CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2378/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU RO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10389/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 TASI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 TASI 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento avvisi di intimazione.
Resistente/Appellato: rigetto .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'Intimazione ad adempiere N. 202500046886 relativa al mancato pagamento dell'IMU anni d'imposta dal 2017 al 2022 e della TASI anno d'imposta 2017/2019, notificata in data 22 marzo 2025, dalla Resistente_1 - S.r.l., concessionaria delle entrate per il comune di Guidonia IO, contenente la richiesta di pagamento dell'imposta non versata per un totale di euro 11.561,80 oltre spese di notifica.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa del comune eccependo: - la carenza di legittimazione attiva in capo alla Società concessionaria, a seguito della sentenza TAR Lazio n. 10294/2024, con la conseguenza che deve ritenersi radicalmente inesistente l'atto notificato dalla Resistente_1 S.r.l., in quanto, al momento della notifica dell'atto al ricorrente, questa difettava del potere di ingiungere il pagamento dell'imposta per conto del Comune di Guidonia IO;
- la soggettività passiva tributaria trattandosi di immobile adibito ad abitazione principale e quindi esenzione dal tributo in virtù dell'agevolazione fiscale per la prima casa. Al riguardo precisa di avere stabilito sin dal 2016 la propria dimora abituale presso l'immobile sito in Guidonia IO, al civico 62 di Indirizzo_1 e, a conferma di quanto dedotto, produce documentazione attestante la residenza di fatto e l'uso abituale dell'immobile.
Si è costituita la società Resistente_1 concessionaria per il comune di Guidonia IO confermando per il rigetto del ricorso eccependo:- la legittimità dell'azione della Concessionaria in ordine all'emissione dell'atto impugnato stante la piena legittimità della stessa fino alla data del 25 marzo 2025, corrispondente alla pubblicazione della sentenza TAR Lazio n. 10294/2024 (Reg. Ric.) – n. 06043/2025 (Reg. Prov. Coll.). Gli atti impugnati - sia l'intimazione che gli avvisi alla stessa sottesi - sono stati dunque adottati quando il rapporto concessorio era formalmente vigente e la società era ancora pienamente investita delle funzioni conferite dall'Ente concedente;
- il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta IMU e TA.SI non può essere accordato poiché negli anni oggetto di imposta in contestazione (2017-2022) il ricorrente risulta residente in [...], Indirizzo_2 e la variazione di residenza risulta solo a partire dal 03.11.2023. All' odierna udienza la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Infondata è la pretesa sul difetto di legittimazione attiva della società Resistente_1, concessionaria per il comune di Guidonia IO, poiché la Resistente_1 nel periodo considerato era pienamente titolare del rapporto concessorio con il Comune di IO, nonostante il successivo annullamento della gara indetta dal
Comune di Guidonia IO (con determina n. 20 3 del 21/6/2023) per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di gestione e riscossione dei tributi con conseguente declaratoria di inefficacia del contrato stipulato tra il Comune e l'aggiudicataria Resistente_1 Srl rep. n. 2482/2024. In tal senso anche diverse sentenze emanate dalla CGT e CGR del Lazio. Con successive memorie illustrative la Resistente_1, nel confermare quanto dedotto e argomentato in sede di controdeduzioni, comunica che la piena legittimazione della Concessionaria, è già stata oggetto di scrutinio ad opera di altre sezioni investite dalla medesima questione, le quali hanno tutte rigettato l'eccezione avversaria.
Va rigettata anche la doglianza sulla soggettività passiva tributaria del ricorrente. Occorre premettere che l'art. 13 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011
n. 214, prevede l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale del contribuente, ove sussistano residenza anagrafica e dimora abituale.
Ne deriva, pertanto, che ai fini dell'invocata agevolazione d'imposta non risultano integrati i due presupposti richiesti dalla norma, ovvero affinché i proprietari possano usufruire delle agevolazioni IMU e Tasi, si richiede che si tratti di immobili adibiti ad abitazione principale e nei quali il proprietario, o i proprietari, risultino anagraficamente residenti e dove dimorano abitualmente – comma 2 art. 13 d.l. n. 201/2011, disciplina confermata altresì dalla legge n. 147/2013 e ribadita dall'art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019.
Debbono quindi essere rispettati entrambi i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. Dai documenti depositati agli atti risulta che ricorrente negli anni oggetto di imposta ivi in contestazione
(2017-2022) risulta residente in [...], Indirizzo_2 e la variazione di residenza risulta solo a partire dal 03.11.2023.
Per i motivi che precedono il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 750,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma li, 11/02/2026
Il Relatore Il Presidente
DO De EL RT SO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU RO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10389/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 IMU 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 TASI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 TASI 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500046886 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento avvisi di intimazione.
Resistente/Appellato: rigetto .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'Intimazione ad adempiere N. 202500046886 relativa al mancato pagamento dell'IMU anni d'imposta dal 2017 al 2022 e della TASI anno d'imposta 2017/2019, notificata in data 22 marzo 2025, dalla Resistente_1 - S.r.l., concessionaria delle entrate per il comune di Guidonia IO, contenente la richiesta di pagamento dell'imposta non versata per un totale di euro 11.561,80 oltre spese di notifica.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa del comune eccependo: - la carenza di legittimazione attiva in capo alla Società concessionaria, a seguito della sentenza TAR Lazio n. 10294/2024, con la conseguenza che deve ritenersi radicalmente inesistente l'atto notificato dalla Resistente_1 S.r.l., in quanto, al momento della notifica dell'atto al ricorrente, questa difettava del potere di ingiungere il pagamento dell'imposta per conto del Comune di Guidonia IO;
- la soggettività passiva tributaria trattandosi di immobile adibito ad abitazione principale e quindi esenzione dal tributo in virtù dell'agevolazione fiscale per la prima casa. Al riguardo precisa di avere stabilito sin dal 2016 la propria dimora abituale presso l'immobile sito in Guidonia IO, al civico 62 di Indirizzo_1 e, a conferma di quanto dedotto, produce documentazione attestante la residenza di fatto e l'uso abituale dell'immobile.
Si è costituita la società Resistente_1 concessionaria per il comune di Guidonia IO confermando per il rigetto del ricorso eccependo:- la legittimità dell'azione della Concessionaria in ordine all'emissione dell'atto impugnato stante la piena legittimità della stessa fino alla data del 25 marzo 2025, corrispondente alla pubblicazione della sentenza TAR Lazio n. 10294/2024 (Reg. Ric.) – n. 06043/2025 (Reg. Prov. Coll.). Gli atti impugnati - sia l'intimazione che gli avvisi alla stessa sottesi - sono stati dunque adottati quando il rapporto concessorio era formalmente vigente e la società era ancora pienamente investita delle funzioni conferite dall'Ente concedente;
- il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta IMU e TA.SI non può essere accordato poiché negli anni oggetto di imposta in contestazione (2017-2022) il ricorrente risulta residente in [...], Indirizzo_2 e la variazione di residenza risulta solo a partire dal 03.11.2023. All' odierna udienza la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Infondata è la pretesa sul difetto di legittimazione attiva della società Resistente_1, concessionaria per il comune di Guidonia IO, poiché la Resistente_1 nel periodo considerato era pienamente titolare del rapporto concessorio con il Comune di IO, nonostante il successivo annullamento della gara indetta dal
Comune di Guidonia IO (con determina n. 20 3 del 21/6/2023) per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di gestione e riscossione dei tributi con conseguente declaratoria di inefficacia del contrato stipulato tra il Comune e l'aggiudicataria Resistente_1 Srl rep. n. 2482/2024. In tal senso anche diverse sentenze emanate dalla CGT e CGR del Lazio. Con successive memorie illustrative la Resistente_1, nel confermare quanto dedotto e argomentato in sede di controdeduzioni, comunica che la piena legittimazione della Concessionaria, è già stata oggetto di scrutinio ad opera di altre sezioni investite dalla medesima questione, le quali hanno tutte rigettato l'eccezione avversaria.
Va rigettata anche la doglianza sulla soggettività passiva tributaria del ricorrente. Occorre premettere che l'art. 13 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011
n. 214, prevede l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale del contribuente, ove sussistano residenza anagrafica e dimora abituale.
Ne deriva, pertanto, che ai fini dell'invocata agevolazione d'imposta non risultano integrati i due presupposti richiesti dalla norma, ovvero affinché i proprietari possano usufruire delle agevolazioni IMU e Tasi, si richiede che si tratti di immobili adibiti ad abitazione principale e nei quali il proprietario, o i proprietari, risultino anagraficamente residenti e dove dimorano abitualmente – comma 2 art. 13 d.l. n. 201/2011, disciplina confermata altresì dalla legge n. 147/2013 e ribadita dall'art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019.
Debbono quindi essere rispettati entrambi i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. Dai documenti depositati agli atti risulta che ricorrente negli anni oggetto di imposta ivi in contestazione
(2017-2022) risulta residente in [...], Indirizzo_2 e la variazione di residenza risulta solo a partire dal 03.11.2023.
Per i motivi che precedono il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 750,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma li, 11/02/2026
Il Relatore Il Presidente
DO De EL RT SO