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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2342/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14870/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112401329116 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugna comunicazione di mancato pagamento TARI anno 2024 emesso da Ricorrente_1 spa, rappresentando che il servizio di raccolta dei rifiuti non ha mai funzionato regolarmente e che nella maggior parte dei casi, non vi era servizio di svuotamento in quanto non passava nessun operatore di Ricorrente_1 spa. Sin dal 2017 la società istante ha continuativamente comunicato il disservizio. Nel febbraio 2020, si personale Ricorrente_1 spa il quale ritirava i cassonetti dichiarando che gli stessi sarebbero stati sostituiti da altri che erano in corso di consegna. Da tale data la società istante è rimasta del tutto priva di qualunque cassonetto per il conferimento dei rifiuti in quanto nulla è stato più consegnato. Nonostanteciò, Ricorrente_1 spa ha richiesto e richiede il pagamento della TARI nella misura intera senza alcuna deduzione, mediante invio delle fatture di pagamento che la società istante corrisponde. Per ultimo è giunta la suddetta comunicazione per l'anno 2024 per l'importo di € 706,00 ovvero dell'importo pieno della tariffa senza alcuna deduzione.
Chiede l'annullamento dell'atto o in subordine, considerata la riduzione nella misura non inferiore all'80% della tariffa. Con vittoria di spese.
Si costituisce Roma Capitale chiedendo, anche con memoria intergrativa, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con memoria integrativa parte ricorrente rappresenta che la Corte di Giustizia Tributaria si è pronunciata sulla medesima questione, per TARI 2022, emettendo sentenze (irrevocabili) di accoglimento delle richieste della società ricorrente, riducendo dell'80% l'imposta richiesta, stante la mancanza del servizio di raccolta dei rifiuti. Allega la sentenza sez. 13 del 12.12.2023 n. 14884/23, definitiva, e la sentenza sez. 8 del
10.01.2024 n. 1927/24, definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il principio della diminuzione dell'imposta TARI in caso di disservizio o mancato servizio è stabilito dai commi
656 e 657 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 (finanziaria), i quali prevedono una diminuzione, come minimo, del 60% in caso di disservizio e dell'80% in caso di mancato servizio, graduabile con ulteriori ribassi in favore del contribuente a seconda della situazione di fatto e tale principio è fatto proprio dalla giurisprudenza (Cass. civ. sez. trib. 22.09.20 n. 19767; Cass. civ. sez. trib. 19.08.20 n. 17334). Anche lo stesso Regolamento TARI del Comune di Roma Capitale, all'art. 15, prevede la riduzione della tariffa in caso di disservizio.
Nel caso di specie, parte resistente nulla ha controdedotto in ordine all'effettiva erogazione del servizio, che il ricorrente contesta, limitandosi ad affermare che il ricorrente non ha fornito prova di aver dovuto provvedere nel periodo contestato allo smaltimento a proprie spese in conseguenza del disservizio patito.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
250, oltre CUT e oneri di legge.
così deciso, il 27701/2026
Il Giudice
AR TR RO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14870/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112401329116 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugna comunicazione di mancato pagamento TARI anno 2024 emesso da Ricorrente_1 spa, rappresentando che il servizio di raccolta dei rifiuti non ha mai funzionato regolarmente e che nella maggior parte dei casi, non vi era servizio di svuotamento in quanto non passava nessun operatore di Ricorrente_1 spa. Sin dal 2017 la società istante ha continuativamente comunicato il disservizio. Nel febbraio 2020, si personale Ricorrente_1 spa il quale ritirava i cassonetti dichiarando che gli stessi sarebbero stati sostituiti da altri che erano in corso di consegna. Da tale data la società istante è rimasta del tutto priva di qualunque cassonetto per il conferimento dei rifiuti in quanto nulla è stato più consegnato. Nonostanteciò, Ricorrente_1 spa ha richiesto e richiede il pagamento della TARI nella misura intera senza alcuna deduzione, mediante invio delle fatture di pagamento che la società istante corrisponde. Per ultimo è giunta la suddetta comunicazione per l'anno 2024 per l'importo di € 706,00 ovvero dell'importo pieno della tariffa senza alcuna deduzione.
Chiede l'annullamento dell'atto o in subordine, considerata la riduzione nella misura non inferiore all'80% della tariffa. Con vittoria di spese.
Si costituisce Roma Capitale chiedendo, anche con memoria intergrativa, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con memoria integrativa parte ricorrente rappresenta che la Corte di Giustizia Tributaria si è pronunciata sulla medesima questione, per TARI 2022, emettendo sentenze (irrevocabili) di accoglimento delle richieste della società ricorrente, riducendo dell'80% l'imposta richiesta, stante la mancanza del servizio di raccolta dei rifiuti. Allega la sentenza sez. 13 del 12.12.2023 n. 14884/23, definitiva, e la sentenza sez. 8 del
10.01.2024 n. 1927/24, definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il principio della diminuzione dell'imposta TARI in caso di disservizio o mancato servizio è stabilito dai commi
656 e 657 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 (finanziaria), i quali prevedono una diminuzione, come minimo, del 60% in caso di disservizio e dell'80% in caso di mancato servizio, graduabile con ulteriori ribassi in favore del contribuente a seconda della situazione di fatto e tale principio è fatto proprio dalla giurisprudenza (Cass. civ. sez. trib. 22.09.20 n. 19767; Cass. civ. sez. trib. 19.08.20 n. 17334). Anche lo stesso Regolamento TARI del Comune di Roma Capitale, all'art. 15, prevede la riduzione della tariffa in caso di disservizio.
Nel caso di specie, parte resistente nulla ha controdedotto in ordine all'effettiva erogazione del servizio, che il ricorrente contesta, limitandosi ad affermare che il ricorrente non ha fornito prova di aver dovuto provvedere nel periodo contestato allo smaltimento a proprie spese in conseguenza del disservizio patito.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
250, oltre CUT e oneri di legge.
così deciso, il 27701/2026
Il Giudice
AR TR RO