Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 03/02/2026, n. 1618
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'agente della riscossione ha richiamato atti interruttivi idonei, menzionati nella decisione di secondo grado, che escludono il decorso del termine utile. Non sono stati dedotti o provati ulteriori fatti interruttivi o estintivi successivi.

  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella

    Le censure relative alla notifica della cartella sono state ritenute superate dalla decisione di secondo grado che ha confermato la validità della cartella stessa.

  • Rigettato
    Duplicazione della procedura di riscossione

    La dedotta duplicazione della procedura di riscossione è stata ritenuta infondata, in quanto superata dalla decisione di secondo grado che ha confermato la validità della cartella.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di collaborazione e buona fede

    La violazione dei principi di correttezza e buona fede non incide sulla legittimità sostanziale dell'intimazione, che risulta sorretta da valido titolo esecutivo, come ritenuto dalla decisione di secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 03/02/2026, n. 1618
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1618
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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