CASS
Sentenza 21 gennaio 2021
Sentenza 21 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2021, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di: LL CC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2019 del GIUDICE DI PACE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore /4 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2499 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 13/11/2020 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di LL CO, in relazione al reato ex art. 595, co. 2, c.p., commesso in danno di MO Francesco, in rubrica ascrittogli, per tardività della querela. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Milano, lamentando violazione di legge, in quanto la querela sporta in data 31.7.2017 deve ritenersi tempestiva, posto che la parte lesa si è determinata a proporre querela contro il LL solo quando ha avuto contezza che quest'ultimo fosse l'autore della diffamazione ai suoi danni, contezza raggiunta in un momento successivo rispetto all'episodio indicato nel capo d'imputazione ovvero in data antecedente ma prossima all'episodio diffamatorio del 5.6.2017, indicato in querela (e non contestato nell'imputazione). 2.1. Con requisitoria scritta, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto. Con note scritte depositate il 9.11.2020, il difensore di fiducia del LL chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso del pubblico ministero va rigettato. Ed invero correttamente il giudice di merito ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per difetto di querela, in quanto tardivamente proposta. Come si evince dalla lettura del capo d'imputazione, nel caso in esame al LL viene contestato il fatto di cui all'art. 595, co. 2, c.p., "perché, comunicando con più persone, offendeva l'avv. Francesco MO, addebitandogli di essere un somaro che non doveva far confessare ad EN.....Ha rovinato EN.....se quel somaro di MO non avesse permesso ad EN di confessare, oggi EN, grazie a me era già a casa", fatto commesso in Milano in data 20.1.2017. Orbene, se l'imputazione rappresenta la descrizione del fatto per cui si procede, in relazione al quale si definisce il perimetro entro cui deve esercitarsi il potere decisorio del giudice chiamato a decidere sulla responsabilità del soggetto destinatario della relativa contestazione (come si evince, a tacer d'altro, dal disposto dell'art. 521, co. 1, c.p.p.), non appare revocabile in dubbio che occorre fare riferimento al fatto come innanzi contestato per verificare la tempestività dell'esercizio del diritto di querela da parte della persona offesa, posto che, come evidenziato dal giudice di pace, tale contestazione non è stata né modificata, né integrata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento. Al riguardo si osserva che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Rv. 241395; Cass., Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Rv. 266954). Ciò posto la decisione del giudice di merito appare del tutto conforme a tali principi, in quanto risulta dimostrato e non contestato dal ricorrente che l'avv. MO, come ammesso dalla stessa persona offesa nella querela del 31.7.2017 e nella successiva integrazione del 5.10.2017, era "venuto a conoscenza delle prime dichiarazioni dal contenuto diffamatorio, in data 20 gennaio 2017", quando le frasi dal contenuto denigratorio profferite dallavv. LL nei suoi confronti parlando con i congiunti del RA EN, suo cliente, gli erano state riferite da questi ultimi (come si è detto, il LL addebitava al MO "di essere un somaro che non doveva far confessare ad EN Ha rovinato EN"). 4 Tale espressione denigratoria, riferita sempre all'indirizzo dell'avv. MO, era stata ripetuta negli stessi termini dal LL, come indicato in querela, anche il successivo 5.6.2017, nel corso di un incontro tra l'imputato ed i componenti della famiglia del RA ("se quel somaro di MO non avesse permesso ad EN di confessare, oggi EN, grazie a me era già a casa"). Può dunque affermarsi che alla data indicata nel capo d'imputazione (20.1.2017), il MO avesse avuto conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, avendo appreso da fonte sicura del contenuto offensivo dell'espressione rivolta in presenza di più persone (i congiunti del RA) da un soggetto precisamente individuato, il LL, che poi avrebbe ripetuto la medesima espressione, sempre in presenza dei congiunti del RA, il 5.6.2017 Dal 20.1.2017, dunque, decorreva il termine di tre mesi previsto dall'art. 124, c.p., che scadeva il 20.4.2017, laddove la querela è stata invece presentata, a questo punto tardivamente, solo il successivo 31 luglio 2017. Né a conclusioni diverse può giungersi ove si voglia considerare la fattispecie in esame riconducibile alla previsione del reato continuato, contestato in fatto, come ritenuto dal giudice di pace, trattandosi di due espressioni offensive, profferite in momenti diversi, unificate dalla identità del disegno criminoso. In questo caso, infatti, ritiene il Collegio di aderire al condivisibile orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui in tema di reato continuato, il termine per l'esercizio del diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha acquisito la conoscenza certa del fatto-reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 54183 del 12/09/2018, Rv. 275262; Cass., Sez. 5, n. 53408 del 18/06/2018, Rv. 274164).
P.Q. M
. Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma il 13.11.2020. 3 IN Kk5 21 6 - 29,21 IL FtiNZ: ( 10.5%41.41, Lar Il Consigliete stsore Il PL vl, t. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore /4 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2499 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 13/11/2020 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di LL CO, in relazione al reato ex art. 595, co. 2, c.p., commesso in danno di MO Francesco, in rubrica ascrittogli, per tardività della querela. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Milano, lamentando violazione di legge, in quanto la querela sporta in data 31.7.2017 deve ritenersi tempestiva, posto che la parte lesa si è determinata a proporre querela contro il LL solo quando ha avuto contezza che quest'ultimo fosse l'autore della diffamazione ai suoi danni, contezza raggiunta in un momento successivo rispetto all'episodio indicato nel capo d'imputazione ovvero in data antecedente ma prossima all'episodio diffamatorio del 5.6.2017, indicato in querela (e non contestato nell'imputazione). 2.1. Con requisitoria scritta, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto. Con note scritte depositate il 9.11.2020, il difensore di fiducia del LL chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso del pubblico ministero va rigettato. Ed invero correttamente il giudice di merito ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per difetto di querela, in quanto tardivamente proposta. Come si evince dalla lettura del capo d'imputazione, nel caso in esame al LL viene contestato il fatto di cui all'art. 595, co. 2, c.p., "perché, comunicando con più persone, offendeva l'avv. Francesco MO, addebitandogli di essere un somaro che non doveva far confessare ad EN.....Ha rovinato EN.....se quel somaro di MO non avesse permesso ad EN di confessare, oggi EN, grazie a me era già a casa", fatto commesso in Milano in data 20.1.2017. Orbene, se l'imputazione rappresenta la descrizione del fatto per cui si procede, in relazione al quale si definisce il perimetro entro cui deve esercitarsi il potere decisorio del giudice chiamato a decidere sulla responsabilità del soggetto destinatario della relativa contestazione (come si evince, a tacer d'altro, dal disposto dell'art. 521, co. 1, c.p.p.), non appare revocabile in dubbio che occorre fare riferimento al fatto come innanzi contestato per verificare la tempestività dell'esercizio del diritto di querela da parte della persona offesa, posto che, come evidenziato dal giudice di pace, tale contestazione non è stata né modificata, né integrata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento. Al riguardo si osserva che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Rv. 241395; Cass., Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Rv. 266954). Ciò posto la decisione del giudice di merito appare del tutto conforme a tali principi, in quanto risulta dimostrato e non contestato dal ricorrente che l'avv. MO, come ammesso dalla stessa persona offesa nella querela del 31.7.2017 e nella successiva integrazione del 5.10.2017, era "venuto a conoscenza delle prime dichiarazioni dal contenuto diffamatorio, in data 20 gennaio 2017", quando le frasi dal contenuto denigratorio profferite dallavv. LL nei suoi confronti parlando con i congiunti del RA EN, suo cliente, gli erano state riferite da questi ultimi (come si è detto, il LL addebitava al MO "di essere un somaro che non doveva far confessare ad EN Ha rovinato EN"). 4 Tale espressione denigratoria, riferita sempre all'indirizzo dell'avv. MO, era stata ripetuta negli stessi termini dal LL, come indicato in querela, anche il successivo 5.6.2017, nel corso di un incontro tra l'imputato ed i componenti della famiglia del RA ("se quel somaro di MO non avesse permesso ad EN di confessare, oggi EN, grazie a me era già a casa"). Può dunque affermarsi che alla data indicata nel capo d'imputazione (20.1.2017), il MO avesse avuto conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, avendo appreso da fonte sicura del contenuto offensivo dell'espressione rivolta in presenza di più persone (i congiunti del RA) da un soggetto precisamente individuato, il LL, che poi avrebbe ripetuto la medesima espressione, sempre in presenza dei congiunti del RA, il 5.6.2017 Dal 20.1.2017, dunque, decorreva il termine di tre mesi previsto dall'art. 124, c.p., che scadeva il 20.4.2017, laddove la querela è stata invece presentata, a questo punto tardivamente, solo il successivo 31 luglio 2017. Né a conclusioni diverse può giungersi ove si voglia considerare la fattispecie in esame riconducibile alla previsione del reato continuato, contestato in fatto, come ritenuto dal giudice di pace, trattandosi di due espressioni offensive, profferite in momenti diversi, unificate dalla identità del disegno criminoso. In questo caso, infatti, ritiene il Collegio di aderire al condivisibile orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui in tema di reato continuato, il termine per l'esercizio del diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha acquisito la conoscenza certa del fatto-reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 54183 del 12/09/2018, Rv. 275262; Cass., Sez. 5, n. 53408 del 18/06/2018, Rv. 274164).
P.Q. M
. Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma il 13.11.2020. 3 IN Kk5 21 6 - 29,21 IL FtiNZ: ( 10.5%41.41, Lar Il Consigliete stsore Il PL vl, t. 4