Ordinanza cautelare 3 febbraio 2022
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Vaccaro, Giovanna Tignanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pasquale Vaccaro in Cosenza, piazza F. e L. Gullo n.6;
contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione:
del decreto n. -OMISSIS- del 11.08.2021 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale è stato ordinato il trasferimento d'ufficio, con effetto immediato, del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa IT UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Il ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 11.08.2021 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, notificato in data 13.08.2021, con il quale veniva trasferito d’ufficio dal Compartimento Polizia Stradale per la Calabria – Sezione Polizia Stradale di -OMISSIS- alla Questura di -OMISSIS- – Commissariato di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-.
Nelle more del presente giudizio, risultava vincitore di concorso interno per l’accesso alla nomina di-OMISSIS-e per tal motivo veniva trasferito presso la Questura di -OMISSIS-, con decorrenza 07.07.2025.
Con memoria depositata il 3.03.2026, il ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, visto l’avvenuto trasferimento nella Regione di residenza.
Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 2.02.2022.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 20 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
La suindicata dichiarazione, di cui alla memoria depositata in data 3.03.2026, deve essere valutata, infatti-(ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.)- quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.).
L’evoluzione in fatto della vicenda che ci occupa, inoltre, comprova che il ricorrente non ha più interesse ad una decisione nel merito, essendo stato trasferito presso la Questura di -OMISSIS-.
Nulla, infine, ha opposto il Ministero costituito.
Data la natura della causa, sussistono, oltremodo, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT UC, Presidente, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT UC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.