Art. 43
(Autorizzazione al rilascio di copia di atti)
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non e' richiesta nei casi in cui e' riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.
(Autorizzazione al rilascio di copia di atti)
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non e' richiesta nei casi in cui e' riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.