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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARAI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARAI SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 28/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
visto che con ricorso ex art. 281 undecies cpc chiedeva la condanna di Parte_1 CP_1 alla restituzione della somma mutuata di € 20.000,00 a seguito della separazione tra coniugi;
[...] posto che a seguito di notifica alla resistente del ricorso in data 11/06/2025 nessuno si è costituito e la stessa veniva dichiarata contumace;
pagina 1 di 2 visti i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della propria pretesa che sono il verbale di separazione consensuale datato 08/06/2016 e decreto di omologazione datato 23/06/2016, le ricevute dei bonifici eseguiti da a in data 09/03/2020 € 5.000, in data Parte_1 Controparte_1 10/04/2020 € 5.000, in data 28/07/2020 € 10.000 infine lettere con richieste da parte del legale (doc. 3 a e 3 b); atteso che il ricorrente non ha formulato istanza per l'assunzione di prove orali né altre istanze istruttorie;
posto che la giurisprudenza di legittimità prevalente è del parere che non sia sufficiente la mera dazione di una somma di denaro per poterne chiedere la restituzione, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie causali, ed impone al ricorrente che chiede la restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo e il titolo della pretesa implicante l'obbligo della restituzione (tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 2010); quanto alla dimostrazione della causa dei versamenti, la si ritrova nella causale dei bonifici, ove è indicato “prestito familiare infruttifero”, prova del titolo giuridico a fondamento della pretesa, che considerata la separazione tra coniugi e la successiva gestione familiare, appare plausibile;
visto l'art. 1817 c.c. per la fissazione di un termine per la restituzione delle somme, e considerato il principio quod sine die debetur, statim debetur, alla luce della richiesta già formulata alla in CP_1 data 30/11/2021 e in seguito anche il 19/04/2024; rilevato che, per quanto sin qui esposto, la domanda del ricorrente deve essere accolta e la condanna alle spese per come liquidate in dispositivo segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie la domanda e per l'effetto condanna
(C.F. , alla restituzione a Controparte_1 C.F._2 Parte_1 (C.F. ), della somma di euro 20.000,00 con esigibilità immediata;
C.F._1 condanna
(C.F. , al pagamento in favore di Controparte_1 C.F._2 [...] (C.F. ) delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 oltre IVA, Parte_1 C.F._1 cpa e 15% spese generali.
9 dicembre 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARAI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARAI SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 28/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
visto che con ricorso ex art. 281 undecies cpc chiedeva la condanna di Parte_1 CP_1 alla restituzione della somma mutuata di € 20.000,00 a seguito della separazione tra coniugi;
[...] posto che a seguito di notifica alla resistente del ricorso in data 11/06/2025 nessuno si è costituito e la stessa veniva dichiarata contumace;
pagina 1 di 2 visti i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della propria pretesa che sono il verbale di separazione consensuale datato 08/06/2016 e decreto di omologazione datato 23/06/2016, le ricevute dei bonifici eseguiti da a in data 09/03/2020 € 5.000, in data Parte_1 Controparte_1 10/04/2020 € 5.000, in data 28/07/2020 € 10.000 infine lettere con richieste da parte del legale (doc. 3 a e 3 b); atteso che il ricorrente non ha formulato istanza per l'assunzione di prove orali né altre istanze istruttorie;
posto che la giurisprudenza di legittimità prevalente è del parere che non sia sufficiente la mera dazione di una somma di denaro per poterne chiedere la restituzione, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie causali, ed impone al ricorrente che chiede la restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo e il titolo della pretesa implicante l'obbligo della restituzione (tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 2010); quanto alla dimostrazione della causa dei versamenti, la si ritrova nella causale dei bonifici, ove è indicato “prestito familiare infruttifero”, prova del titolo giuridico a fondamento della pretesa, che considerata la separazione tra coniugi e la successiva gestione familiare, appare plausibile;
visto l'art. 1817 c.c. per la fissazione di un termine per la restituzione delle somme, e considerato il principio quod sine die debetur, statim debetur, alla luce della richiesta già formulata alla in CP_1 data 30/11/2021 e in seguito anche il 19/04/2024; rilevato che, per quanto sin qui esposto, la domanda del ricorrente deve essere accolta e la condanna alle spese per come liquidate in dispositivo segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie la domanda e per l'effetto condanna
(C.F. , alla restituzione a Controparte_1 C.F._2 Parte_1 (C.F. ), della somma di euro 20.000,00 con esigibilità immediata;
C.F._1 condanna
(C.F. , al pagamento in favore di Controparte_1 C.F._2 [...] (C.F. ) delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 oltre IVA, Parte_1 C.F._1 cpa e 15% spese generali.
9 dicembre 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
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