Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01876/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2025, proposto da
-OMISSIS- di-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Folchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Tommaso Caravita n. 10;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza del Comune di Marano di Napoli prot. c_-OMISSIS-dell’8 marzo 2025;
- di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento prot. -OMISSIS-il Comune di Marano di Napoli ha disposto “ la sospensione immediata dell’attività funebre condotta dalla ditta -OMISSIS-di -OMISSIS- ”; “ la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funeraria concessa a livello comunale in virtù del titolo abilitativo prot. -OMISSIS-rilasciato … in data 08.05.2024 ”; “ il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla succitata autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 3 della L. 241/1990, a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento ”; “ l’annullamento di tutti gli effetti prodotti dalla succitata autorizzazione, con il ripristino … dello stato dei luoghi … [comprese] tutte le forme di pubblicità notizia utilizzate dall’impresa per segnalare la propria presenza sul territorio … ”.
Il provvedimento si fonda sulla seguente motivazione:
- “ è pervenuta a quest’Amministrazione una comunicazione del Nucleo Operativo dei Carabinieri - Compagnia di Napoli - -OMISSIS-datata 05.03.2025 dalla quale si rileva che la predetta ditta, alcuni giorni fa, precisamente inizio mese di marzo, ha affidato la gestione dell’organizzazione delle esequie del defunto … ad altra ditta che risulta essere non autorizzata allo svolgimento di attività funebri (giusta ordinanze: n.-OMISSIS-emesse dal Comune di Napoli - Servizio SUAP e successiva n.-OMISSIS-emessa dal medesimo Ente) e, in particolare, interessata da un provvedimento di interdizione antimafia-OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli ”;
- “ il provvedimento di interdittiva antimafia impone il divieto di esercizio di attività economiche, in applicazione delle normative in materia di prevenzione della criminalità organizzata, in quanto sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del D.lgs. 159/11 ”;
- “ l’attività funeraria rientra tra le attività economiche che, in caso di interdizione antimafia, devono essere immediatamente sospese per ragioni di ordine pubblico e sicurezza ”;
- “ l’impresa funebre -OMISSIS-di-OMISSIS- non ha adottato le necessarie verifiche per assicurarsi che la ditta alla quale ha affidato la gestione delle esequie del defunto … fosse in possesso dei requisiti legali e non fosse interessata da provvedimenti interdittivi o altre situazioni che potessero compromettere la legalità e la sicurezza dell’attività funebre ”;
- “ la legge n. 75/1955 sulle concessioni e autorizzazioni per attività funebri ed il codice antimafia stabiliscono che l’affidamento dei servizi funebri deve avvenire esclusivamente a ditte in regola con tutte le prescrizioni, senza alcun legame con soggetti interessati da misure di prevenzione antimafia ”.
Avverso tale provvedimento, la parte ricorrente muove le seguenti censure:
1) violazione della legge regionale n. 12 del 2001, del decreto legislativo n. 159 del 2011, della legge n. 75 del 1995 e dell’articolo 1 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà, arbitrarietà, violazione dei principi di lealtà e cooperazione; segnatamente, secondo la ricorrente: il servizio funebre di cui alla suddetta nota dei Carabinieri “ è stato effettuato dall’Impresa funebre -OMISSIS-in ottemperanza a tutte le prescrizioni normative e regolamentari sul punto ”; la nota dei Carabinieri “ contiene la menzione di un singolo fatto, inidoneo, di per sé, a fornire la dimostrazione che l’-OMISSIS- non riunisca più quei requisiti minimi di affidabilità per lo svolgimento delle attività funebri tali da poter minare l’interesse pubblico alla sicurezza e legalità ”; l’Amministrazione resistente non avrebbe effettuato in proprio alcuna attività istruttoria;
2) motivazione insufficiente e perplessa, mancando “ dati specifici, fattuali e normativi ” sui quali fondare la revoca dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività funebre;
3) omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha prodotto in giudizio:
- il “ permesso d’ingresso nei cimiteri cittadini ” rilasciato dal Comune di Napoli all’Impresa funebre -OMISSIS-di-OMISSIS- in relazione al servizio funebre oggetto di contestazione;
- l’autorizzazione per il trasporto del medesimo defunto, rilasciata a “ -OMISSIS- incaricato dell’impresa funebre-OMISSIS- ”;
- il “ verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere ”, sottoscritto dallo stesso -OMISSIS- nella qualità di operatore funebre dell’Impresa -OMISSIS- titolare dell’autorizzazione all’esercizio di attività funebre prot. n.-OMISSIS- con indicazione della targa del veicolo utilizzato e del personale dell’Impresa “ assunto con contratto di lavoro subordinato ”;
- la “ Comunicazione Obbligatoria Unificata UniLav ” relativa a -OMISSIS- quale dipendente a tempo indeterminato dell’Impresa funebre -OMISSIS-;
- copia della fattura rilasciata dall’Impresa funebre -OMISSIS-di -OMISSIS- in relazione al ridetto servizio funebre e copia del corrispondente bonifico eseguito in favore di -OMISSIS-.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ritiene fondate le censure di parte ricorrente:
- sia quanto alla dedotta violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, che le hanno impedito di sottoporre all’esame dell’Amministrazione comunale la documentazione sopra indicata;
- sia quanto alla carenza d’istruttoria da parte del Comune di Marano di Napoli.
La determinazione comunale si fonda, infatti, unicamente sulle circostanze riportate nella nota della Legione Carabinieri Campania prot. n-OMISSIS-del 5 marzo 2025, nella quale, sulla base del generico riferimento a “ informazioni assunte "documentate" da un parente del defunto ” secondo cui “ il funerale … fu svolto personalmente da … soggetti interdetti e privi di autorizzazione ”, si chiedeva al Comune “ di valutare sin da subito di voler disporre prima possibile la revoca del titolo abilitativo ”:
- “ al fine di evitare delle probabili e possibili situazioni di pericolo per l’ordine a la sicurezza pubblica ”;
- “ non escludendo la concreta possibilità che [il soggetto interdetto] continui a svolgere questa attività funebre per conto della citata impresa -OMISSIS- di -OMISSIS- ”;
- “ non apparendo antitetico ritenere che la stessa sia priva dei requisiti minimi di affidabilità tali da poter evitare eventuali situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ”.
Ciò avrebbe richiesto, a parere del Collegio, lo svolgimento di un ulteriore segmento di attività istruttoria da parte del Comune – direttamente ovvero presso la stessa Legione Carabinieri – in contraddittorio procedimentale con la parte interessata, al fine di appurare l’effettività e la concretezza del pericolo paventato.
In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Marano di Napoli al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio o qualunque altro soggetto comunque menzionato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GE RI LI, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
AL NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NI | GE RI LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.