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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI DO, Presidente
ATANASIO DO, TO
MERRA VITO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2208/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano - Via Manin, 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2 C.F._Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Milano MI
Resistente 3 C.F. Resistente_3
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente 4 C.F. Resistente_4
Difeso da Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2123/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
20 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220064102101000 INVIM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1580/2025 depositato il 14/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
riformare integralmente la Sentenza e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio e condannare parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato:
confermare l'impugnata Sentenza in ogni sua parte con vittoria di spese del presente Giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti si sono opposti alla cartella di pagamento n. 06820220064102101 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con quale è stato loro intimato il pagamento di euro 30.319,68 a titolo di INVIM relativamente all'anno di imposta 1984.
I ricorrenti hanno lamentato la mancata notifica di atti prodromici;
e che la sola indicazione contenuta faceva riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione di Milano, sezione n. 47 del 31.07.2013 depositata il 19.12.2013.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
E' intervenuta in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Milano.
La premessa sulla quale si innesta il presente giudizio è rappresentata dall'avviso di accertamento di maggior valore, ai fini INVIM, opposto dai contribuenti.
Questo faceva riferimento alla sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Centrale, la quale aveva posto fine ad altro giudizio (in quanto aveva confermato l'appello proposto avanti alla Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, la quale aveva accolto il ricorso dei contribuenti).
La cartella di pagamento pertanto traeva il suo titolo da detta sentenza della Commissione Tributaria
Centrale, che rappresenta l'atto prodromico della cartella. Tuttavia, il Giudice ha fatto proprie le considerazioni dei contribuenti, rilevando che il riferimento contenuto nella cartella di pagamento è del tutto differente rispetto alla sentenza della CTC intervenuta tra le parti;
ed ha accolto il ricorso condannando Agenzia delle Entrate Riscossione e DP alla rifusione delle spese quantificate in € 2.324.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza deve essere riformata.
E' sufficiente rilevare che, diversamente da quanto affermato dai contribuenti e dalla Commissione
Tributaria Provinciale, tutti i dati sono corretti;
solo nell'andare "a capo" erano stati separati in due parti i dati della sentenza (che costituiva il titolo della cartella) riportati dalla cartella esattoriale.
I dati sono i seguenti:
n. 47
31/07/2013, depositata il 19/12/2013.
Era pertanto stata recisa in due parti la numerazione che avrebbe dovuto essere riportata integralmente e tutta di seguito:
n. 4731/07/2013, depositata il 19/12/2013.
Il Giudice di prime cure ha invece rilevato che l'Ufficio "produce una sentenza della Commissione
Tributaria Centrale di Milano, sez. 7, n. 4731/2013 resa il 19 novembre 2013 e depositata il 19 dicembre
2013".
Il primo giudice ha poi aggiunto "Dal confronto dei dati indicati nella cartella, invece, si evince che non sono riportati i dati della sentenza di cui l'Ufficio ne professa la conoscenza delle ricorrenti. Non è riportato, infatti, il numero della sentenza, la sezione risulta differente (47) cosi come la data di emissione (31 luglio 2013)".
Si deve invece ritenere che il riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria fosse sufficientemente dettagliato e chiaro in quanto i dati erano assolutamente corretti;
solo la separazione del numero della sentenza 4731 in 47 e 31/07/2013 potrebbe avere determinato confusione.
Ma ciò non appare sufficiente a fare ritenere fondati i rilievi dei ricorrenti che - non avendo riconosciuto il riferimento della sentenza - hanno ritenuto che non fossero stati notificati gli atti prodromici.
La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata e il ricorso originario deve essere respinto.
Equi motivi - individuati nella possibile confusione determinata dal dato staccato - giustificano la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio di merito.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Ufficio e respinge il ricorso originario dei contribuenti. Conferma integralmente le spese dell'intero giudizio di merito.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI DO, Presidente
ATANASIO DO, TO
MERRA VITO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2208/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano - Via Manin, 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2 C.F._Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Milano MI
Resistente 3 C.F. Resistente_3
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente 4 C.F. Resistente_4
Difeso da Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2123/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
20 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220064102101000 INVIM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1580/2025 depositato il 14/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
riformare integralmente la Sentenza e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio e condannare parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato:
confermare l'impugnata Sentenza in ogni sua parte con vittoria di spese del presente Giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti si sono opposti alla cartella di pagamento n. 06820220064102101 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con quale è stato loro intimato il pagamento di euro 30.319,68 a titolo di INVIM relativamente all'anno di imposta 1984.
I ricorrenti hanno lamentato la mancata notifica di atti prodromici;
e che la sola indicazione contenuta faceva riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione di Milano, sezione n. 47 del 31.07.2013 depositata il 19.12.2013.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
E' intervenuta in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Milano.
La premessa sulla quale si innesta il presente giudizio è rappresentata dall'avviso di accertamento di maggior valore, ai fini INVIM, opposto dai contribuenti.
Questo faceva riferimento alla sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Centrale, la quale aveva posto fine ad altro giudizio (in quanto aveva confermato l'appello proposto avanti alla Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, la quale aveva accolto il ricorso dei contribuenti).
La cartella di pagamento pertanto traeva il suo titolo da detta sentenza della Commissione Tributaria
Centrale, che rappresenta l'atto prodromico della cartella. Tuttavia, il Giudice ha fatto proprie le considerazioni dei contribuenti, rilevando che il riferimento contenuto nella cartella di pagamento è del tutto differente rispetto alla sentenza della CTC intervenuta tra le parti;
ed ha accolto il ricorso condannando Agenzia delle Entrate Riscossione e DP alla rifusione delle spese quantificate in € 2.324.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza deve essere riformata.
E' sufficiente rilevare che, diversamente da quanto affermato dai contribuenti e dalla Commissione
Tributaria Provinciale, tutti i dati sono corretti;
solo nell'andare "a capo" erano stati separati in due parti i dati della sentenza (che costituiva il titolo della cartella) riportati dalla cartella esattoriale.
I dati sono i seguenti:
n. 47
31/07/2013, depositata il 19/12/2013.
Era pertanto stata recisa in due parti la numerazione che avrebbe dovuto essere riportata integralmente e tutta di seguito:
n. 4731/07/2013, depositata il 19/12/2013.
Il Giudice di prime cure ha invece rilevato che l'Ufficio "produce una sentenza della Commissione
Tributaria Centrale di Milano, sez. 7, n. 4731/2013 resa il 19 novembre 2013 e depositata il 19 dicembre
2013".
Il primo giudice ha poi aggiunto "Dal confronto dei dati indicati nella cartella, invece, si evince che non sono riportati i dati della sentenza di cui l'Ufficio ne professa la conoscenza delle ricorrenti. Non è riportato, infatti, il numero della sentenza, la sezione risulta differente (47) cosi come la data di emissione (31 luglio 2013)".
Si deve invece ritenere che il riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria fosse sufficientemente dettagliato e chiaro in quanto i dati erano assolutamente corretti;
solo la separazione del numero della sentenza 4731 in 47 e 31/07/2013 potrebbe avere determinato confusione.
Ma ciò non appare sufficiente a fare ritenere fondati i rilievi dei ricorrenti che - non avendo riconosciuto il riferimento della sentenza - hanno ritenuto che non fossero stati notificati gli atti prodromici.
La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata e il ricorso originario deve essere respinto.
Equi motivi - individuati nella possibile confusione determinata dal dato staccato - giustificano la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio di merito.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Ufficio e respinge il ricorso originario dei contribuenti. Conferma integralmente le spese dell'intero giudizio di merito.