Rigetto
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03210/2026REG.PROV.COLL.
N. 09669/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9669 del 2025, proposto da
OD RC IS PE, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Segneri, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino, 84;
contro
Comune di Quartu Sant’Elena, non costituito in giudizio;
nei confronti
UR DO, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio, 62;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 01328/2014, resa tra le parti
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di UR DO;
Visto l’art. 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 il Cons. BE RS e uditi per le parti gli avvocati Segneri e Tavolacci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. OD RC IS PE ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1328 del 2014 di questa V Sezione che aveva parzialmente accolto l’appello di UR DO avverso la sentenza di primo grado di reiezione del ricorso e motivi aggiunti avverso gli atti della procedura di concorso per la copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico da destinare a settori dell’area tecnica bandita dal Comune di Quartu S. Elena (CA) giusta deliberazione del 21 agosto 2000, procedura nella quale il UR si era originariamente posizionato terzo in graduatoria.
Per quanto di rilievo, la sentenza d’appello aveva rilevato il vizio della procedura consistito nell’assegnazione di un punteggio per titoli superiore a quello massimo consentito dal bando e violativo della regola legale per cui ai titoli non è attribuibile un peso superiore a 10/30 o equivalente; al contempo, aveva disposto il riesame ai fini dell’attribuzione del punteggio sulla valutazione del curriculum professionale, tenendo conto dei limiti previsti per il relativo criterio, nonché aveva affermato l’erronea attribuzione al OD (secondo posizionato nella graduatoria concorsuale) di 0,5 punti per la frequentazione di un corso, mentre il medesimo punteggio andava assegnato al UR per un corso di perfezionamento in materia urbanistica da questi seguito.
A fini conformativi, la sentenza aveva disposto che la commissione d’esame, allo scopo ricostituita dall’amministrazione, provvedesse a correggere la graduatoria del concorso nei termini di cui alle ragioni dell’accoglimento dell’appello, risottoponendola all’amministrazione ai fini dell’approvazione definitiva.
2. Deduce l’odierno ricorrente che, con determina dirigenziale n. 501 del 28 aprile 2014, come modificata con atto n. 54 del 13 maggio 2014, il Comune di Quartu Sant’Elena nominava una nuova commissione affinché provvedesse, nei termini previsti dalla sentenza ottemperanda, a rivalutare i titoli e i curricula dei candidati e a rielaborare così la graduatoria di merito del concorso.
Con determina n. 730 del 6 giugno 2014, il Comune di Quartu Sant’Elena approvava pertanto una nuova graduatoria di merito in cui il UR risultava vincitore in quanto secondo classificato, mentre il OD risultava non vincitore in quanto terzo classificato.
3. Avverso tali atti il OD proponeva impugnazione davanti al Tar Sardegna, che dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza n. 800 del 2017, confermata dalla sentenza n. 9111 del 2022 di questo Consiglio di Stato, in quanto relativo a questioni esecutive spettanti al giudice dell’ottemperanza.
4. Alla luce di ciò il OD ha proposto l’odierno ricorso in ottemperanza deducendo:
I) violazione ed elusione del giudicato; eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e violazione del principio del divieto di duplice valutazione nella rideterminazione del punteggio dei titoli;
II) violazione del giudicato e della lex specialis ; erronea metodologia di calcolo del punteggio delle prove scritte del peso attribuito alle prove;
III) violazione del giudicato e dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.); illegittimità della composizione della nuova commissione giudicatrice; vizio di costituzione dell’organo.
5. Resiste al gravame UR DO, chiedendone la reiezione, mentre non s’è costituito in giudizio, anteriormente alla camera di consiglio, l’intimato Comune di Quartu Sant’Elena (che risulta aver depositato un “ atto di costituzione ” il 10 aprile 2026, successivamente alla celebrazione della camera di consiglio di trattazione del ricorso).
6. Alla camera di consiglio del 2 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. Col primo motivo di ricorso il OD deduce che la commissione nuovamente costituita dal Comune avrebbe eluso il comando giudiziale contenuto nella sentenza n. 1328 del 2014 procedendo, anziché alla nuova e corretta valutazione del curriculum alla luce delle statuizioni della detta sentenza, alla mera riproporzione matematica dei punteggi originariamente attribuiti, operando in modo acritico e violando i principi fondamentali in materia di valutazione dei titoli.
In tal modo sarebbe mancata una valutazione del curriculum in termini “globali” e “residuali” come richiesta per tali tipologie di criteri valutativi.
In tale contesto, sarebbe stata illegittimamente doppiamente apprezzata (per il tramite dell’acritico “riproporzionamento” dei punteggi) in capo al UR la frequentazione del corso di perfezionamento in materia urbanistica, da un lato fra i titoli del cd. “gruppo III”, secondo la statuizione della sentenza n. 1328 del 2014, dall’altro appunto nell’apprezzamento del curriculum professionale.
Allo stesso modo, la mancata valutabilità fra i titoli, affermata dalla sentenza ottemperanda, del corso frequentato dal OD, non ne determinava l’irrilevanza in ambito curriculare, ciò che tuttavia era concretamente avvenuto nella valutazione della commissione effettuata attraverso mera riproporzione del precedente punteggio.
1.1. Il motivo non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
1.1.1. Occorre premettere che, in relazione alla valutazione dei curricula , la sentenza ottemperanda si è limitata ad affermare che “ a termini dell’articolo 24 del regolamento dei concorsi, il punteggio da assegnare a tale titolo è riconducibile al gruppo quattro ‘curriculum professionale’, gruppo per il quale la commissione poteva attribuire ai candidati non più di punti 1,25 ”, mentre al OD era stato assegnato un punteggio di 2,80 punti; per questo “ L’attribuzione di tale punteggio [doveva] essere riesaminata dalla commissione, tenendo conto di detto limite e dei criteri fissati dall’articolo 28 del più volte citato regolamento [comunale] dei concorsi, fermo restando che il giudizio, come evidenziato dal T.A.R., può essere legittimamente formulato mediante l’attribuzione di un punteggio numerico, a termini dello stesso regolamento dei concorsi che prevede che il giudizio debba avere carattere unitario ”.
Allo stesso modo, laddove accoglieva il motivo inerente, rispettivamente, al riconoscimento (spettante al UR) e alla sottrazione (dovuta nei confronti del OD) di 0,50 punti per i corsi frequentati, alcunché il giudice d’appello statuiva in ordine alla correzione aliunde dei punteggi e della graduatoria.
D’altra parte, la statuizione conformativa adottata dalla sentenza ottemperanda consisteva nel disporre semplicemente che la commissione d’esame “ allo scopo ricostituita dall’amministrazione comunale ” provvedesse a “ correggere, nei termini di cui in motivazione, la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico, al comune di Quartu Sant’Elena, oggetto del presente contenzioso, risottoponendola all’amministrazione per la sua approvazione definitiva ”.
Il che, a fronte del riferimento alla “correzione” disposta, non implicava necessariamente una riapertura di valutazioni discrezionali nei termini invocati dal ricorrente, sicché l’operato dell’amministrazione, consistente nell’apportare appunto le correzioni richieste dalla sentenza, non può per ciò ritenersi sic et simpliciter inottemperante alla sentenza.
In tale prospettiva, alcun vizio in termini d’inottemperanza, quale qui evocato dal ricorrente (il quale deduce che l’amministrazione avrebbe “ palesemente eluso il comando giudiziale ”), può essere fatto valere in relazione alle modalità di riapprovazione della graduatoria (con le correzioni apportate appunto dall’amministrazione nei termini suindicati, in sé non distonici rispetto alle statuizioni della sentenza) e al suddetto profilo del ri-proporzionamento dei punteggi.
Ciò oltretutto - si rileva per completezza - in un contesto ove il punteggio oggetto di modifica (pari a 0,50 punti in relazione ai “titoli”, su un totale originario, allorquando il punteggio era stato assegnato, di 30,25) aveva un peso specifico già basso, rispetto a cui non v’è alcuna ragionevole evidenza di una possibile incidenza sulla graduatoria (a fronte di un distacco fra i due candidati pari a complessivi 0,25 punti) nell’ambito dell’apprezzamento del curriculum , cui corrisponde un punteggio massimo pari a soli 1,25 punti, per il quale i due candidati hanno ricevuto, infine, i punteggi di 0,93 (il OD) e 0,23 (il UR).
Per questo, non è ravvisabile il vizio di violazione od elusione di giudicato invocato dal ricorrente, il cui motivo di doglianza va dunque respinto.
2. Col secondo motivo, il OD deduce che, a seguito della statuizione del Consiglio di Stato che individuava il rispettivo peso da attribuire nella valutazione ai titoli (punti 10 su 30 o equivalente) e quindi alle prove (punti 20 su 30), al contempo la nuova commissione non avrebbe potuto fare applicazione del criterio della “somma dei punteggi” per le prove scritte, dovendo far riferimento piuttosto a quello, incompatibile, della “media dei voti”, di cui agli artt. 7 e 8 d.P.R. n. 487 del 1994.
Tuttavia, è avvenuto nella specie che il punteggio per le prove è stato calcolato nella misura corrispondente alla media aritmetica dei voti conseguiti dai candidati in ciascuna di esse, successivamente sommati, anziché riproporzionando i punteggi delle prove a quelli dei titoli e determinando un unico punteggio per le prove, risultante dalla media aritmetica dei voti conseguiti per ciascuna.
In tale contesto, anche a voler semplicemente riproporzionare il peso di ciascuna prova scritta in funzione di quello stabilito per la valutazione dei titoli (pur senza prevedere cioè un unico punteggio per le stesse), e considerando la distribuzione di n. 40 (anziché 30) punti, comunque il OD risulterebbe in posizione migliore rispetto a quella del UR.
2.1. Il motivo non è condivisibile.
2.1.1. Occorre premettere che, nell’accogliere il primo motivo d’appello, la sentenza ottemperanda ha affermato l’illegittimità dell’operato della commissione nel prevedere l’assegnazione “ per i soli titoli [di] , punti 30,25, con ciò violando il bando e ponendosi in contrasto con l’articolo 21 del regolamento ” comunale per la disciplina dei concorsi, laddove prevedono che “ A ciascun componente [della commissione di valutazione] sono attribuiti: - 3,33 punti per la valutazione dei titoli - 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame ” (cfr., in tal senso, la sentenza ottemperanda; per le relative previsioni, cfr. l’art. 10 del bando e l’art. 21, comma 1 del suddetto regolamento comunale).
Ciò implica che una corretta assegnazione dei punteggi avrebbe richiesto l’attribuzione di 3,33 punti, da parte di ciascun commissario, per la valutazione dei titoli (per un totale di n. 10 punti), e ulteriori 10 punti per commissario (per un totale di 30) per ciascuna delle prove previste.
Di qui la necessaria riassegnazione dei punteggi sui titoli, senza che ciò imponesse alcun ri-proporzionamento dei punteggi sulle prove scritte, già correttamente calcolati in trentesimi, con assegnazione di n. 10 punti da parte di ciascun commissario.
Anche nel successivo capo di sentenza, di accoglimento del primo motivo aggiunto, la sentenza ottemperanda si limitava a ritenere fondata la doglianza formulata in relazione alla dedotta impossibilità di attribuire per i titoli un punteggio complessivo “ superiore ” a 10/30 o equivalente, a norma dell’art. 8 d.P.R. n. 487 del 1994 (laddove “ prevede ”, appunto, “ che ‘per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli’ ”: in tal senso, cfr. la sentenza ottemperanda). Ciò al fine di ritenere appunto non prevalente il criterio “ eventualmente previsto in modo difforme dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali ” (la doglianza, riassunta dalla sentenza di primo grado, era stata infatti sollevata dal UR in relazione appunto al fatto che “ i punteggi individuati nel sesto comma dell’art. 24 del Regolamento dei concorsi per i titoli, da attribuire ai singoli candidati, viola [vano] l’art. 8 del D.P.R. 487/94, il quale prevede che -per i titoli- non possa essere comunque attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente ”).
Alla luce di ciò, dunque, la sentenza ottemperanda richiedeva la riattribuzione dei punteggi sui titoli, nel rispetto della regola (stabilita dal bando, art. 10, e dal regolamento comunale sulle procedure concorsuali, art. 21, comma 1, con lettura coerente da dare necessariamente anche al successivo art. 24, comma 6, a mente dell’art. 8 d.P.R. n. 487 del 1994, nei termini suesposti) per cui gli stessi dovessero ammontare a un totale di 10 punti (peraltro, su un totale di 100 considerando tutte le prove, ben in linea dunque con la previsione dell’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994, cit.); ma ciò non implicava in alcun modo un ri-proporzionamento dei punteggi relativi alle altre prove o un loro calcolo in termini differenti da quanto previsto nel detto bando e regolamento, ai sensi dei quali “ A ciascun [o dei tre] component [i della commissione] sono [erano] attribuiti: - 3,33 punti per la valutazione dei titoli - 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame ” (cfr. la sentenza ottemperanda, che riproduce la previsione dell’art. 10 del bando).
Nel disporre che la commissione ricostituita avrebbe dovuto provvedere a “ correggere, nei termini di cui in motivazione, la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico, al comune di Quartu Sant’Elena, oggetto del presente contenzioso, risottoponendola all’amministrazione per la sua approvazione definitiva ”, la sentenza non poteva che riferirsi infatti alle doglianze accolte e alle motivazioni sviluppate, nei termini suesposti, senza che ciò implicasse una qualche (non statuita) riparametrazione o differente modalità di calcolo dei punteggi inerenti alle prove.
Per questo, alcuna violazione od elusione del giudicato è ravvisabile nel fatto che la commissione abbia riconfermato integralmente i punteggi già attribuiti in relazione alle prove, a fronte dei “ 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame ” spettanti a ogni commissario ai sensi del bando e del regolamento comunale, come valorizzati dalla sentenza ottemperanda nei termini suesposti.
3. Col terzo motivo di gravame, proposto in via subordinata, il ricorrente deduce la violazione della statuizione della sentenza n. 1328 del 2014 laddove richiedeva la “ricostituzione” della commissione di concorso, mentre il Comune ha proceduto alla nuova nomina della stessa, oltretutto con atto affetto da vizio radicale determinante l’invalidità di tutti i successivi atti della procedura, stante la nomina di una commissaria la cui qualifica dirigenziale è stata frattanto annullata in via giurisdizionale, con effetto retroattivo sulla detta qualifica e illegittimità derivata di tutti gli atti dalla stessa compiuti, ciò che costituirebbe “ un’autonoma e grave forma di elusione del comando giudiziale ”.
3.1. Il motivo non è condivisibile.
3.1.1. La sentenza ottemperanda, nello statuire a fini conformativi che “ La commissione d’esame, allo scopo ricostituita dall’amministrazione comunale, [avrebbe dovuto] , quindi, provvedere a correggere, nei termini di cui in motivazione, la graduatoria di merito del concorso ” non dava indicazioni specifiche in ordine alla composizione della commissione, atteso che la sua “ricostituzione” va intesa in termini generali e funzionali, avuto riguardo cioè all’organo (straordinario, come evidenziato dalla stessa sentenza), non già alle persone fisiche che la componevano (le cui vicende personali potrebbero peraltro essere, in generale, persino incompatibili con nuova inclusione nella commissione: si pensi all’ipotesi dell’intervenuto decesso).
Per questo alcun profilo d’inottemperanza è ravvisabile nel solo fatto che la commissione ricostituita avesse una diversa composizione.
Il che parimenti è dirsi in relazione alla posizione della commissaria la cui qualifica dirigenziale è stata successivamente annullata, ciò non rientrando, di suo, nei profili di ottemperanza della sentenza.
A ciò si aggiunga, peraltro, che gli atti compiuti dalla suddetta commissaria sarebbero salvi in ogni caso in virtù del principio di cd. “conservazione” degli atti del funzionario di fatto, essendo anteriori alla sentenza che ha disposto l’esclusione della commissaria dal concorso per dirigente alla base della qualifica spesa (per il suddetto principio di conservazione, cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 28 ottobre 2025, n. 8369 e richiami ivi ).
4. In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto, ciò che consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal resistente.
4.1. La particolarità della fattispecie, oltreché la risalenza nel tempo della vicenda, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
OL IO NI OT, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
BE RS, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| BE RS | OL IO NI OT |
IL SEGRETARIO