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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3109/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
IO MM, LA
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14052/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Afragola - 80047540630
elettivamente domiciliato presso Piazza Minicipio 80021 Afragola NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20656/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna, nei confronti di GE.SE.T. Italia S.p.A. – concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Afragola – e del Comune di Afragola, l'avviso di accertamento n. 182 del 06/06/2025, notificato in data
13/06/2025, avente ad oggetto TARI – Tassa Rifiuti – anni 2022, 2023 e 2024, per omessa e/o infedele denuncia relativa all'immobile sito in Afragola (NA), alla Indirizzo_1 p.T., per un importo complessivo di euro 14.696,00 in caso di definizione con adesione, ovvero euro 21.493,00 senza adesione
.
A sostegno del proprio ricorso deduce:
la proponibilità del ricorso anche in costanza di rateizzazione, sostenendo che la richiesta di piano di rientro non costituisce acquiescenza alla pretesa tributaria;
l'illegittimità dell'accertamento per insussistenza dell'omessa denuncia, assumendo di aver presentato segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in data 27/05/2021 per attività di ristorazione con somministrazione – vineria;
l'illegittimità della sanzione irrogata, ritenuta eccessiva e non proporzionata .
In base a tali motivi, conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita GE.SE.T. Italia S.p.A., la quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso, deducendo la corretta applicazione del regolamento TARI del Comune di Afragola e l'omessa presentazione della dichiarazione
TARI nei termini e con le modalità prescritte, chiedendo il rigetto del ricorso .
Non si è costituito il Comune di Afragola, ancorchè ritualmente intimato.
All'udienza del 25 novembre 2025, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che la trattazione sarà limitata alle sole questioni dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi assorbite le ulteriori eccezioni, in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Il ricorso è infondato.
È pacifico in atti che la ricorrente abbia esercitato, a far data dal 27/05/2021, attività di ristorazione con somministrazione presso l'immobile sito in Afragola, Indirizzo_1 p.T., foglio 4, particella 775, sub 6, cat. C/01.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'avviso di accertamento n. 182/2025 è stato emesso per omessa/ infedele denuncia TARI per le annualità 2022-2023-2024, a seguito di riscontro effettuato mediante incrocio delle banche dati comunali e catastali .
La mera presentazione della SCIA o denuncia di inizio attività non equivale, ai sensi del regolamento TARI del Comune, alla dichiarazione TARI prevista dall'art. 24 del regolamento stesso, la quale deve essere presentata con specifico modello entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione .
La ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione TARI nei termini prescritti, né della comunicazione dei dati richiesti ai fini dell'imposizione.
Quanto alla rateizzazione, il Collegio ritiene che essa non integri acquiescenza automatica alla pretesa;
tuttavia, tale circostanza non incide sulla legittimità sostanziale dell'accertamento, che risulta fondato in diritto e in fatto .
Le sanzioni risultano applicate nella misura prevista dalla normativa di riferimento, come dettagliatamente indicato nel prospetto di calcolo allegato all'avviso , e non emergono circostanze idonee a giustificare una riduzione ulteriore rispetto a quanto previsto in caso di adesione.
Pertanto, l'avviso impugnato deve ritenersi legittimo.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda e della circostanza che la ricorrente ha comunque attivato un piano di rateizzazione, appare equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
IO MM, LA
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14052/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Afragola - 80047540630
elettivamente domiciliato presso Piazza Minicipio 80021 Afragola NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20656/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna, nei confronti di GE.SE.T. Italia S.p.A. – concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Afragola – e del Comune di Afragola, l'avviso di accertamento n. 182 del 06/06/2025, notificato in data
13/06/2025, avente ad oggetto TARI – Tassa Rifiuti – anni 2022, 2023 e 2024, per omessa e/o infedele denuncia relativa all'immobile sito in Afragola (NA), alla Indirizzo_1 p.T., per un importo complessivo di euro 14.696,00 in caso di definizione con adesione, ovvero euro 21.493,00 senza adesione
.
A sostegno del proprio ricorso deduce:
la proponibilità del ricorso anche in costanza di rateizzazione, sostenendo che la richiesta di piano di rientro non costituisce acquiescenza alla pretesa tributaria;
l'illegittimità dell'accertamento per insussistenza dell'omessa denuncia, assumendo di aver presentato segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in data 27/05/2021 per attività di ristorazione con somministrazione – vineria;
l'illegittimità della sanzione irrogata, ritenuta eccessiva e non proporzionata .
In base a tali motivi, conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita GE.SE.T. Italia S.p.A., la quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso, deducendo la corretta applicazione del regolamento TARI del Comune di Afragola e l'omessa presentazione della dichiarazione
TARI nei termini e con le modalità prescritte, chiedendo il rigetto del ricorso .
Non si è costituito il Comune di Afragola, ancorchè ritualmente intimato.
All'udienza del 25 novembre 2025, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che la trattazione sarà limitata alle sole questioni dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi assorbite le ulteriori eccezioni, in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Il ricorso è infondato.
È pacifico in atti che la ricorrente abbia esercitato, a far data dal 27/05/2021, attività di ristorazione con somministrazione presso l'immobile sito in Afragola, Indirizzo_1 p.T., foglio 4, particella 775, sub 6, cat. C/01.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'avviso di accertamento n. 182/2025 è stato emesso per omessa/ infedele denuncia TARI per le annualità 2022-2023-2024, a seguito di riscontro effettuato mediante incrocio delle banche dati comunali e catastali .
La mera presentazione della SCIA o denuncia di inizio attività non equivale, ai sensi del regolamento TARI del Comune, alla dichiarazione TARI prevista dall'art. 24 del regolamento stesso, la quale deve essere presentata con specifico modello entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione .
La ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione TARI nei termini prescritti, né della comunicazione dei dati richiesti ai fini dell'imposizione.
Quanto alla rateizzazione, il Collegio ritiene che essa non integri acquiescenza automatica alla pretesa;
tuttavia, tale circostanza non incide sulla legittimità sostanziale dell'accertamento, che risulta fondato in diritto e in fatto .
Le sanzioni risultano applicate nella misura prevista dalla normativa di riferimento, come dettagliatamente indicato nel prospetto di calcolo allegato all'avviso , e non emergono circostanze idonee a giustificare una riduzione ulteriore rispetto a quanto previsto in caso di adesione.
Pertanto, l'avviso impugnato deve ritenersi legittimo.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda e della circostanza che la ricorrente ha comunque attivato un piano di rateizzazione, appare equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese