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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 03/02/2026, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1618/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4259/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259013073464000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 920/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la società Ricorrente_1. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259013073464000, notificata in data 03/02/2025, riferita alla cartella di pagamento n.
09720120211517923000, avente ad oggetto la tassa automobilistica afferente all'annualità riportata nel relativo carico. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: a) la maturata prescrizione del credito;
b) la nullità della notifica della cartella per violazione dell'art. 7 della L. n. 890/1982; c) la duplicazione della procedura di riscossione;
d) la violazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della L. n.
212/2000. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza delle doglianze, evidenziando che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in riforma parziale della sentenza n. 19077/29/2018, ha confermato la validità della cartella n. 09720120211517923000; ha altresì richiamato gli atti interruttivi indicati nella predetta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che la cartella di pagamento indicata nell'intimazione opposta è stata oggetto di precedente contenzioso definito, in appello, dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, che ha confermato la validità della cartella, riformando sul punto la pronuncia di primo grado. In difetto di provvedimenti sospensivi (dagli atti di causa non risulta che la sentenza di secondo grado sia stata sospesa), tale decisione è esecutiva e consente la prosecuzione delle attività di riscossione.
Alla luce di ciò, le censure riproposte dalla ricorrente in ordine alla nullità della notifica della cartella non possono essere accolte, risultando superate dall'indicato giudizio d'appello, alla cui motivazione questa
Corte fa integralmente rinvio in quanto ne condivide le considerazioni in diritto;
per le stesse ragioni non sussiste la dedotta duplicazione della procedura di riscossione.
Neppure è fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione. L'Agente della riscossione ha richiamato atti interruttivi idonei, menzionati nella decisione di secondo grado, che escludono il decorso del termine utile.
Non sono stati dedotti o provati ulteriori fatti interruttivi o estintivi successivi tali da infirmare la pretesa nel lasso temporale considerato.
Quanto alla dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede, essa non incide sulla legittimità sostanziale dell'intimazione, che costituisce atto sollecitatorio funzionale al recupero del credito e, nella specie, risulta sorretto da valido titolo esecutivo, così come ritenuto dalla decisione di secondo grado.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
La particolarità della vicenda processuale e la pregressa oscillazione degli esiti (risulta, tra l'altro, pendente un giudizio in Cassazione) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4259/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259013073464000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 920/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la società Ricorrente_1. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259013073464000, notificata in data 03/02/2025, riferita alla cartella di pagamento n.
09720120211517923000, avente ad oggetto la tassa automobilistica afferente all'annualità riportata nel relativo carico. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: a) la maturata prescrizione del credito;
b) la nullità della notifica della cartella per violazione dell'art. 7 della L. n. 890/1982; c) la duplicazione della procedura di riscossione;
d) la violazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della L. n.
212/2000. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza delle doglianze, evidenziando che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in riforma parziale della sentenza n. 19077/29/2018, ha confermato la validità della cartella n. 09720120211517923000; ha altresì richiamato gli atti interruttivi indicati nella predetta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che la cartella di pagamento indicata nell'intimazione opposta è stata oggetto di precedente contenzioso definito, in appello, dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, che ha confermato la validità della cartella, riformando sul punto la pronuncia di primo grado. In difetto di provvedimenti sospensivi (dagli atti di causa non risulta che la sentenza di secondo grado sia stata sospesa), tale decisione è esecutiva e consente la prosecuzione delle attività di riscossione.
Alla luce di ciò, le censure riproposte dalla ricorrente in ordine alla nullità della notifica della cartella non possono essere accolte, risultando superate dall'indicato giudizio d'appello, alla cui motivazione questa
Corte fa integralmente rinvio in quanto ne condivide le considerazioni in diritto;
per le stesse ragioni non sussiste la dedotta duplicazione della procedura di riscossione.
Neppure è fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione. L'Agente della riscossione ha richiamato atti interruttivi idonei, menzionati nella decisione di secondo grado, che escludono il decorso del termine utile.
Non sono stati dedotti o provati ulteriori fatti interruttivi o estintivi successivi tali da infirmare la pretesa nel lasso temporale considerato.
Quanto alla dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede, essa non incide sulla legittimità sostanziale dell'intimazione, che costituisce atto sollecitatorio funzionale al recupero del credito e, nella specie, risulta sorretto da valido titolo esecutivo, così come ritenuto dalla decisione di secondo grado.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
La particolarità della vicenda processuale e la pregressa oscillazione degli esiti (risulta, tra l'altro, pendente un giudizio in Cassazione) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite