Art. 44.
Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
Entro l'undicesimo mese il commissario e' tenuto a indire le elezioni dei delegati.
Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
Entro l'undicesimo mese il commissario e' tenuto a indire le elezioni dei delegati.