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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BRAGONI DANIELE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
BA S.p.a. - 02391510266
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROCED. CREDITI TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere con vittoria di spese Resistente/Appellato: cessata materia del contendere con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione di procedibilità dei cediti specificata in epigrafe emessa per conto del Comune di Casciana Terme Lari in relazione agli import dovuti in forza presupposto avviso adi accertamento notificato ai fini Tari a Ricorrente_1 di cui il ricorrente è erede. Ne assumeva il ricorrente la nullità/illegittimità deducendo due motivi: 1) in ragione dell'intervenuto Nominativo_1pagamento da parte di;
2) debenza dell'importo solo pro-quota ereditaria a mente dell'art.752 cc. Si costituiva in giudizio il concessionario BA e, preso atto dell'intervenuto pagamento, dava atto d aver provveduto all'annullamento della comunicazione di procedibilità de qua;
rilevava, tuttavia, la originaria inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso atto non impugnabile, richiamando sul punto il precedente di Cass.n.4903/'25, onde chiedeva la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come non sia in discussione la cessazione della materia del contendere e conseguente declaratoria di estinzione del giudizio a mente dell'art.46 d.legs. n.546/'92, peraltro richiesta concordemente da entrambe le parti. Permane, invece, il contraddittorio in punto di spese di lite su cui è necessario pronunciarsi in forza della nota sentenza Cort.Cost. n.274/'05. E' qui, pertanto, rilevante soffermarsi circa la impugnabilità o meno della comunicazione di procedibilità dei crediti, atteso che solo in caso di risposta affermativa è possibile affermare la ricorrenza di una ipotesi di soccombenza virtuale a carico della resistente. Invero, la questione è stata affrontata dalla Suprema Corte nel precedente citato dalla difesa della resistente che ha avuto modo di così argomentare:
“Essa, infatti, non appartiene al novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; d'altronde, pur volendo estendere l'impugnabilità ad altri atti lesivi non ricompresi nel novero di cui al citato art. 19 (Cass., n. 8719/2020), deve rilevarsi che la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione (cfr. Cass., n. 21254/23): la sua funzione si esaurisce nell'informare la contribuente che un avviso di accertamento esecutivo (nel caso di specie identificato in base al numero) è stato trasmesso all'agente della riscossione. Senonché, al di là della sua funzione tipica, che lo rende non lesivo e dunque non impugnabile, la comunicazione di presa in carico ha avuto il concreto effetto di far conoscere alla contribuente che un determinato avviso di accertamento, identificato con il numero, era stato emesso nei suoi confronti.” Tale orientamento può, invero, anche non apparire pienamente coerente con il caso che ci occupa ove nella comunicazione de qua il contribuente pure viene invitato a pagare entro gg.30, in difetto essendo avvertito che verranno nei suoi confronti intraprese azioni esecutive pure ivi menzionate, sicchè, per contro, pure pare sostenibile che la funzione informativa non era l'unica propria dell'atto de quo;
tuttavia, trattasi di precedente che rileva per rendere controversa la soluzione della questione posta e, per tale verso, giustifica qui la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BRAGONI DANIELE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
BA S.p.a. - 02391510266
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROCED. CREDITI TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere con vittoria di spese Resistente/Appellato: cessata materia del contendere con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione di procedibilità dei cediti specificata in epigrafe emessa per conto del Comune di Casciana Terme Lari in relazione agli import dovuti in forza presupposto avviso adi accertamento notificato ai fini Tari a Ricorrente_1 di cui il ricorrente è erede. Ne assumeva il ricorrente la nullità/illegittimità deducendo due motivi: 1) in ragione dell'intervenuto Nominativo_1pagamento da parte di;
2) debenza dell'importo solo pro-quota ereditaria a mente dell'art.752 cc. Si costituiva in giudizio il concessionario BA e, preso atto dell'intervenuto pagamento, dava atto d aver provveduto all'annullamento della comunicazione di procedibilità de qua;
rilevava, tuttavia, la originaria inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso atto non impugnabile, richiamando sul punto il precedente di Cass.n.4903/'25, onde chiedeva la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come non sia in discussione la cessazione della materia del contendere e conseguente declaratoria di estinzione del giudizio a mente dell'art.46 d.legs. n.546/'92, peraltro richiesta concordemente da entrambe le parti. Permane, invece, il contraddittorio in punto di spese di lite su cui è necessario pronunciarsi in forza della nota sentenza Cort.Cost. n.274/'05. E' qui, pertanto, rilevante soffermarsi circa la impugnabilità o meno della comunicazione di procedibilità dei crediti, atteso che solo in caso di risposta affermativa è possibile affermare la ricorrenza di una ipotesi di soccombenza virtuale a carico della resistente. Invero, la questione è stata affrontata dalla Suprema Corte nel precedente citato dalla difesa della resistente che ha avuto modo di così argomentare:
“Essa, infatti, non appartiene al novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; d'altronde, pur volendo estendere l'impugnabilità ad altri atti lesivi non ricompresi nel novero di cui al citato art. 19 (Cass., n. 8719/2020), deve rilevarsi che la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione (cfr. Cass., n. 21254/23): la sua funzione si esaurisce nell'informare la contribuente che un avviso di accertamento esecutivo (nel caso di specie identificato in base al numero) è stato trasmesso all'agente della riscossione. Senonché, al di là della sua funzione tipica, che lo rende non lesivo e dunque non impugnabile, la comunicazione di presa in carico ha avuto il concreto effetto di far conoscere alla contribuente che un determinato avviso di accertamento, identificato con il numero, era stato emesso nei suoi confronti.” Tale orientamento può, invero, anche non apparire pienamente coerente con il caso che ci occupa ove nella comunicazione de qua il contribuente pure viene invitato a pagare entro gg.30, in difetto essendo avvertito che verranno nei suoi confronti intraprese azioni esecutive pure ivi menzionate, sicchè, per contro, pure pare sostenibile che la funzione informativa non era l'unica propria dell'atto de quo;
tuttavia, trattasi di precedente che rileva per rendere controversa la soluzione della questione posta e, per tale verso, giustifica qui la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.