 c.c. relative all'azione redibitoria vanno interpretate con riguardo all' art. 1455 c.c. e, dunque, che tale azione può essere
7 esperita soltanto in presenza di vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza (Cass.
Sez. II, 9/2/2024, n. 3716)
L'art. 1492 c.c. prevede che, nei casi indicati dall'articolo 1490 c.c. -cioè di vizi che rendano la cosa venduta inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore- il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo;
la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Nel caso di specie, a fronte del dedotto inadempimento dell'obbligo di consegna del certificato di autenticità dell'opera compravenduta, parte acquirente, nell'ambito del giudizio RG 28908/2017 sopra richiamato, ha chiesto la riduzione del prezzo e non anche la risoluzione del contratto per inadempimento, esercitando così una scelta che preclude, oggi la proposizione della diversa ed alternativa azione.
Si deve quindi ritenere che l'aver chiesto la riduzione del prezzo d'acquisto anziché la risoluzione del contratto costituisce una scelta irrevocabile che preclude l'accoglimento dell'ulteriore domanda, formulata per la prima volta nel presente giudizio, di risoluzione ex artt. 1497 o 1453 c.c..
Il terzo motivo d'appello -dolentesi dell'omesso esame e mancata pronuncia in relazione alla domanda di parte attrice formulata nel giudizio di primo grado in via subordinata e omessa motivazione della mancata ammissione della ctu richiesta sull'autenticità dell'opera- è anch'esso assorbito, e comunque inammissibile per genericità.
È infatti evidente, sulla scorta di quanto esposto trattando del motivo precedente, che la scelta dell'actio quanti minoris preclude l'esperimento dell'azione di risoluzione, anche eventualmente per non autenticità dell'opera.
Ancora, trattasi, anch'esso, di argomento che parte già attrice ha sviluppato nel corso del giudizio precedente (in memoria 7.5.2021 pag. 24 ed in memoria 26.5.2021 pag. 1, docc. IX e X fasc. di parte , la cui delibazione è conseguentemente preclusa dal giudicato. CP_1
L'azione che sarebbe comunque inammissibile perché perplessa (viene così formulata: “apparendo verosimile, in ogni caso, la non autenticità del quadro”, pag. 18 del ricorso introduttivo), atteso che ha come presupposto la falsità del dipinto, prospettazione che radicalmente collide con le argomentazioni svolte dalla parte nel corso di tutto il processo, ed ancora nei primi motivi di appello, e comunque esplorativa, perché adduce a sostegno della richiesta di accertamento tecnico elementi di assoluta fumosità.
Sono infatti evidenziate “discrepanze rilevate nei documenti consegnati dalla venditrice” (doc. 9), e la “precisazione della casa d'aste Sotheby's nella relazione di valutazione delle opere della SI.ra
(doc. 8), ma tali discrepanze non sono in concreto ravvisabili, perché il documento 9 (foto CP_1
8 del quadro consegnato con attestato di libera circolazione) è copia fotostatica di pessima qualità, che non consente alcun confronto con la riproduzione del più nitido documento 8 (precisazione casa d'aste Sotheby's).
Deve infine respingersi il motivo di impugnazione col quale l'appellante si duole della condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c..
In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91
c.p.c., “anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Nel caso in questione, infatti, è possibile rilevare:
a) una totale soccombenza della parte, non soltanto in considerazione dell'esito finale della lite ma anche nella prospettiva della responsabilità nell'avere instaurato un giudizio proponendo un atto introduttivo macroscopicamente infondato;
b) la temerarietà dell'iniziativa processuale, riconducibile alla mala fede della parte -da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice- ravvisabile nell'aver omesso quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito all'attore di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, alla luce del pregresso esperimento di altra azione fondata sui medesimi presupposti, situazione che configura un'ipotesi di impiego pretestuoso -e quindi di abuso- del diritto di azione.
c) l'effettiva esistenza di un pregiudizio quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Con riferimento poi al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di commisurare quel danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi ordinariamente quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, senza fissare alcun limite quantitativo, né massimo né minimo, così che la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. n. 21570/2012).
Sulla base di tali criteri, è sicuramente possibile fare riferimento al pregiudizio -ricavabile per presunzioni e secondo nozioni di comune esperienza- che la parte vittoriosa ha subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi e impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per le consultazioni con il difensore, per la valutazione della linea difensiva etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul
9 piano strettamente tecnico, dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, relative al solo rimborso degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica, spese giudiziali a cui può in ogni caso farsi riferimento per la liquidazione del danno.
E' inoltre possibile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo, affermato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e alla l. 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi termini, Cass. n. 24645/2007).
Considerata la natura di eclatante infondatezza che connota l'azione intentata, si stima equa la determinazione operata dal Tribunale, nella misura di un terzo dei compensi liquidati.
Quanto al presente giudizio di impugnazione.
Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un appello basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado, ovvero su censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitarne il gravame (Cass. n. 24546/2014), o, comunque, su censure non rapportate all'effettivo contenuto della sentenza impugnata.
Nella proposizione di un'impugnazione, per identificare l'elemento soggettivo che l'art. 96 terzo comma richiede, occorre infatti parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto del provvedimento impugnato: una riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice che lo ha emesso e che non si rapporta in modo specifico alle risposte di confutazione che il giudice ha fornito per opporre specifiche obiezioni a tali risposte, che non consistano esclusivamente nella ripetizione di quanto gli era stato addotto, già di per sé ha natura abusiva imperniata sulla mala fede, in quanto non tiene conto del fatto che l'impugnazione deve avere per oggetto il provvedimento impugnato e non può pretermetterlo. In tali casi l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (CO cost. n. 152 del 2016; Cass. n. 19285/2016);
Nel caso in esame l'appello consta della mera riproposizione delle argomentazioni sviluppate in primo grado, senza tenere conto della compiuta risposta fornita del Tribunale.
10 Anche qui viene determinata nella misura di un terzo dei compensi liquidati.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, nei valori medi per lo scaglione azionato per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
che liquida per compensi defensionali in 17.179,00, oltre spese generali 15%, Controparte_4
IVA e cpa.
- visto l'art. 96 III comma c.p.c.
- condanna al pagamento in favore di della ulteriore somma di Parte_1 Controparte_4
€ 5.726,00,
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 1/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON CO AN SS UT
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AN SS UT Presidente
Dott. ON CO Consigliere rel.
Dott. Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27.2.2025 da n qualità di titolare dell'impresa individuale “RO e Basta di RO Parte_1
I” (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Boffoli Maddalena, con elezione di P.IVA_1
domicilio in Corso Europa 12, Milano, presso e nello studio del difensore;
appell ante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio degli avv. Gatteschi Controparte_1 C.F._1
NN, OL CA ( ) e TA CL ( ) C.F._2 C.F._3
presso lo studio del quale ultimo, in via Paleocapa 5, 20121, Milano, è elettivamente domiciliata;
appellata
OGGETTO: Vendita di cose mobili CONCLUSIONI per quale titolare della ditta individuale “RO e Parte_1
Basta di RO I”
In via principale e nel merito
- accogliere l'appello e riformare la Sentenza n 8023/2024 emessa in data 12 settembre 2024 dal
Tribunale di Milano (Giudice dott. Alessandro Petrucci), a definizione del procedimento sub n. r.g.
46861/2021, non notificata, per tutti i motivi esposti da parte appellante nell'atto di citazione, nonché in forza di tutte le domande, eccezioni e argomentazioni non accolte dalla sentenza di primo grado, da intendersi espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c.;
- per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE: In considerazione della mancata consegna del certificato di autenticità del quadro oggetto di vendita tra le parti, intitolato “Composizione” di Persona_1 disporre, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione del contratto di vendita posto in essere inter partes, con conseguente restituzione di quanto versato dalla SI.ra alla SI.ra Parte_1 CP_1
pari ad euro 200.009,59 (ossia euro 187.500,00 oltre interessi pari ad euro 12.509,59), oltre interessi dalla definizione dell'accordo in data 27.2.2017 fino al saldo effettivo. Condannare, altresì, in considerazione della condotta tenuta da parte della venditrice e del riconoscimento della stessa della mancanza della consegna del certificato di autenticità, la SI.ra al pagamento CP_1 nei confronti della SI.ra dell'importo euro 100.000,00 ovvero nel maggiore e/o minore Parte_1
importo che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento danni. IN VIA SUBORDINATA:
Accertata la non autenticità del quadro oggetto di vendita tra le parti, intitolato “Composizione” di
disporre la risoluzione del contratto di vendita e la restituzione di quanto versato Persona_1 dalla SI.ra alla venditrice, oltre interessi, ai sensi dell'art. 1453 c.c., pari ad euro Parte_1
200.009,59 (ossia euro 187.500,00 oltre interessi legali pari ad euro 12.509,59), oltre interessi dalla definizione dell'accordo in data 27.2.2017 fino al saldo effettivo e per l'effetto condannare la
SI.ra al pagamento nei confronti della SI.ra dell'importo euro 100.000,00 CP_1 Parte_1
ovvero nel maggiore e/o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, a titolo risarcimento danni.
In ogni caso,
annullare la condanna ex art. 96 II co c.p.c., di cui alla sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti nell'appello, con conseguente ordine alla SI.ra di restituzione all'appellante CP_1 dell'importo percepito a tale titolo;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio d'appello, anche relativi al primo grado, oltre rimborso del Contributo Unificato del doppio grado di giudizio.
2 IN VIA ISTRUTTORIA:
Parte appellante chiede ammettersi tutti i mezzi istruttori così come richiesti e formulati nei propri scritti difensivi del giudizio di primo grado che di seguito si riportano.
Si chiede, quindi, che la SI.ra confermi le dichiarazioni rese nel verbale Controparte_1
d'udienza del 21.3.2019 (docc. 4 e 12 fascicolo I grado), in sede di interrogatorio formale nel giudizio definito tra le medesime parti (del presente giudizio) dinanzi al Tribunale di Milano (rg n.
28908/2017) e ammettersi prova per testi con i sigg.ri Controparte_2 [...]
tutti domiciliati presso la Testimone_1 Parte_2 Controparte_3
Galleria “RO e basta” sita in Milano alla Via Fiori Chiari 2, per loro conferma delle dichiarazioni rese nei verbali d'udienza nel giudizio definito tra le medesime parti (del presente giudizio) dinanzi al Tribunale di Milano (rg n. 28908/2017) (doc.12 fascicolo I grado). Si chiede, in ogni caso, di essere ammessi ad interrogatorio formale della SI.ra nonché a Controparte_1
prova testimoniale diretta a mezzo dei testi SIg.ri Testimone_1 Controparte_3 tutti domiciliati presso la Galleria “RO e basta” sita in Milano alla Via Testimone_2
Fiori Chiari 2, nonché dei sigg.ri Presidente, Archivio Burri, Fabo Mearini, Galleria in Tes_3
via cesare Fani 10 a Perugia, da ascoltarsi sui seguenti capitoli di prova ovvero sulle circostanze ritenute dalla CO idonee e pertinenti, anche in base al comportamento processuale di controparte:
1. “Vero che svolge attività di commercio di mobili e complementi d'arredo di Testimone_4 antiquariato e ordinariamente, quindi, non si occupa di vendita di opere d'arte di alto livello che intervengono solo eccezionalmente?”
2. “Vero che la SI.ra nelle trattive per la vendita del quadro intitolato Controparte_1
“Composizione” ha sempre indicato e rassicurato la SI.ra e suo figlio, sig. Parte_1
che trattavasi di originale opera di paternità del noto e quotato artista e pittore Testimone_1 italiano ”; Persona_1
3. “Vero che la SI.ra acquistava dalla sig.ra il quadro in Parte_1 Controparte_1 questione solo perché la venditrice le garantiva che trattavasi di un originale “Burri”, in quanto
l'unica finalità era quella di rivenderla ad un cliente che era interessato ad opere originali di tale artista?”;
4. “Vero che la SI.ra ha richiesto alla SI.ra l'attestazione di autenticità Parte_1 CP_1 del quadro sin dall'inizio delle trattative di vendita e anche successivamente?”;
5. “Vero che la SI.ra non ha mai consegnato il certificato di autenticità del Controparte_1 quadro intitolato “Composizione” di ”; Persona_1
3 6. “Vero che la SI.ra non ha mai dichiarato di non possedere certificato di Controparte_1
autenticità, quantomeno prima dell'interrogatorio formale cui veniva sottoposta all'udienza del
21.3.2019 (doc.4 che si rammostra)?”;
7. “Vero che la SI.ra a tutt'oggi sostiene di aver venduto un'opera autentica del Controparte_1 noto artista ”; Persona_1
8. “Vero che l'inserimento nel catalogo ragionato dell'artista e l'attestato di libera circolazione non provano l'autenticità del quadro consegnato dalla SI.ra alla SI.ra ”; CP_1 Parte_1
9. “Vero che la SI.ra , a fronte della mancata consegna, a tutt'oggi, Parte_1 dell'attestazione di autenticità del quadro acquistato dalla sig.ra non ha più potuto vendere CP_1 il quadro al cliente non potendo garantire la effettiva paternità del quadro all'artista?”;
10. “Vero che parte attrice non acquistando per sé il quadro, come perfettamente noto alla controparte, ma per destinare nuovamente al mercato l'opera non è in grado attualmente di poter vendere l'opera in mancanza di attestazione di autenticità?”
11. “Vero che il quadro viene attualmente conservato nella abitazione privata di parte attrice non potendo la stessa neppure esporlo per la vendita nella sua galleria d'arte di Milano in quanto, allo stato, la sua autenticità non è stata accertata?”
Si insiste altresì nell'ammissione di CTU sul quadro oggetto della compravendita, intitolato
“Composizione” di attualmente ancora in possesso dell'appellata, al fine di accertare Persona_1 ed attestare l'autenticità o non autenticità del quadro consegnato dalla SI.ra alla Controparte_1
SI.ra e quindi la sua effettiva riconducibilità al noto artista e pittore del '900 Parte_1
nonché la mancata corrispondenza del medesimo quadro oggetto della Persona_1 compravendita rispetto a quello inserito nel Catalogo ragionato dell'artista, con stima del relativo valore.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma CO d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, contrariis rejectis,
• in via principale: rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto da
[...]
in qualità di titolare dell'impresa individuale “RO e basta”, contro la sentenza n. Parte_1
8023/2024 emessa il 12 settembre 2024 del Tribunale di Milano, e per l'effetto confermare la detta sentenza n. 8023/2024 del Tribunale di Milano;
• in via subordinata: rigettare le domande proposte da in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale “RO e basta”, in quanto improponibili, inammissibili, infondate - in fatto e in diritto - e comunque non provate;
4 • in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. o ex art. 1453 c.c. del contratto verbale di compravendita stipulato il 27 febbraio
2017 tra e condannare in qualità di titolare Parte_1 Controparte_1 Parte_1 dell'impresa individuale “RO e basta”, a restituire ad l'opera di Controparte_1 Persona_1 dal titolo “Composizione” (olio su tavola, firmato e datato sul retro 1950, cm 43x50,5), iscritta all'Archivio della “Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri” di Città di Castello (PG)
(istituita dall'artista e sua erede) e nel relativo Catalogo Generale (i.50.52, 67, p. 48.VI, Tomo I).
Con vittoria di compensi e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale titolare della ditta individuale “RO e Basta di – Parte_1 Parte_1
premesso di aver acquistato un quadro da che non veniva consegnato il Controparte_1
certificato di autenticità del dipinto- conveniva davanti al Tribunale di Milano Controparte_1 chiedendo disporre, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione del contratto di vendita, con conseguente restituzione di quanto versato, oltre interessi, nonché il risarcimento dei danni;
in subordine, chiedeva accertare la non autenticità del quadro oggetto di vendita tra le parti, e quindi disporre la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., con restituzione di quanto versato, e risarcimento danni.
Si costituiva chiedendo respingere le domande;
in via subordinata, per la denegata Controparte_1 ipotesi di accoglimento dell'azione di risoluzione, chiedeva condannare alla Parte_1 restituzione dell'opera.
Il Tribunale con sentenza n. 8023/24 in data 12 settembre 2024, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, rigettava tutte le domande proposte da
[...]
in confronto di condannava alla rifusione delle Parte_1 Controparte_1 Parte_1
spese processuali, ed al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c..
Avverso la sentenza proponeva appello in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale “RO e basta”, lamentando, con un primo motivo d'appello, l'errato accoglimento dell'eccezione rei iudicatae per errore di fatto e/o di valutazione sul presupposto storico e processuale del precedente giudizio r.g. 28908/2017; con un secondo motivo d'appello, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1497 c.c. e 1492 c.c. per mancata corretta valutazione della differenza tra azione di risoluzione ex artt. 1497 (di cui al presente giudizio) e l'azione di riduzione del prezzo c.d. azione estimatoria ex art. 1492 c.c. (di cui alla sentenza n. 6381/2021); con
5 un terzo motivo d'appello, dolendosi dell'omesso esame e mancata pronuncia in relazione alla domanda di parte attrice formulata nel giudizio di primo grado in via subordinata e omessa motivazione della mancata ammissione della CTU richiesta sull'autenticità dell'opera; con un quarto motivo d'appello prospettando l'ingiustizia della condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 III co c.p.c. per totale inesistenza dei relativi presupposti giuridici e di fatto.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 8.7.2025 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 25.11.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo -che lamenta l'errato accoglimento dell'eccezione rei iudicatae per errore di fatto e/o di valutazione sul presupposto storico e processuale del precedente giudizio r.g. 28908/2017- non è fondato.
Prospetta e documenta la medesima appellante che tra le parti è intervenuto giudizio in proc. n. RG
28908/2017, definito con sentenza del Tribunale di Milano, n. 6381/2021, resa in data 22.7.2021 ed ormai divenuta definitiva, nell'ambito del quale, a fronte della richiesta da parte di CP_1 del saldo del prezzo del quadro, nell'opporsi alla domanda, aveva chiesto
[...] Parte_1
al punto D) della comparsa di costituzione e risposta, la risoluzione del contratto per mancanza di qualità promesse, richiamando l'art. 1497 del codice civile, secondo il quale “quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento”, evidenziando, tra le altre argomentazioni, “che la SI.ra
a differenza di quanto concordato, non ha mai ricevuto la certificazione attestante Parte_1
l'autenticità del quadro”, e “tale circostanza rappresenta un'ulteriore mancanza delle qualità essenziali di un'opera oggetto di vendita che comporta, pertanto, il diritto alla risoluzione del contratto”, e chiedendo in subordine, per il caso del mancato accoglimento della richiesta di risoluzione, di “rideterminare il valore del quadro” (punto E).
E' quindi evidente che nell'articolare le proprie difese in quel procedimento, vi Parte_1 ha posto a fondamento, tra le altre prospettazioni, anche il fatto storico relativo l'assenza della certificazione di autenticità dell'opera, per chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., per mancanza di qualità essenziali al bene venduto, ovvero, in subordine, la riduzione del prezzo.
6 Se così è, si deve evidenziare, in primo luogo, che il giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile, e dunque ricomprende non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. III, ord. 11 gennaio 2024, n. 1259 Rv. 669742; id. Sez. 2, Sentenza n. 18439 del 28/6/2023, Rv. 669113; id., n. 14535/2012).
Principio che comporta che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (ex multis Cass. III, Ord. 21 gennaio
2024, n. 2387; id. III, 14 settembre 2022, n. 27013; id. III, 17 gennaio 2022 n. 1165; id. n.
25269/2016; conf. n. 24433/2013).
Né può sostenersi che la diversa azione contrattuale oggetto nel presente giudizio sarebbe fondata su “fatti emersi” all'esito del primo giudizio, ed in particolare sull'avvenuto accertamento giudiziale della mancata consegna del certificato di autenticità; è infatti evidente che la mancata consegna del certificato di autenticità non costituisca un fatto sopravvenuto, ma circostanza specificamente dedotta sin dal primo atto di costituzione dalla parte acquirente, al fine di giustificare la domanda di risoluzione del contratto o, in subordine, di riduzione del prezzo.
La reiezione del primo motivo determina l'assorbimento del secondo -deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 1497 c.c. e 1492 c.c. per mancata corretta valutazione della differenza tra azione di risoluzione ex artt. 1497 (di cui al presente giudizio) e l'azione di riduzione del prezzo c.d. azione estimatoria ex art. 1492 c.c. (di cui alla sentenza n. 6381/2021).
L'argomentazione contestata infatti costituisce motivazione integrativa ulteriore, sulla medesima questione, che porterebbe alla reiezione della medesima domanda, sotto diverso profilo.
Sarebbe comunque, nel merito, infondato.
Invero, l'azione redibitoria di cui all'art. 1492 c.c., volta ad ottenere la risoluzione del contratto per vizi od inidoneità, non è un rimedio a sé, ma costituisce un'applicazione del generale istituto della risoluzione per inadempimento disciplinato dagli artt. 1453 ss c.c..
La giurisprudenza precisa che le disposizioni degli artt. 1490 e 1492 c.c. relative all'azione redibitoria vanno interpretate con riguardo all' art. 1455 c.c. e, dunque, che tale azione può essere
7 esperita soltanto in presenza di vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza (Cass.
Sez. II, 9/2/2024, n. 3716)
L'art. 1492 c.c. prevede che, nei casi indicati dall'articolo 1490 c.c. -cioè di vizi che rendano la cosa venduta inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore- il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo;
la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Nel caso di specie, a fronte del dedotto inadempimento dell'obbligo di consegna del certificato di autenticità dell'opera compravenduta, parte acquirente, nell'ambito del giudizio RG 28908/2017 sopra richiamato, ha chiesto la riduzione del prezzo e non anche la risoluzione del contratto per inadempimento, esercitando così una scelta che preclude, oggi la proposizione della diversa ed alternativa azione.
Si deve quindi ritenere che l'aver chiesto la riduzione del prezzo d'acquisto anziché la risoluzione del contratto costituisce una scelta irrevocabile che preclude l'accoglimento dell'ulteriore domanda, formulata per la prima volta nel presente giudizio, di risoluzione ex artt. 1497 o 1453 c.c..
Il terzo motivo d'appello -dolentesi dell'omesso esame e mancata pronuncia in relazione alla domanda di parte attrice formulata nel giudizio di primo grado in via subordinata e omessa motivazione della mancata ammissione della ctu richiesta sull'autenticità dell'opera- è anch'esso assorbito, e comunque inammissibile per genericità.
È infatti evidente, sulla scorta di quanto esposto trattando del motivo precedente, che la scelta dell'actio quanti minoris preclude l'esperimento dell'azione di risoluzione, anche eventualmente per non autenticità dell'opera.
Ancora, trattasi, anch'esso, di argomento che parte già attrice ha sviluppato nel corso del giudizio precedente (in memoria 7.5.2021 pag. 24 ed in memoria 26.5.2021 pag. 1, docc. IX e X fasc. di parte , la cui delibazione è conseguentemente preclusa dal giudicato. CP_1
L'azione che sarebbe comunque inammissibile perché perplessa (viene così formulata: “apparendo verosimile, in ogni caso, la non autenticità del quadro”, pag. 18 del ricorso introduttivo), atteso che ha come presupposto la falsità del dipinto, prospettazione che radicalmente collide con le argomentazioni svolte dalla parte nel corso di tutto il processo, ed ancora nei primi motivi di appello, e comunque esplorativa, perché adduce a sostegno della richiesta di accertamento tecnico elementi di assoluta fumosità.
Sono infatti evidenziate “discrepanze rilevate nei documenti consegnati dalla venditrice” (doc. 9), e la “precisazione della casa d'aste Sotheby's nella relazione di valutazione delle opere della SI.ra
(doc. 8), ma tali discrepanze non sono in concreto ravvisabili, perché il documento 9 (foto CP_1
8 del quadro consegnato con attestato di libera circolazione) è copia fotostatica di pessima qualità, che non consente alcun confronto con la riproduzione del più nitido documento 8 (precisazione casa d'aste Sotheby's).
Deve infine respingersi il motivo di impugnazione col quale l'appellante si duole della condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c..
In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91
c.p.c., “anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Nel caso in questione, infatti, è possibile rilevare:
a) una totale soccombenza della parte, non soltanto in considerazione dell'esito finale della lite ma anche nella prospettiva della responsabilità nell'avere instaurato un giudizio proponendo un atto introduttivo macroscopicamente infondato;
b) la temerarietà dell'iniziativa processuale, riconducibile alla mala fede della parte -da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice- ravvisabile nell'aver omesso quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito all'attore di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, alla luce del pregresso esperimento di altra azione fondata sui medesimi presupposti, situazione che configura un'ipotesi di impiego pretestuoso -e quindi di abuso- del diritto di azione.
c) l'effettiva esistenza di un pregiudizio quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Con riferimento poi al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di commisurare quel danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi ordinariamente quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, senza fissare alcun limite quantitativo, né massimo né minimo, così che la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. n. 21570/2012).
Sulla base di tali criteri, è sicuramente possibile fare riferimento al pregiudizio -ricavabile per presunzioni e secondo nozioni di comune esperienza- che la parte vittoriosa ha subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi e impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per le consultazioni con il difensore, per la valutazione della linea difensiva etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul
9 piano strettamente tecnico, dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, relative al solo rimborso degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica, spese giudiziali a cui può in ogni caso farsi riferimento per la liquidazione del danno.
E' inoltre possibile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo, affermato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e alla l. 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi termini, Cass. n. 24645/2007).
Considerata la natura di eclatante infondatezza che connota l'azione intentata, si stima equa la determinazione operata dal Tribunale, nella misura di un terzo dei compensi liquidati.
Quanto al presente giudizio di impugnazione.
Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un appello basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado, ovvero su censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitarne il gravame (Cass. n. 24546/2014), o, comunque, su censure non rapportate all'effettivo contenuto della sentenza impugnata.
Nella proposizione di un'impugnazione, per identificare l'elemento soggettivo che l'art. 96 terzo comma richiede, occorre infatti parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto del provvedimento impugnato: una riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice che lo ha emesso e che non si rapporta in modo specifico alle risposte di confutazione che il giudice ha fornito per opporre specifiche obiezioni a tali risposte, che non consistano esclusivamente nella ripetizione di quanto gli era stato addotto, già di per sé ha natura abusiva imperniata sulla mala fede, in quanto non tiene conto del fatto che l'impugnazione deve avere per oggetto il provvedimento impugnato e non può pretermetterlo. In tali casi l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (CO cost. n. 152 del 2016; Cass. n. 19285/2016);
Nel caso in esame l'appello consta della mera riproposizione delle argomentazioni sviluppate in primo grado, senza tenere conto della compiuta risposta fornita del Tribunale.
10 Anche qui viene determinata nella misura di un terzo dei compensi liquidati.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, nei valori medi per lo scaglione azionato per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
che liquida per compensi defensionali in 17.179,00, oltre spese generali 15%, Controparte_4
IVA e cpa.
- visto l'art. 96 III comma c.p.c.
- condanna al pagamento in favore di della ulteriore somma di Parte_1 Controparte_4
€ 5.726,00,
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 1/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON CO AN SS UT
11