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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 5249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5249 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2871/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2871/2023 R.G., avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
“ , in persona della sig.ra quale legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Daniele Coppola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via Alcide De Gasperi n. 11;
QUERELANTE
E
– di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 58;
QUERELATA
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO.
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di legale rappresentante della Parte_2
, conveniva in giudizio l di Parte_1 Controparte_3
Salerno innanzi al Tribunale di Salerno. Ed invero, l'odierna querelante deduceva che, a seguito di accesso agli atti presso l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, era venuta a conoscenza della notifica nei confronti della dell'avviso di accertamento n. TF9031100814/2019 a mezzo di A.G. n. Parte_1
78689236811-2 – A.R. n. 68689236811-1, asseritamente notificato in data 27.4.2019.
Evidenziando che il predetto avviso di ricevimento recava l'indicazione della “consegna del plico a domicilio” al “destinatario persona fisica”, deduceva di non aver mai ricevuto la documentazione asseritamente notificatagli né, tantomeno, di aver mai sottoscritto la relativa ricevuto di ritorno, così disconoscendo del tutto la firma ivi apposta in calce, in quanto apocrifa.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse preliminarmente disposto il sequestro, ex art. 224
c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso ed instava per l'accoglimento della proposta querela di falso, con conseguente declaratoria di falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 68689236811-1 AG n. 78689236811-2.
Ancora, chiedeva che, a seguito dell'accoglimento della proposta querela di falso, fosse dichiarata la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità della medesima sottoscrizione, con vittoria di spese di lite da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.6.2023, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno eccependo preliminarmente l'inammissibilità della proposta querela di falso per difetto di interesse ad agire e la sua nullità per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa evidenziando che la relazione di notifica oggetto di causa si appalesava veritiera in ogni sua parte.
Tanto premesso, instava per il rigetto dell'avversa querela di falso, con vittoria di spese di lite.
Integrato il contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica ed acquisito il documento oggetto di impugnativa nelle forme di cui all'art. 223 c.p.c., veniva espletato incarico di c.t.u. grafologica e, con ordinanza dell'11.12.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'udienza del 18.12.2025, all'esito della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
La querela di falso è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità della conferma ex art. 99 disp. att. al c.p.c.
Sotto tale profilo, infatti, la legale rappresentante della società querelante, in sede di udienza del
5.12.2024, dichiarava di confermare la proposta querela.
È inoltre provato che il locale Ufficio di Procura abbia avuto contezza dell'esistenza e dello stato del presente procedimento: non solo, infatti, veniva notificato l'atto introduttivo anche nei confronti di tale Ufficio, ma risulta riscontrata anche la comunicazione del rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite.
Passando all'esame del documento oggetto di impugnativa in questa sede, occorre evidenziare che l'avviso di accertamento n. TF9031100814/2019 veniva notificato a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno recante n. 78689236811-2, e, quale destinatario, la
[...]
: tale avviso risulta apparentemente sottoscritto in corrispondenza della casella destinata Parte_1 alla “firma del destinatario o della persona abilitata” e datato 27.4.2019.
Risultava inoltre barrata la casella corrispondente alla voce “destinatario persona fisica”.
Sotto tale profilo, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, quanto alla notifica avvenuta a mezzo posta, l'avviso di ricevimento, il quale
è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale (Cass. Civ., Sez. VI, 21.3.2019, n. 8082).
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, infatti, l'attività notificatoria gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (Cass. Civ., Sez. III, 4.2.2014, n. 2421).
Ed invero, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico,
e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovvero dell'avvocato che vi provveda autonomamente, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (Cass. Civ., Sez. I, 22.11.2006, n. 24852).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, nessun dubbio può porsi in merito all'ammissibilità della proposta querela di falso con riguardo all'accertamento dell'apocrifia della sottoscrizione asseritamente apposta da parte del destinatario della notifica in corrispondenza della casella relativa all'individuazione del destinatario persona fisica. Sotto tale profilo, infatti, tale attestazione riveste natura di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c. e non può essere neutralizzata se non a mezzo della proposizione della querela di falso.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la querela di falso può essere proposta anche rispetto ad una scrittura privata non autenticata né riconosciuta, qualora la parte abbia interesse a contestare la genuinità del documento al fine di ottenere la completa rimozione del valore dello stesso con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte (Cass. Civ., Sez. VI, 23.7.2020, n. 15823; Sez. II, 7.10.2008, n. 24725; Sez.
n. 1, 28.2.2007, n. 4728; SS.UU., 4.6.1986, n. 3734).
Nel caso di specie, quindi, risulta senz'altro riscontrato l'interesse della società querelante diretto all'accertamento che la sottoscrizione apposta in corrispondenza dello spazio riservato alla “firma del destinatario o della persona abilitata”, non fosse riferibile alla legale rappresentante della società querelante. Tanto, peraltro, a prescindere dall'omessa indicazione, da parte dell'agente postale, della qualità del ricevente l'atto in esame.
Ed infatti, nessun dubbio può porsi in merito all'interesse, da parte dell'odierna società querelante, ad un accertamento teso ad escludere la riferibilità della sottoscrizione apposta in calce al predetto avviso di ricevimento al legale rappresentante della società querelante (arg., ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 3.8.2017, n. 19413).
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere da ogni valutazione in merito alla validità della predetta notifica che, come si è avuto modo di evidenziare, pur diretta ad una società, si sarebbe apparentemente perfezionata mediante inoltro ad un “destinatario persona fisica”, risultando al riguardo barrata proprio tale casella, e comunque in assenza della specifica individuazione della qualità del ricevente.
Per altro verso, deve darsi atto che in sede di atto di citazione venivano specificamente indicati anche gli elementi di prova a sostegno delle doglianze oggetto di contestazione in questa sede.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sugli esiti dell'accertamento peritale. Più in particolare, l'ausiliario del giudice provvedeva all'esame della sottoscrizione oggetto di verifica con l'ausilio di strumentazione tecnica rappresentata da una lente di ingrandimento, uno stereo-microscopio trinoculare, una lampada di Wood ed il Truesc.
Inoltre, la sottoscrizione apposta sul documento oggetto di impugnativa veniva confrontata con le scritture di comparazione recanti la firma dell'odierna querelante: in particolare, venivano esaminate la C.I.L.A. datata 4.11.2022; l'istanza di accesso agli atti datata 20.12.2022; la procura alle liti datata
20.12.2022; i preventivi di acquisto datati 13.2.2023; la procura alle liti datata 24.2.2023; l'istanza di proposizione della querela di falso datata 24.2.2023; l'informativa sulla privacy datata 24.2.2023.
Veniva inoltre effettuato un saggio grafico.
All'esito dell'approfondito esame peritale, l'ausiliario del giudice rilevava che la “la stabilità e lo scarso ambito di variabilità dinamica che caratterizzano il temperamento grafico della sig.ra non le consentirebbero di dar vita ad un prodotto grafico che abbia le medesime Parte_2 caratteristiche di quello impresso sul documento che si è chiesto di verificare.”.
Tali criticità venivano dettagliatamente descritte alle pagine da 71 a 79 dell'elaborato peritale, e portavano l'ausiliario del giudice a rassegnare le seguenti conclusioni: “la Sig.ra Parte_2 non ha apposto di proprio pugno la firma a tergo dell'avviso di ricevimento N. AG78689236811-2”.
Plurime, infatti, risultavano le criticità riscontrate con riguardo ai seguenti profili: qualità e movimento del ritmo di scrittura;
movimento in relazione all'inclinazione grafica e alla curvilineità
– angolosità dei tratti grafici;
andamento del rigo;
gestualità fuggitiva;
scorrevolezza del tracciato, collegamenti dinamici, impulsività del ritmo di scrittura;
canalizzazione della forza pressoria lungo i tratti grafici;
calibro delle lettere;
qualità del tratto grafico e rapporti di coesione grafo motoria;
spinte vettoriali;
stile espressivo.
Le conclusioni del C.T.U., logiche e motivate, devono senz'altro essere recepite in questa sede, in quanto fondate su un attento esame della fattispecie concreta e su una motivazione logica e metodologicamente corretta;
tra l'altro, non veniva formulata alcuna osservazione alle risultanze dei predetti accertamenti.
Ne consegue che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento attinente alla notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento n. TF9031100814/2019 emesso dall' Controparte_3
di Salerno, non è in alcun modo riconducibile a quale legale
[...] Parte_2 rappresentante della società querelante.
La domanda è quindi fondata e va accolta per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte querelata e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. attinente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Daniele Coppola.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a definitivo carico di parte querelata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunciando sulla proposta querela di falso, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso, dichiara che la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento recante n. 78689236811-2 attinente alla notifica dell'avviso di accertamento n. TF9031100814/2019 emesso dall' Controparte_3
di Salerno, non è riconducibile alla sig.ra legale
[...] Parte_2 rappresentante della;
Parte_1
2) condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in€ 545,00 per esborsi, ed in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Daniele Coppola;
3) spese di c.t.u. a definitivo carico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno.
Così deciso in Salerno, il 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2871/2023 R.G., avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
“ , in persona della sig.ra quale legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Daniele Coppola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via Alcide De Gasperi n. 11;
QUERELANTE
E
– di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 58;
QUERELATA
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO.
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di legale rappresentante della Parte_2
, conveniva in giudizio l di Parte_1 Controparte_3
Salerno innanzi al Tribunale di Salerno. Ed invero, l'odierna querelante deduceva che, a seguito di accesso agli atti presso l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, era venuta a conoscenza della notifica nei confronti della dell'avviso di accertamento n. TF9031100814/2019 a mezzo di A.G. n. Parte_1
78689236811-2 – A.R. n. 68689236811-1, asseritamente notificato in data 27.4.2019.
Evidenziando che il predetto avviso di ricevimento recava l'indicazione della “consegna del plico a domicilio” al “destinatario persona fisica”, deduceva di non aver mai ricevuto la documentazione asseritamente notificatagli né, tantomeno, di aver mai sottoscritto la relativa ricevuto di ritorno, così disconoscendo del tutto la firma ivi apposta in calce, in quanto apocrifa.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse preliminarmente disposto il sequestro, ex art. 224
c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso ed instava per l'accoglimento della proposta querela di falso, con conseguente declaratoria di falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 68689236811-1 AG n. 78689236811-2.
Ancora, chiedeva che, a seguito dell'accoglimento della proposta querela di falso, fosse dichiarata la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità della medesima sottoscrizione, con vittoria di spese di lite da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.6.2023, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno eccependo preliminarmente l'inammissibilità della proposta querela di falso per difetto di interesse ad agire e la sua nullità per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa evidenziando che la relazione di notifica oggetto di causa si appalesava veritiera in ogni sua parte.
Tanto premesso, instava per il rigetto dell'avversa querela di falso, con vittoria di spese di lite.
Integrato il contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica ed acquisito il documento oggetto di impugnativa nelle forme di cui all'art. 223 c.p.c., veniva espletato incarico di c.t.u. grafologica e, con ordinanza dell'11.12.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'udienza del 18.12.2025, all'esito della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
La querela di falso è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità della conferma ex art. 99 disp. att. al c.p.c.
Sotto tale profilo, infatti, la legale rappresentante della società querelante, in sede di udienza del
5.12.2024, dichiarava di confermare la proposta querela.
È inoltre provato che il locale Ufficio di Procura abbia avuto contezza dell'esistenza e dello stato del presente procedimento: non solo, infatti, veniva notificato l'atto introduttivo anche nei confronti di tale Ufficio, ma risulta riscontrata anche la comunicazione del rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite.
Passando all'esame del documento oggetto di impugnativa in questa sede, occorre evidenziare che l'avviso di accertamento n. TF9031100814/2019 veniva notificato a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno recante n. 78689236811-2, e, quale destinatario, la
[...]
: tale avviso risulta apparentemente sottoscritto in corrispondenza della casella destinata Parte_1 alla “firma del destinatario o della persona abilitata” e datato 27.4.2019.
Risultava inoltre barrata la casella corrispondente alla voce “destinatario persona fisica”.
Sotto tale profilo, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, quanto alla notifica avvenuta a mezzo posta, l'avviso di ricevimento, il quale
è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale (Cass. Civ., Sez. VI, 21.3.2019, n. 8082).
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, infatti, l'attività notificatoria gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (Cass. Civ., Sez. III, 4.2.2014, n. 2421).
Ed invero, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico,
e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovvero dell'avvocato che vi provveda autonomamente, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (Cass. Civ., Sez. I, 22.11.2006, n. 24852).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, nessun dubbio può porsi in merito all'ammissibilità della proposta querela di falso con riguardo all'accertamento dell'apocrifia della sottoscrizione asseritamente apposta da parte del destinatario della notifica in corrispondenza della casella relativa all'individuazione del destinatario persona fisica. Sotto tale profilo, infatti, tale attestazione riveste natura di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c. e non può essere neutralizzata se non a mezzo della proposizione della querela di falso.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la querela di falso può essere proposta anche rispetto ad una scrittura privata non autenticata né riconosciuta, qualora la parte abbia interesse a contestare la genuinità del documento al fine di ottenere la completa rimozione del valore dello stesso con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte (Cass. Civ., Sez. VI, 23.7.2020, n. 15823; Sez. II, 7.10.2008, n. 24725; Sez.
n. 1, 28.2.2007, n. 4728; SS.UU., 4.6.1986, n. 3734).
Nel caso di specie, quindi, risulta senz'altro riscontrato l'interesse della società querelante diretto all'accertamento che la sottoscrizione apposta in corrispondenza dello spazio riservato alla “firma del destinatario o della persona abilitata”, non fosse riferibile alla legale rappresentante della società querelante. Tanto, peraltro, a prescindere dall'omessa indicazione, da parte dell'agente postale, della qualità del ricevente l'atto in esame.
Ed infatti, nessun dubbio può porsi in merito all'interesse, da parte dell'odierna società querelante, ad un accertamento teso ad escludere la riferibilità della sottoscrizione apposta in calce al predetto avviso di ricevimento al legale rappresentante della società querelante (arg., ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 3.8.2017, n. 19413).
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere da ogni valutazione in merito alla validità della predetta notifica che, come si è avuto modo di evidenziare, pur diretta ad una società, si sarebbe apparentemente perfezionata mediante inoltro ad un “destinatario persona fisica”, risultando al riguardo barrata proprio tale casella, e comunque in assenza della specifica individuazione della qualità del ricevente.
Per altro verso, deve darsi atto che in sede di atto di citazione venivano specificamente indicati anche gli elementi di prova a sostegno delle doglianze oggetto di contestazione in questa sede.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sugli esiti dell'accertamento peritale. Più in particolare, l'ausiliario del giudice provvedeva all'esame della sottoscrizione oggetto di verifica con l'ausilio di strumentazione tecnica rappresentata da una lente di ingrandimento, uno stereo-microscopio trinoculare, una lampada di Wood ed il Truesc.
Inoltre, la sottoscrizione apposta sul documento oggetto di impugnativa veniva confrontata con le scritture di comparazione recanti la firma dell'odierna querelante: in particolare, venivano esaminate la C.I.L.A. datata 4.11.2022; l'istanza di accesso agli atti datata 20.12.2022; la procura alle liti datata
20.12.2022; i preventivi di acquisto datati 13.2.2023; la procura alle liti datata 24.2.2023; l'istanza di proposizione della querela di falso datata 24.2.2023; l'informativa sulla privacy datata 24.2.2023.
Veniva inoltre effettuato un saggio grafico.
All'esito dell'approfondito esame peritale, l'ausiliario del giudice rilevava che la “la stabilità e lo scarso ambito di variabilità dinamica che caratterizzano il temperamento grafico della sig.ra non le consentirebbero di dar vita ad un prodotto grafico che abbia le medesime Parte_2 caratteristiche di quello impresso sul documento che si è chiesto di verificare.”.
Tali criticità venivano dettagliatamente descritte alle pagine da 71 a 79 dell'elaborato peritale, e portavano l'ausiliario del giudice a rassegnare le seguenti conclusioni: “la Sig.ra Parte_2 non ha apposto di proprio pugno la firma a tergo dell'avviso di ricevimento N. AG78689236811-2”.
Plurime, infatti, risultavano le criticità riscontrate con riguardo ai seguenti profili: qualità e movimento del ritmo di scrittura;
movimento in relazione all'inclinazione grafica e alla curvilineità
– angolosità dei tratti grafici;
andamento del rigo;
gestualità fuggitiva;
scorrevolezza del tracciato, collegamenti dinamici, impulsività del ritmo di scrittura;
canalizzazione della forza pressoria lungo i tratti grafici;
calibro delle lettere;
qualità del tratto grafico e rapporti di coesione grafo motoria;
spinte vettoriali;
stile espressivo.
Le conclusioni del C.T.U., logiche e motivate, devono senz'altro essere recepite in questa sede, in quanto fondate su un attento esame della fattispecie concreta e su una motivazione logica e metodologicamente corretta;
tra l'altro, non veniva formulata alcuna osservazione alle risultanze dei predetti accertamenti.
Ne consegue che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento attinente alla notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento n. TF9031100814/2019 emesso dall' Controparte_3
di Salerno, non è in alcun modo riconducibile a quale legale
[...] Parte_2 rappresentante della società querelante.
La domanda è quindi fondata e va accolta per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte querelata e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. attinente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Daniele Coppola.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a definitivo carico di parte querelata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunciando sulla proposta querela di falso, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso, dichiara che la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento recante n. 78689236811-2 attinente alla notifica dell'avviso di accertamento n. TF9031100814/2019 emesso dall' Controparte_3
di Salerno, non è riconducibile alla sig.ra legale
[...] Parte_2 rappresentante della;
Parte_1
2) condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in€ 545,00 per esborsi, ed in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Daniele Coppola;
3) spese di c.t.u. a definitivo carico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno.
Così deciso in Salerno, il 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato