Art. 4.
La tredicesima mensilita' spettante al personale di cui al precedente articolo 1 ai sensi del, decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466 , e' pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.
La tredicesima mensilita' spettante al personale di cui al precedente articolo 1 ai sensi del, decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466 , e' pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.