Art. 8.
Gli statuti delle Casse di soccorso, approvati alla pubblicazione della presente legge, si intendono, di diritto, modificati in conformita' dei precedenti articoli.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 1° agosto 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Host Venturi - Grandi - Di Revel - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli statuti delle Casse di soccorso, approvati alla pubblicazione della presente legge, si intendono, di diritto, modificati in conformita' dei precedenti articoli.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 1° agosto 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Host Venturi - Grandi - Di Revel - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Grandi