CASS
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SU AM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, rigettava il reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Roma emessa in data 10/9/2024 nei confronti di AM SU. 2. Avverso l'ordinanza, l'interessato ha proposto, con atto a firma dell'Avv. IA TI, ricorso, chiedendo l'annullamento con o senza rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame e deducendo un unico motivo per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 13 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 374 anche per vizio e difetto di motivazione. 2.1. Rileva il ricorrente che la motivazione del Tribunale è carente ed in contraddizione con il contenuto del provvedimento del Consiglio di disciplina che, oltre a dichiarare di non avere elementi sufficienti per valutare il comportamento del detenuto da un punto di vista disciplinare, sottolinea come il comportamento del SU sarebbe stato sempre improntato a buona educazione e rispetto nei confronti degli operatori penitenziari, utilizzando il Tribunale a contrario quegli Penale Sent. Sez. 1 Num. 1962 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 19/11/2025 elementi che avevano condotto il Consiglio di disciplina a non applicare alcuna sanzione al detenuto. 2.2. L'ordinanza è priva di una valutazione complessiva della personalità del condannato e della sua attiva cooperazione volta al reinserimento sociale, evidenziando la motivazione, quale elemento indicativo della mancanza di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, un unico episodio, peraltro mai accertato. 2.4. Omette, infine, il Tribunale di motivare sull'idoneità di tale trasgressione ad inficiare l'opera di rieducazione intrapresa senza operare automatismi. 3. In data 4 novembre 2025 la difesa ha rassegnato le conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Marco Dall'Olio, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Sebbene in tema di liberazione anticipata, il Tribunale di Sorveglianza possa tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 08/10/2020 Cc. (dep. 08/04/2021) Rv. 280985), nel caso che ci occupa la motivazione dell'ordinanza impugnata non ha valutato il giudizio sotteso dal Consiglio di Disciplina della Casa Circondariale in cui è ristretto il SU. 2.1. Il Consiglio di Disciplina, invero, con il provvedimento adottato in data 10 aprile 2024, deliberando di non applicare alcuna sanzione nei confronti del detenuto, ha tenuto conto anche della circostanza di essere il comportamento del SU "improntato a buona educazione e rispetto nei confronti degli operatori penitenziari", escludendo, così, e non solo per la non ben definita dinamica dei fatti, la gravità dell'episodio descritto nel rapporto disciplinare redatto in data 19 marzo 2024. 2.2. L'ordinanza impugnata, dunque, è carente nella motivazione giacché il Tribunale di Sorveglianza non ha valutato complessivamente la personalità del SU, cooperante in riferimento al reinserimento sociale. 2 3. Consegue, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così dec . o il 19 novembre 2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, rigettava il reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Roma emessa in data 10/9/2024 nei confronti di AM SU. 2. Avverso l'ordinanza, l'interessato ha proposto, con atto a firma dell'Avv. IA TI, ricorso, chiedendo l'annullamento con o senza rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame e deducendo un unico motivo per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 13 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 374 anche per vizio e difetto di motivazione. 2.1. Rileva il ricorrente che la motivazione del Tribunale è carente ed in contraddizione con il contenuto del provvedimento del Consiglio di disciplina che, oltre a dichiarare di non avere elementi sufficienti per valutare il comportamento del detenuto da un punto di vista disciplinare, sottolinea come il comportamento del SU sarebbe stato sempre improntato a buona educazione e rispetto nei confronti degli operatori penitenziari, utilizzando il Tribunale a contrario quegli Penale Sent. Sez. 1 Num. 1962 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 19/11/2025 elementi che avevano condotto il Consiglio di disciplina a non applicare alcuna sanzione al detenuto. 2.2. L'ordinanza è priva di una valutazione complessiva della personalità del condannato e della sua attiva cooperazione volta al reinserimento sociale, evidenziando la motivazione, quale elemento indicativo della mancanza di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, un unico episodio, peraltro mai accertato. 2.4. Omette, infine, il Tribunale di motivare sull'idoneità di tale trasgressione ad inficiare l'opera di rieducazione intrapresa senza operare automatismi. 3. In data 4 novembre 2025 la difesa ha rassegnato le conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Marco Dall'Olio, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Sebbene in tema di liberazione anticipata, il Tribunale di Sorveglianza possa tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 08/10/2020 Cc. (dep. 08/04/2021) Rv. 280985), nel caso che ci occupa la motivazione dell'ordinanza impugnata non ha valutato il giudizio sotteso dal Consiglio di Disciplina della Casa Circondariale in cui è ristretto il SU. 2.1. Il Consiglio di Disciplina, invero, con il provvedimento adottato in data 10 aprile 2024, deliberando di non applicare alcuna sanzione nei confronti del detenuto, ha tenuto conto anche della circostanza di essere il comportamento del SU "improntato a buona educazione e rispetto nei confronti degli operatori penitenziari", escludendo, così, e non solo per la non ben definita dinamica dei fatti, la gravità dell'episodio descritto nel rapporto disciplinare redatto in data 19 marzo 2024. 2.2. L'ordinanza impugnata, dunque, è carente nella motivazione giacché il Tribunale di Sorveglianza non ha valutato complessivamente la personalità del SU, cooperante in riferimento al reinserimento sociale. 2 3. Consegue, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così dec . o il 19 novembre 2025