Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Intervenuto pagamento

    La Corte osserva come non sia in discussione la cessazione della materia del contendere e conseguente declaratoria di estinzione del giudizio a mente dell'art.46 d.legs. n.546/'92, peraltro richiesta concordemente da entrambe le parti.

  • Altro
    Nullità/illegittimità della comunicazione di procedibilità

    La Corte rileva che la questione dell'impugnabilità della comunicazione di procedibilità dei crediti è controversa, citando un precedente della Cassazione che la considera un atto non lesivo e quindi non impugnabile. Tuttavia, riconosce che la comunicazione in questione invitava al pagamento e avvertiva di azioni esecutive, rendendo la questione complessa. Per questo motivo, e data la cessata materia del contendere, le spese vengono compensate.

  • Altro
    Cessata materia del contendere con vittoria di spese

    La Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere e compensato le spese di lite.

  • Altro
    Cessata materia del contendere con spese compensate

    La Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere e compensato le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa
    Numero : 7
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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