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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello il giorno 12 maggio 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1559/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato in [...] il [...] - Cod. fisc.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata in [...] il [...] – Cod. fisc.: – entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] - ed elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla Via G. Carducci n. 3, presso lo studio dell'avv. Danilo Manzi, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Per_1
nata in [...] il [...] – C.F.: -. Il procuratore, ai sensi
[...] C.F._3
e per gli effetti di cui alla L. 14 maggio 2005 n. 80 e successive modifiche, ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria relativi al presente procedimento al seguente indirizzo di P.E.C.: Email_1
APPELLANTE
C O N T R O
- contumace Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 157/2022, pubblicata il 12.01.2022 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2019 e chiedevano il Parte_1 Parte_2 pagamento dell'indennità di frequenza spettante alla figlia minore , Persona_1 istanza preceduta dalla domanda amministrativa in data 5.12.2014, da un primo procedimento per ATPO proposto in ragione della mancata convocazione a visita della minore e da un secondo procedimento instaurato per contestare gli esiti della visita della Commissione medica che riconosceva il diritto dal giorno 1.01.2016 in luogo che dalla data della domanda amministrativa. I ricorrenti deducevano che, a seguito del procedimento per ATPO, che era sfociato nel riconoscimento del diritto dal giorno 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, avevano notificato il decreto all' ed avevano presentato sin dal giorno 8.04.2019 la CP_1 documentazione amministrativa utile per la liquidazione della prestazione e che alla data del deposito del ricorso -pur essendo trascorsi abbondantemente 120 giorni- nessun accredito era avvenuto in suo favore. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 deducendo che la domanda era stata già oggetto di altro giudizio definito con sentenza di cessazione della materia del contendere n. 1096/2017. Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, disattesa l'eccezione preliminare, accoglieva la domanda e disponeva: “- condanna l al pagamento in favore dei CP_1 ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore dei Persona_1 ratei maturati a titolo di indennità di frequenza in misura di legge dal 1.1.2015 al 30 giugno 2015 e dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 oltre accessori previsti dalla legge;
- compensa le spese di lite”. In particolare, motivando la compensazione delle spese giudiziali, asseriva: “La circostanza che la parte risulta aver proposto due ricorsi per ATP sulla base della medesima domanda, circostanza mai rappresentata nel corso del giudizio conclusosi con il decreto di omologa sulla cui base si procede, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Avverso detta decisione interponevano tempestivo appello e Parte_1 [...]
, con atto depositato il 28.06.2022. Pt_2
Con un unico motivo di appello, gli appellanti lamentavano il malgoverno delle spese come disposto dal primo giudice. In particolare, eccepivano l'erroneità della decisione con riguardo alla compensazione delle spese determinata dal fatto che il primo giudice non aveva applicato il principio della soccombenza virtuale. Chiedevano pertanto, in accoglimento dell'appello parziale, la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese del doppio grado con attribuzione. CP_ L' , nonostante la regolare notificazione del ricorso (cfr. atto allegato alle prime note di trattazione di parte appellante) rimaneva contumace. Nelle more del giudizio, infine, era disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e all'esito la causa era riservata in decisione. La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. Il potere di compensare le spese, previsto dall'art. 92 c.p.c. costituisce l'eccezione alla regola principale della soccombenza contenuta nell'art. 91 c.p.c. La norma ha subito una serie di riforme processuali. La data di deposito del ricorso introduttivo è successiva all'ultima riforma legislativa dell'art. 92 c.p.c, modificato dall'art. 13 del DL 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 2014/162, sicché la previsione originaria applicabile circoscriveva il potere di compensare le spese restringendolo all'assoluta novità della materia ed al mutamento di giurisprudenza. Tale riforma è stata oggetto dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n.77/2018), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c nel testo modificato dall'art. 13 comma 1, del DL 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 2014/162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche quando concorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La nuova norma, derivante dalla declaratoria di incostituzionalità, si applica al caso in esame, trattandosi di situazione processuale non ancora esaurita, in base al principio di piena retroattività delle sentenze della Corte Costituzionale di accoglimento. Si è tornati, pertanto, alla disciplina prevista dal testo precedente dell'art. 92 c.p.c che identificava nelle gravi ed eccezionali ragioni una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass. 2016/10917). La questione fondamentale è comprendere se il primo giudice abbia errato o meno nel compensare le spese della controversia. Un nutrito orientamento giurisprudenziale afferma che:” Le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.” (Cassazione n. 26987/2011). Nel caso in esame, il giudice di prime cure -dopo aver condannato l al pagamento CP_1 dell'indennità di frequenza – ha ritenuto di compensare le spese in considerazione del fatto che i ricorrenti avevano presentato due istanze di ATP per la medesima prestazione. Tale argomento, tuttavia, non è idoneo a giustificare la statuizione relativa alle spese del giudizio atteso che -secondo quanto dedotto dai ricorrenti e non contestato dall' il CP_1 primo procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio fu instaurato in considerazione dell'inerzia dell'Istituto che non aveva tempestivamente sottoposto a visita la minore . Persona_1
Peraltro, ove anche si fosse verificata la situazione addotta dal primo giudice, la stessa non sarebbe stata idonea a fondare la statuizione in tema di spese processuali. Le spese del giudizio, invero, avrebbero dovuto essere regolate secondo il principio della soccombenza atteso che l'Istituto -a seguito dell'accertamento tecnico, della notificazione dello stesso e dell'invio del modello A70- rimaneva inerte omettendo di liquidare gli importi spettanti dal 1.01.2015 al 31.12.2015. Ne consegue che, nel caso in esame, il giudice onde derogare al generale principio della soccombenza (seppure virtuale) avrebbe dovuto adeguatamente motivare in merito alle ragioni della compensazione delle spese. La motivazione addotta, tuttavia, come già detto, non risulta convincente sia perché la presentazione di un precedente ricorso per ATP costituisce una questione estranea al thema decidendum sia perché le parti hanno ampiamente giustificato la causa della propria condotta. Pertanto, non si ritengono sussistenti motivi adeguati per disporre la compensazione delle spese. Quindi, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere disposta la condanna della parte al pagamento delle spese del primo grado del giudizio che si liquidano in ragione del valore della controversia (euro 2.280,00, pari al valore dei ratei dell'indennità di frequenza riconosciuti) secondo il seguente prospetto. FASI: Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile ex DM 55/2014 vigente all'epoca di definizione del procedimento di prime cure
Competenza: Cause di previdenza
Valore della Causa: Da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 203,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 203,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 567,00
Fase decisionale, valore minimo:
€438,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.411,00
Oltre Iva, cpa, spese generali come per legge con distrazione. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore della controversia (euro 1.411,00, pari al compenso non liquidato) ed in considerazione dei parametri vigenti per il giudizio di appello (con esclusione della fase istruttoria) nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 primo grado che liquida in euro 1.411,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali, con distrazione;
2) Condanna l in epigrafe al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione
Così deciso in Napoli il giorno 12 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello il giorno 12 maggio 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1559/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato in [...] il [...] - Cod. fisc.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata in [...] il [...] – Cod. fisc.: – entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] - ed elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla Via G. Carducci n. 3, presso lo studio dell'avv. Danilo Manzi, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Per_1
nata in [...] il [...] – C.F.: -. Il procuratore, ai sensi
[...] C.F._3
e per gli effetti di cui alla L. 14 maggio 2005 n. 80 e successive modifiche, ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria relativi al presente procedimento al seguente indirizzo di P.E.C.: Email_1
APPELLANTE
C O N T R O
- contumace Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 157/2022, pubblicata il 12.01.2022 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2019 e chiedevano il Parte_1 Parte_2 pagamento dell'indennità di frequenza spettante alla figlia minore , Persona_1 istanza preceduta dalla domanda amministrativa in data 5.12.2014, da un primo procedimento per ATPO proposto in ragione della mancata convocazione a visita della minore e da un secondo procedimento instaurato per contestare gli esiti della visita della Commissione medica che riconosceva il diritto dal giorno 1.01.2016 in luogo che dalla data della domanda amministrativa. I ricorrenti deducevano che, a seguito del procedimento per ATPO, che era sfociato nel riconoscimento del diritto dal giorno 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, avevano notificato il decreto all' ed avevano presentato sin dal giorno 8.04.2019 la CP_1 documentazione amministrativa utile per la liquidazione della prestazione e che alla data del deposito del ricorso -pur essendo trascorsi abbondantemente 120 giorni- nessun accredito era avvenuto in suo favore. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 deducendo che la domanda era stata già oggetto di altro giudizio definito con sentenza di cessazione della materia del contendere n. 1096/2017. Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, disattesa l'eccezione preliminare, accoglieva la domanda e disponeva: “- condanna l al pagamento in favore dei CP_1 ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore dei Persona_1 ratei maturati a titolo di indennità di frequenza in misura di legge dal 1.1.2015 al 30 giugno 2015 e dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 oltre accessori previsti dalla legge;
- compensa le spese di lite”. In particolare, motivando la compensazione delle spese giudiziali, asseriva: “La circostanza che la parte risulta aver proposto due ricorsi per ATP sulla base della medesima domanda, circostanza mai rappresentata nel corso del giudizio conclusosi con il decreto di omologa sulla cui base si procede, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Avverso detta decisione interponevano tempestivo appello e Parte_1 [...]
, con atto depositato il 28.06.2022. Pt_2
Con un unico motivo di appello, gli appellanti lamentavano il malgoverno delle spese come disposto dal primo giudice. In particolare, eccepivano l'erroneità della decisione con riguardo alla compensazione delle spese determinata dal fatto che il primo giudice non aveva applicato il principio della soccombenza virtuale. Chiedevano pertanto, in accoglimento dell'appello parziale, la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese del doppio grado con attribuzione. CP_ L' , nonostante la regolare notificazione del ricorso (cfr. atto allegato alle prime note di trattazione di parte appellante) rimaneva contumace. Nelle more del giudizio, infine, era disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e all'esito la causa era riservata in decisione. La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. Il potere di compensare le spese, previsto dall'art. 92 c.p.c. costituisce l'eccezione alla regola principale della soccombenza contenuta nell'art. 91 c.p.c. La norma ha subito una serie di riforme processuali. La data di deposito del ricorso introduttivo è successiva all'ultima riforma legislativa dell'art. 92 c.p.c, modificato dall'art. 13 del DL 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 2014/162, sicché la previsione originaria applicabile circoscriveva il potere di compensare le spese restringendolo all'assoluta novità della materia ed al mutamento di giurisprudenza. Tale riforma è stata oggetto dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n.77/2018), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c nel testo modificato dall'art. 13 comma 1, del DL 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 2014/162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche quando concorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La nuova norma, derivante dalla declaratoria di incostituzionalità, si applica al caso in esame, trattandosi di situazione processuale non ancora esaurita, in base al principio di piena retroattività delle sentenze della Corte Costituzionale di accoglimento. Si è tornati, pertanto, alla disciplina prevista dal testo precedente dell'art. 92 c.p.c che identificava nelle gravi ed eccezionali ragioni una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass. 2016/10917). La questione fondamentale è comprendere se il primo giudice abbia errato o meno nel compensare le spese della controversia. Un nutrito orientamento giurisprudenziale afferma che:” Le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.” (Cassazione n. 26987/2011). Nel caso in esame, il giudice di prime cure -dopo aver condannato l al pagamento CP_1 dell'indennità di frequenza – ha ritenuto di compensare le spese in considerazione del fatto che i ricorrenti avevano presentato due istanze di ATP per la medesima prestazione. Tale argomento, tuttavia, non è idoneo a giustificare la statuizione relativa alle spese del giudizio atteso che -secondo quanto dedotto dai ricorrenti e non contestato dall' il CP_1 primo procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio fu instaurato in considerazione dell'inerzia dell'Istituto che non aveva tempestivamente sottoposto a visita la minore . Persona_1
Peraltro, ove anche si fosse verificata la situazione addotta dal primo giudice, la stessa non sarebbe stata idonea a fondare la statuizione in tema di spese processuali. Le spese del giudizio, invero, avrebbero dovuto essere regolate secondo il principio della soccombenza atteso che l'Istituto -a seguito dell'accertamento tecnico, della notificazione dello stesso e dell'invio del modello A70- rimaneva inerte omettendo di liquidare gli importi spettanti dal 1.01.2015 al 31.12.2015. Ne consegue che, nel caso in esame, il giudice onde derogare al generale principio della soccombenza (seppure virtuale) avrebbe dovuto adeguatamente motivare in merito alle ragioni della compensazione delle spese. La motivazione addotta, tuttavia, come già detto, non risulta convincente sia perché la presentazione di un precedente ricorso per ATP costituisce una questione estranea al thema decidendum sia perché le parti hanno ampiamente giustificato la causa della propria condotta. Pertanto, non si ritengono sussistenti motivi adeguati per disporre la compensazione delle spese. Quindi, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere disposta la condanna della parte al pagamento delle spese del primo grado del giudizio che si liquidano in ragione del valore della controversia (euro 2.280,00, pari al valore dei ratei dell'indennità di frequenza riconosciuti) secondo il seguente prospetto. FASI: Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile ex DM 55/2014 vigente all'epoca di definizione del procedimento di prime cure
Competenza: Cause di previdenza
Valore della Causa: Da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 203,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 203,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 567,00
Fase decisionale, valore minimo:
€438,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.411,00
Oltre Iva, cpa, spese generali come per legge con distrazione. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore della controversia (euro 1.411,00, pari al compenso non liquidato) ed in considerazione dei parametri vigenti per il giudizio di appello (con esclusione della fase istruttoria) nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 primo grado che liquida in euro 1.411,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali, con distrazione;
2) Condanna l in epigrafe al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione
Così deciso in Napoli il giorno 12 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano