Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03164/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3164 del 2025, proposto da VA NI NI e RC LI NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Stolzi e Gemma Angelastro, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’ottemperanza:
della sentenza del TAR Toscana n. 1415 del 23/07/2025 notificata il 29/08/2025;
per dichiarare la nullità del provvedimento prot. n. 337591 dell’08.09.2025 (notificato il successivo 09.09.2025), con il quale il Comune Firenze ha (nuovamente) disposto, in relazione alle identiche opere ed alla stessa pratica, l’identica archiviazione della richiesta di permesso a costruire in sanatoria e reiterato l’ordine di demolizione delle opere abusive senza invio degli atti alla Soprintendenza, determinando l’Ecc.mo Tribunale adito il contenuto del provvedimento e/o ordinando la trasmissione del fascicolo alla competente Soprintendenza per i Beni Artistici ed Architettonici del Comune di Firenze, e/o nominando un Commissario ad acta che si sostituisca al Comune di Firenze per l’esecuzione della sentenza n. 1415/2025 del TAR Toscana;
e comunque per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia:
del provvedimento del Comune di Firenze prot. n. prot. n. 337591 dell’08.09.2025, notificato il 09.09.2025, con oggetto: “ archiviazione ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990, ordine di demolizione ai sensi dell’art. 167 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa IA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.11.2025 i ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Toscana n. 1415 del 23 luglio 2025, nonché per sentir dichiarare la nullità, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento prot. n. 337592 del 8.09.2025 con il quale il Comune di Firenze ha nuovamente archiviato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentato dagli istanti e reiterato l’ordine di demolizione delle opere abusive, senza previamente inviare gli atti alla Soprintendenza. I ricorrenti hanno infine chiesto al Tribunale di determinare il contenuto del provvedimento e/o di ordinare la trasmissione del fascicolo alla competente Soprintendenza per i Beni Artistici e Architettonici del Comune di Firenze e/o di nominare un commissario ad acta che si sostituisca all’ente per l’esecuzione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
2. Con il medesimo ricorso, in denegata ipotesi di rigetto della precedente domanda, gli istanti hanno agito anche per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del suddetto provvedimento prot. n. 337591 del 8.09.2025 del Comune di Firenze con oggetto “ archiviazione ai sensi dell’art. 22 comma 1 della L. n. 241/1990, ordine di demolizione ai sensi dell’art. 167 comma 1 del D. Lgs. 42/2004”.
3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi.
I. “ Violazione della sentenza del TAR Toscana n. 1415 pubblicata il 23.7.2025. Violazione dell’effetto conformativo direttamente desumibile dalla sentenza 1415/2025 del TAR Toscana. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Ingiustizia manifesta” .
I ricorrenti lamentano che il provvedimento adottato dal Comune a seguito della pronuncia del TAR Toscana n. 1415, resa fra le stesse parti, il 23.07.2025, violi il giudicato, poiché dispone la demolizione delle opere abusive, senza la previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza ex art. 33, comma 4, D.P.R. 380/2001, nonostante si tratti di una ristrutturazione di immobile pacificamente ubicato in zona A e nonostante il diverso contenuto della pronuncia richiamata. Concludono quindi affinché sia dichiarata la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera a) e b) D. Lgs. n. 104/2010 nella parte in cui dispone l’ordine di demolizione, senza preventiva trasmissione della pratica al competente organo statale, con contestuale ordine al Comune di trasmettere gli atti alla Soprintendenza, ovvero con nomina di un commissario ad acta ai fini di dare puntuale esecuzione alla citata sentenza n. 1415/2025.
In ogni caso, ritengono i ricorrenti che - in denegata ipotesi in cui si ritenga che il provvedimento non violi o eluda il giudicato - lo stesso risulta comunque illegittimo e meritevole di annullamento per le medesime ragioni per cui lo era il precedente atto adottato dal Comune, in riferimento all’ordine di demolizione e, pertanto, sollevano ulteriori censure di merito.
II. “ Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 4, D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere, in particolare sotto i profili di difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità, travisamento dei fatti” .
I ricorrenti contestano che, ove non dichiarato inefficace, l’atto impugnato risulta comunque annullabile avendo l’amministrazione agito sine titulo , atteso che nella materia in questione la competenza si trasferisce al Comune solo nel caso in cui non venga reso il parere della Soprintendenza nel termine previsto. Inoltre, gli istanti ribadiscono, anche in questa sede, la censura - ritenuta assorbita dal TAR con la sentenza 1415/2025 - relativa alla mancata considerazione da parte dell’ente della relazione statico-strutturale prodotta dai privati.
III. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, commi 2 e 3 D.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1, 3 e 13 L. n. 241/1990. Eccesso di potere, in particolare sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione” .
L’atto impugnato è illegittimo anche per carenza di istruttoria e di motivazione circa l’esame della documentazione integrativa prodotta dai ricorrenti in ordine ai pregiudizi derivanti dall’eventuale demolizione rispetto alla stabilità delle porzioni legittime della proprietà.
4. I ricorrenti hanno dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “ Si chiede che l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in accoglimento del presente ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1415/2025 dello stesso TAR Toscana, voglia, in tesi: ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 comma 4, lettere a) e b) c.p.a., ordinare l’ottemperanza alla sentenza n. 1415/2025 citata, prescrivendone, ove ritenuto opportuno, le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo e, ad ogni modo, nominare un commissario ad acta che si sostituisca, sin da subito, all’Amministrazione resistente, che provveda ad inviare alla competente Soprintendenza per i Beni Artistici e Culturali di Firenze l’intera pratica di cui alla richiesta di sanatoria progetto n. 13208/2022 del Comune di Firenze e di cui alla suddetta sentenza 1415/2025 di codesto Ecc.mo TAR e che adotti, comunque, tutti i provvedimenti necessari e più idonei al soddisfacimento delle pretese dell’odierna ricorrente, dando corretta esecuzione al giudicato amministrativo.
Nell’ipotesi denegata: in cui l’Ecc.mo Collegio dovesse ritenere il provvedimento del Comune di Firenze - Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata prot. n. prot. n. 337591 del 8.9.2025 notificato il 9.09.2025, con oggetto: “archiviazione ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990, ordine di demolizione ai sensi dell’art. 167 comma 1 del D. Lgs. 42/2004”, gravato in questa sede, non elusivo di quanto stabilito nella sentenza n. 1415/2025 di Codesto Ill.mo Tribunale, si insiste, affinché il Collegio, anche in conformità al principio di conversione dell’azione di cui all’art. 32 c.p.a., voglia annullare, per i motivi tutti sin qui esposti, il suddetto provvedimento.
In ogni caso: previa sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento del Comune di Firenze - Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata prot. n. prot. n. 337591 del 8.9.2025.
Con vittoria di spese e compensi e refusione dell’importo a titolo di contributo unificato ”.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze chiedendo il rigetto del ricorso presentato “ sia in ordine alla richiesta di ottemperanza del giudicato di cui alla Sentenza 1415 del 23.07.2025, in quanto inammissibile e, comunque, destituita di ogni fondamento nel merito, sia in relazione alla richiesta di annullamento dell’atto gravato in quanto infondata nel merito. Nonché la correlata richiesta misura cautelare per mancanza dei presupposti di legge ”.
5. Alla camera di consiglio del 3.12.2025, fissata con il rito speciale per la trattazione del ricorso, i difensori delle parti costituite hanno rinunciato ai termini previsti dal rito dell’ottemperanza e hanno discusso oralmente la causa. Il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente il Collegio reputa di dover trattare il ricorso con il rito dell’ottemperanza, sussistendone tutti i presupposti, atteso che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, essendo stata notificata in data 29.08.2025 e stante la chiara formulazione del ricorso che, in tesi, ha concluso chiedendo “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 comma 4, lettere a) e b) c.p.a., ordinare l’ottemperanza alla sentenza n. 1415/2025 citata, prescrivendone, ove ritenuto opportuno, le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo e, ad ogni modo, nominare un commissario ad acta che si sostituisca, sin da subito, all’Amministrazione resistente, che provveda ad inviare alla competente Soprintendenza per i Beni Artistici e Culturali di Firenze l’intera pratica di cui alla richiesta di sanatoria progetto n. 13208/2022 del Comune di Firenze e di cui alla suddetta sentenza 1415/2025 di codesto Ecc.mo TAR e che adotti, comunque, tutti i provvedimenti necessari e più idonei al soddisfacimento delle pretese dell’odierna ricorrente, dando corretta esecuzione al giudicato amministrativo”. Peraltro, dinanzi alla prospettazione di un duplice profilo di invalidità del provvedimento amministrativo, il giudice è tenuto a indagare, secondo il principio della gravità del vizio e della maggiore tutela che dall’accoglimento del ricorso deriverebbe al ricorrente, le doglianze aventi a oggetto la nullità del provvedimento gravato per violazione/elusione del giudicato e, conseguentemente, deve essere rigettata l’eccezione preliminare del Comune resistente che si proceda alla trattazione del ricorso con il rito ordinario.
7. Tanto precisato, rileva il Collegio che i ricorrenti contestano che l’atto impugnato non sia conforme al decisum della sentenza di questo Tar n. 1415/2025, chiedendo che ne sia dichiarata la nullità e che sia conseguentemente ordinato all’Amministrazione di provvedere a trasmettere gli atti alla Soprintendenza per i Beni Artistici e Architettonici e/o che sia nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione.
8. Ciò premesso, il ricorso per ottemperanza è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini che seguono.
9. Occorre preliminarmente esplicitare quale sia il contenuto della sentenza ottemperanda e, successivamente, verificare se il Comune di Firenze abbia (o meno) dato esecuzione a quanto ivi indicato.
9.1. Ed invero, per quel che qui rileva, la sentenza del Tar Toscana n. 1415/2025 ha espressamente annullato il provvedimento n. 320703 del 30.09.2024 con cui il Comune resistente, pur dando conto dell’intenzione di procedere - con separato atto - ad adire la Soprintendenza ai sensi dell’art. 33, comma 4, D.P.R. 380/2001, non ha mai proceduto a trasmettere gli atti all’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, né, conseguentemente, ha atteso il relativo pronunciamento o la formazione del silenzio, come prescritto dalla norma citata. In particolare, nella predetta sentenza è stato evidenziato che “ che risulta dagli atti e dai documenti di causa che, nel caso di specie, il procedimento volto a richiedere il parere alla Soprintendenza non sia stato attivato dal Comune e, quindi, ad oggi non risulta ancora adita l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, posto che nel provvedimento impugnato si dà soltanto conto dell’intenzione dell’autorità di procedere - con separato atto - ad adire la Soprintendenza ai sensi dell’art. 33, comma 4, D.P.R. 380/2001. In conseguenza, se è pur vero che il Comune ha competenza una volta che la Soprintendenza non si sia pronunciata nei termini, nel caso di specie risulta carente il presupposto affinché si radichi la competenza in capo all’ente territoriale. Né, in senso contrario, valga la considerazione che il provvedimento impugnato sia stato già trasmesso alla Soprintendenza e che gli istanti l’abbiano impugnato, con domanda cautelare, atteso che la vicenda procedimentale segue un iter autonomo rispetto a quella processuale e la proposizione del ricorso non esenta il Comune dall’obbligo di acquisire il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica ”.
9.2. Il giudice della cognizione ha quindi accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.
10. Il Comune di Firenze, in sede di riedizione del potere, ha adottato un nuovo atto prot. n. 337591 dell’08.09.2025 con cui ha archiviato ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dai privati e ha ordinato, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, la demolizione delle opere realizzate, espressamente dando atto che: “ alla luce dei valori costituzionali tutelati, la disciplina paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 prevale sulla disciplina sanzionatoria urbanistico-edilizia contenuta nel D.P.R. n. 380/2001; conseguentemente il richiamo all’art. 33 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, e l’avvio del procedimento sanzionatorio con richiesta del parere alla Soprintendenza, è stato erroneamente inserito nel provvedimento annullato n. 1027/2024, trattandosi di norma generale che non trova applicazione nei procedimenti attinenti il sanzionamento di abusi edilizi in zona soggetta a vincolo paesaggistico, che restano soggetti alla disciplina di tutela di cui al D. Lgs. n. 42/2004” .
11. Osserva questo Giudice dell’ottemperanza che tale atto si pone in contrasto con la richiamata statuizione di questo Collegio n. 1415/2025 nella parte in cui ha annullato il provvedimento per mancanza della trasmissione degli atti alla Soprintendenza, ai sensi dell’art. 33, comma 4, D.P.R. 380/2001; conseguentemente, l’atto impugnato risulta elusivo-violativo del giudicato e deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 104/2010.
12. La declaratoria di nullità del provvedimento oggetto del ricorso introduttivo del giudizio consente al Collegio di assorbire le censure relative all’annullabilità del medesimo provvedimento.
13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
13.1. Dispone altresì il Collegio, stante peraltro l’espressa richiesta delle parti istanti, che nel dare esecuzione alla presente sentenza, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. a) c.p.a. (a mente del quale in caso di accoglimento del ricorso il giudice ordina l’ottemperanza prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione) e dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. (a mente del quale il giudice dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese), il Comune resistente dovrà trasmettere gli atti alla competente Soprintendenza per le sue determinazioni, a ciò provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
14. Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale, ai sensi dell’art. 114, comma 1, lett. d) D. Lgs. n. 104/2010, nomina sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Firenze, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente territoriale. Il Commissario così designato provvederà, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia inutilmente decorso il termine assegnato al Comune di Firenze, al suddetto adempimento necessario a dare esecuzione alla pronuncia n. 1415/2025.
15. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell’amministrazione ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), accoglie il ricorso e, per l’effetto:
- dichiara la nullità del provvedimento impugnato;
- ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) e dell’art. 114, comma 4, lett. a) D. Lgs. n. 104/2010 dispone che, in attuazione del giudicato, il Comune di Firenze trasmetta gli atti alla competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 33, comma 4, DPR 380/2001.
Per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Firenze, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, affinché provveda nei trenta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti come indicato in motivazione.
Condanna il Comune di Firenze al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT IA UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
IA PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PO | RT IA UC |
IL SEGRETARIO