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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/10/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa AU DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1486 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via F. De Parte_1 C.F._1
Roberto n.115, presso lo studio dell' Avv. Serena Carelli, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
Attore
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Frattallone, presso il cui studio, sito in
Caltanissetta, Viale della Regione n. 6 è elettivamente domiciliato, come per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro Controparte_1
occorsogli il 28.07.20, alle ore 17,30, circa.
A tal fine esponeva che il giorno dell'incidente, percorreva a piedi la via Colajanni del CP_1
convenuto quando, giunto all'altezza del civico 22, inciampava in una mattonella di basola lavica divelta e rovinava a terra riportando lesioni.
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l' On.le Tribunale Civile di
Caltanissetta, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e assunto ogni opportuno
provvedimento – così giudicare: accertare e dichiarare l' esclusiva responsabilità del
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, in ordine alla produzione del sinistro Controparte_1
di cui in premessa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni
subite dall'odierno attore per complessivi € 10.078,63 o a quella maggiore o minore somma che
dovesse essere determinata a seguito dell'istruttoria di causa sempre entro i limiti della competenza
per valore del giudice adito oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro
al soddisfo ”
Il , si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il Controparte_1
contenuto dell'atto di citazione. Rilevava, altresì, il difetto dei presupposti dell'insidia, ovvero l'imprevedibilità e la non visibilità, evidenziando come il comportamento colposo dell'attrice avesse spezzato il nesso causale o avesse, comunque, concorso a causare il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Quindi, chiedeva accogliersi le seguenti domande: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis
rejectis: - rigettare la domanda avanzata dall'attore nei confronti del Controparte_1
, poiché illegittima, infondata e non provata per le ragioni esposte in narrativa;
- in
[...]
subordine, accertare e dichiarare la totale responsabilità del Sig. Parte_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attorea, accertare e/o dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità del Sig. nella determinazione del sinistro per cui è causa, con tutte Parte_1
le statuizioni consequenziali.”
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
In primo luogo, occorre rilevare che la domanda di risarcimento del danno subito dal pedone in conseguenza di una caduta determinata da un dissesto presente sul marciapiede, sul rilievo della configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente proprietario della rete viaria, non può trovare accoglimento ove non risulti dimostrata la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento lesivo occorso all'utente. Questi, in particolare, è tenuto a provare la oggettiva pericolosità della strada teatro del sinistro, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere, invero, condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Invero, “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla
sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o
simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di
essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre
dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere
molto probabile, se non inevitabile, il danno.” (Cass. n. 2660/2013);
Orbene, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato,
sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Va, inoltre, rilevato che la prova del nesso di causalità presuppone la dimostrazione della dinamica del sinistro da parte del danneggiato. Ciò in conformità alle affermazioni della Suprema Corte secondo cui la mancanza di prova del nesso causale si riferisce alla dimostrazione della dinamica e alla riferibilità della caduta alle caratteristiche della cosa, e non alla riferibilità dell'evento al caso fortuito o al fatto del terzo;
la Suprema Corte sul punto ha affermato che la mancanza di prova del nesso causale si riferisce alla dimostrazione della dinamica e alla riferibilità dell'evento alle caratteristiche della cosa, e non alla riferibilità dell'evento al caso fortuito o al fatto del terzo o - come nel caso di specie – a quello del danneggiato.
Anche l'applicazione dell'art. 2043 c.c. presuppone la presenza e la dimostrazione di “insidie” o
“trabocchetti”. E'' stato a lungo evidenziato che tale situazione ricorre quando lo stato dei luoghi è
caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (Cass. n.10132/04). Secondo questa ricostruzione, l'onere probatorio della situazione di pericolo occulto, in quanto elemento costitutivo dell'atto illecito ex art. 2043 c.c., grava sul danneggiato (Cass. n.10654/04).
Passando al merito deve rilevarsi, in applicazione dei principi sopra evidenziati, che l'attore non haassolto all'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697, non hp provato non solo di essere caduto,
ma di essere caduto con le modalità descritte in citazione ed a causa delle condizioni della strada.
Interrogato sul punto, l'unico teste di parte attrice, ha dichiarato di non aver assistito Controparte_2
alla caduta, e, precisamente: “DR: sub 2 delle medesime memorie, posso solo confermare che
nell'occorso mi trovavo a casa e ho visto entrare il dolorante a casa. Preciso che Pt_1
nell'occorso non mi trovavo sul balcone e non ho assistito alla caduta del ” Pt_1
In ogni caso, il sinistro si verificava nel pomeriggio del 28.07.2020, alle ore 17,30, quindi in condizioni di visibilità tali da escludere l'elemento oggettivo della non visibilità e quello soggettivo dell'imprevedibilità ed inevitabilità, che caratterizzano l'insidia o il trabocchetto esaminati dalla giurisprudenza di legittimità.
Attesa la mancanza di presupposti per riconoscere l'an debeatur, si devono ritenere assorbite le questioni sul quantum debeatur.
Per le ragioni esposte, la domanda attorea non può essere accolta. Per quanto concerne le spese processuali si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, stante la peculiarità del caso concreto. E ciò, anche alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale, che, con la Sentenza n. 77 del 19.04.2018 ha ampliato, infatti, il novero delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. per la peculiarità del caso concreto;
pertanto, i casi di compensazione delle spese non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità rispetto alla questione trattata o mutamento della Giurisprudenza,
come stabilito dall'art. 13 del Dl N. 132/14.
Pone le spese di CTU a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
- rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, interamente a carico di
[...]
. Parte_1
Caltanissetta, lì 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa AU DA
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa AU DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1486 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via F. De Parte_1 C.F._1
Roberto n.115, presso lo studio dell' Avv. Serena Carelli, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
Attore
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Frattallone, presso il cui studio, sito in
Caltanissetta, Viale della Regione n. 6 è elettivamente domiciliato, come per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro Controparte_1
occorsogli il 28.07.20, alle ore 17,30, circa.
A tal fine esponeva che il giorno dell'incidente, percorreva a piedi la via Colajanni del CP_1
convenuto quando, giunto all'altezza del civico 22, inciampava in una mattonella di basola lavica divelta e rovinava a terra riportando lesioni.
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l' On.le Tribunale Civile di
Caltanissetta, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e assunto ogni opportuno
provvedimento – così giudicare: accertare e dichiarare l' esclusiva responsabilità del
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, in ordine alla produzione del sinistro Controparte_1
di cui in premessa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni
subite dall'odierno attore per complessivi € 10.078,63 o a quella maggiore o minore somma che
dovesse essere determinata a seguito dell'istruttoria di causa sempre entro i limiti della competenza
per valore del giudice adito oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro
al soddisfo ”
Il , si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il Controparte_1
contenuto dell'atto di citazione. Rilevava, altresì, il difetto dei presupposti dell'insidia, ovvero l'imprevedibilità e la non visibilità, evidenziando come il comportamento colposo dell'attrice avesse spezzato il nesso causale o avesse, comunque, concorso a causare il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Quindi, chiedeva accogliersi le seguenti domande: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis
rejectis: - rigettare la domanda avanzata dall'attore nei confronti del Controparte_1
, poiché illegittima, infondata e non provata per le ragioni esposte in narrativa;
- in
[...]
subordine, accertare e dichiarare la totale responsabilità del Sig. Parte_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attorea, accertare e/o dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità del Sig. nella determinazione del sinistro per cui è causa, con tutte Parte_1
le statuizioni consequenziali.”
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
In primo luogo, occorre rilevare che la domanda di risarcimento del danno subito dal pedone in conseguenza di una caduta determinata da un dissesto presente sul marciapiede, sul rilievo della configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente proprietario della rete viaria, non può trovare accoglimento ove non risulti dimostrata la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento lesivo occorso all'utente. Questi, in particolare, è tenuto a provare la oggettiva pericolosità della strada teatro del sinistro, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere, invero, condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Invero, “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla
sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o
simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di
essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre
dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere
molto probabile, se non inevitabile, il danno.” (Cass. n. 2660/2013);
Orbene, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato,
sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Va, inoltre, rilevato che la prova del nesso di causalità presuppone la dimostrazione della dinamica del sinistro da parte del danneggiato. Ciò in conformità alle affermazioni della Suprema Corte secondo cui la mancanza di prova del nesso causale si riferisce alla dimostrazione della dinamica e alla riferibilità della caduta alle caratteristiche della cosa, e non alla riferibilità dell'evento al caso fortuito o al fatto del terzo;
la Suprema Corte sul punto ha affermato che la mancanza di prova del nesso causale si riferisce alla dimostrazione della dinamica e alla riferibilità dell'evento alle caratteristiche della cosa, e non alla riferibilità dell'evento al caso fortuito o al fatto del terzo o - come nel caso di specie – a quello del danneggiato.
Anche l'applicazione dell'art. 2043 c.c. presuppone la presenza e la dimostrazione di “insidie” o
“trabocchetti”. E'' stato a lungo evidenziato che tale situazione ricorre quando lo stato dei luoghi è
caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (Cass. n.10132/04). Secondo questa ricostruzione, l'onere probatorio della situazione di pericolo occulto, in quanto elemento costitutivo dell'atto illecito ex art. 2043 c.c., grava sul danneggiato (Cass. n.10654/04).
Passando al merito deve rilevarsi, in applicazione dei principi sopra evidenziati, che l'attore non haassolto all'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697, non hp provato non solo di essere caduto,
ma di essere caduto con le modalità descritte in citazione ed a causa delle condizioni della strada.
Interrogato sul punto, l'unico teste di parte attrice, ha dichiarato di non aver assistito Controparte_2
alla caduta, e, precisamente: “DR: sub 2 delle medesime memorie, posso solo confermare che
nell'occorso mi trovavo a casa e ho visto entrare il dolorante a casa. Preciso che Pt_1
nell'occorso non mi trovavo sul balcone e non ho assistito alla caduta del ” Pt_1
In ogni caso, il sinistro si verificava nel pomeriggio del 28.07.2020, alle ore 17,30, quindi in condizioni di visibilità tali da escludere l'elemento oggettivo della non visibilità e quello soggettivo dell'imprevedibilità ed inevitabilità, che caratterizzano l'insidia o il trabocchetto esaminati dalla giurisprudenza di legittimità.
Attesa la mancanza di presupposti per riconoscere l'an debeatur, si devono ritenere assorbite le questioni sul quantum debeatur.
Per le ragioni esposte, la domanda attorea non può essere accolta. Per quanto concerne le spese processuali si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, stante la peculiarità del caso concreto. E ciò, anche alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale, che, con la Sentenza n. 77 del 19.04.2018 ha ampliato, infatti, il novero delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. per la peculiarità del caso concreto;
pertanto, i casi di compensazione delle spese non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità rispetto alla questione trattata o mutamento della Giurisprudenza,
come stabilito dall'art. 13 del Dl N. 132/14.
Pone le spese di CTU a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
- rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, interamente a carico di
[...]
. Parte_1
Caltanissetta, lì 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa AU DA