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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/12/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 5467/2020 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5467/ 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5467 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
PO RI RO, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
CF , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._2
MA SI presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE INCIDENTALE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to Controparte_2 P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI LELLO MASSIMO, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLATO
E
, come in atti generalizzato Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in via incidentale, Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio l'odierno appellato, al fine di sentirlo condannare in solido al risarcimento dei danni a persona e a cose, patiti e patendi, subiti in occasione del sinistro avvenuto il giorno
10/11/2014, in Angri.
In particolare, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, l'auto Lancia Y, tg CT055WD, condotta dalla fu tamponata dal veicolo di parte convenuta, tg EH227EA; per l'effetto la CP_1 vettura, invadendo la corsia opposta, veniva sospinta contro l'Alfa 147, tg CT698LE di parte attrice.
Con sentenza n. 445, depositata in data 17/03/2020, il Giudice di pace, rigettava le domande delle parti attrici.
Nel proporre appello avverso la citata pronuncia il , chiedeva: la nullità della sentenza Parte_1 per carenza di motivazione, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe chiarito l'iter logico seguito per ritenere non provata la domanda, né per quale motivo le dichiarazioni dei testimoni escussi non erano state ritenute attendibili;
la nullità della sentenza per errata valutazione della CTU, in quanto il giudice avrebbe tratto conclusioni meramente ipotetiche e non ha tenuto in considerazione l'esistenza del veicolo Alfa 147 dell'attore principale.
Concludeva chiedendo, la totale riforma della sentenza affinché venga dichiarato Controparte_3 unico responsabile del sinistro stradale e la condanna di parte convenuta, con la Controparte_2
in solido al pagamento della somma di €1.736,75 oltre interessi e spese di entrambi i
[...] gradi di giudizio.
Con atto di costituzione e risposta con appello incidentale, con motivazioni in larga CP_1 parte coincidenti con quelli dell'appello principale, chiedeva l'accoglimento dell'appello principale di e del proprio appello incidentale e che venisse dichiarato unico Parte_1 Controparte_3 responsabile del sinistro con la condanna in solido alla al pagamento Controparte_2 di €4.467,73 oltre IVA più interessi e spese legali per i due gradi di giudizio.
, costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., oltre ad opporsi alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto e confermarsi la sentenza emessa dal Giudice di prime cure.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione. L'udienza del 10/12/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Prima di esaminare il merito della vicenda bisogna preliminarmente osservare come l'art. 348 bis c.p.c, prevede un filtro di inammissibilità dell'appello, che si realizza sulla base di una prognosi rimessa alla discrezionalità dello giudice del gravame, e basata sulla ragionevole fondatezza dell'impugnazione. Nel caso in esame, le doglianze dell'appellante attengono alla valutazione del an e del quantum del danno ed alla contestazione delle motivazioni della sentenza di primo grado, ragion per cui non sussiste alcuna inammissibilità ex art. 348 bis cpc.
Inoltre, il gravame non viola il dettato normativo di cui all'art. 342 cpc, in quanto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Vanno pertanto rigettate le istanze preliminari della parte appellata.
Esaminando nel merito la vicenda, l'appello va rigettato.
Le motivazioni del giudice di prime cure sono da condividere in toto.
La disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene - com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c. il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, è tuttavia opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (Cass. n. 477/2003; Cass. nn.
7453/01, 14412/01). Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n.
1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass.
n. 7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000).
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 2009; Cass. 18/02/1998, n.
1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804). Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.(Cass. N.
1198/97; Cass. N. 8287/96; Cass. N. 3958/94).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale (Cassazione penale sez.
IV, 15 novembre 2012, n. 48439): le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente.
Nel merito, secondo quanto riferito da parte attrice, la IA DA proveniente da una stradina, immettendosi nella via principale, avrebbe urtato la Lancia Y che, procedendo su Via Casa Lanario, avrebbe a sua volta invaso la opposta corsia ed urtato un'Alfa 147 che proveniva dal senso opposto.
Gli attori non hanno fornito una prova sufficiente dell'effettiva sussistenza e riconducibilità del danno lamentato e le testimonianze sono inattendibili, presentando profili di genericità, tali da non consentire una ricostruzione univoca del sinistro.
Ed infatti sia il teste che il teste riferivano di un incidente verificatosi “a pochi Tes_1 Tes_2 metri” dalla loro posizione, senza però chiarire dove si trovavano precisamente (se, per esempio, sulla strada di percorrenza della IA, o della Lancia o, ancora, dell'Alfa), né quale era la loro visuale;
ancora, nessuno dei due testi riferiva dell'andamento dei veicoli attorei ( se procedevano a velocità normale); infine, mentre un teste riferiva che la IA DA si immetteva da “un luogo privato”, l' altro teste parlava di “traversina privata”, denotando confusione e contraddizioni sulla dinamica del sinistro.
Sul punto, la giurisprudenza stabilisce come, “In ipotesi di testimonianze contrastanti, il giudice può ritenere inattendibili entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, rigettare la domanda dell'attore siccome priva di adeguato supporto probatorio”
(Sez. 3, Sentenza n. 7065 del 29/11/1986).
Inoltre, i testi riferivano la presenza di più persone sul luogo del sinistro, ma nessuno provvedeva a fotografare lo stato dei luoghi, tantomeno veniva avvisata la pubblica autorità, nonostante dalle deposizioni, si può ricavare come l'urto sia stato tanto forte da causare l'apertura degli airbag.
Non risulta perciò assolto l'onere della prova richiesto, in tema di responsabilità ex art 2054 c.c., dalla giurisprudenza sopra citata.
Si aderisce a pieno alle risultanze della C.T.U., posta alla base della sentenza di primo grado, che a differenza di quanto dedotto dagli attori nell'appello e nelle successive memorie conclusionali, non ha ricollegato eziologicamente il danno subito dalle auto alla ricostruzione effettuata in giudizio, ma ha sottolineato come: “Dallo svolgimento delle operazioni che si sono tenute il giorno 08.07.2019, non è stato possibile visionare nessun veicolo coinvolto nel sinistro, in quanto un veicolo è stato venduto mentre l'atro è fuori zona perché la sig.ra si è trasferita a Roma, infine al CP_1 conducente del veicolo convenuto pur essendo stato da me invitato con raccomandata A/R, non è stato recapitato al proprietario, perché sconosciuto all'indirizzo. Pertanto, premesso che il
sottoscritto CTU non ha avuto possibilità d'ispezionare nessuno dei veicoli coinvolti, si è data risposta ai quesiti posti dall'III.mo Giudice, solo per quello che è stato possibile desumere dalla documentazione allegata agli atti, e in particolar modo dalle foto ritraenti i veicoli di parte attorea, con i danni in atto. Come già precisato non si è avuta la possibilità di sottoporre a perizia tecnica i veicoli coinvolti nel sinistro, per tali motivi il sottoscritto CTU non avendo elementi validi che possano comprovare una corretta asserzione sulle incrinature presenti e deformazioni riportate dagli stessi, non può esprimere nessun parere sulla loro compatibilità. Ma è d'obbligo precisare che i danni diretti subiti dai veicoli di parte attrice, rilevabili dalle foto allegate agli atti, sono verosimilmente riconducibili a un urto da circolazione stradale. Quindi alla luce di tale documentazione, appare verosimile la coerenza tra i danni riportati dai veicoli di parte attorea e la dinamica riferita negli atti introduttivi degli avvocati attorei…”.
Dunque, secondo il consulente, appare verosimile la riconducibilità dei danni al sinistro, senza però che possa essere acquisita di tale dato alcuna certezza, per l'impossibilità di esaminare le auto e di compiere, pertanto, una verifica cinematica.
A ciò aggiungasi che, anche qualora gli originari attori fossero stati in grado di vincere la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., l'impossibilità di esaminare i veicoli non avrebbe permesso di determinare l'effettivo valore dei danni subiti dalle autovetture coinvolte, non potendosi basare, il giudizio risarcitorio, unicamente sulle fotografie depositate in giudizio.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza confermata.
Al rigetto del gravame consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, in assenza di nota.
Inoltre, essendo iniziato il presente giudizio successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115 – della sussistenza dell'obbligo del versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale, e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'appellata costituitasi, delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre accessori come per legge. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Depositata telematicamente in data 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5467/ 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5467 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
PO RI RO, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
CF , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._2
MA SI presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE INCIDENTALE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to Controparte_2 P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI LELLO MASSIMO, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLATO
E
, come in atti generalizzato Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in via incidentale, Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio l'odierno appellato, al fine di sentirlo condannare in solido al risarcimento dei danni a persona e a cose, patiti e patendi, subiti in occasione del sinistro avvenuto il giorno
10/11/2014, in Angri.
In particolare, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, l'auto Lancia Y, tg CT055WD, condotta dalla fu tamponata dal veicolo di parte convenuta, tg EH227EA; per l'effetto la CP_1 vettura, invadendo la corsia opposta, veniva sospinta contro l'Alfa 147, tg CT698LE di parte attrice.
Con sentenza n. 445, depositata in data 17/03/2020, il Giudice di pace, rigettava le domande delle parti attrici.
Nel proporre appello avverso la citata pronuncia il , chiedeva: la nullità della sentenza Parte_1 per carenza di motivazione, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe chiarito l'iter logico seguito per ritenere non provata la domanda, né per quale motivo le dichiarazioni dei testimoni escussi non erano state ritenute attendibili;
la nullità della sentenza per errata valutazione della CTU, in quanto il giudice avrebbe tratto conclusioni meramente ipotetiche e non ha tenuto in considerazione l'esistenza del veicolo Alfa 147 dell'attore principale.
Concludeva chiedendo, la totale riforma della sentenza affinché venga dichiarato Controparte_3 unico responsabile del sinistro stradale e la condanna di parte convenuta, con la Controparte_2
in solido al pagamento della somma di €1.736,75 oltre interessi e spese di entrambi i
[...] gradi di giudizio.
Con atto di costituzione e risposta con appello incidentale, con motivazioni in larga CP_1 parte coincidenti con quelli dell'appello principale, chiedeva l'accoglimento dell'appello principale di e del proprio appello incidentale e che venisse dichiarato unico Parte_1 Controparte_3 responsabile del sinistro con la condanna in solido alla al pagamento Controparte_2 di €4.467,73 oltre IVA più interessi e spese legali per i due gradi di giudizio.
, costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., oltre ad opporsi alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto e confermarsi la sentenza emessa dal Giudice di prime cure.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione. L'udienza del 10/12/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Prima di esaminare il merito della vicenda bisogna preliminarmente osservare come l'art. 348 bis c.p.c, prevede un filtro di inammissibilità dell'appello, che si realizza sulla base di una prognosi rimessa alla discrezionalità dello giudice del gravame, e basata sulla ragionevole fondatezza dell'impugnazione. Nel caso in esame, le doglianze dell'appellante attengono alla valutazione del an e del quantum del danno ed alla contestazione delle motivazioni della sentenza di primo grado, ragion per cui non sussiste alcuna inammissibilità ex art. 348 bis cpc.
Inoltre, il gravame non viola il dettato normativo di cui all'art. 342 cpc, in quanto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Vanno pertanto rigettate le istanze preliminari della parte appellata.
Esaminando nel merito la vicenda, l'appello va rigettato.
Le motivazioni del giudice di prime cure sono da condividere in toto.
La disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene - com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c. il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, è tuttavia opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (Cass. n. 477/2003; Cass. nn.
7453/01, 14412/01). Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n.
1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass.
n. 7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000).
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 2009; Cass. 18/02/1998, n.
1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804). Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.(Cass. N.
1198/97; Cass. N. 8287/96; Cass. N. 3958/94).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale (Cassazione penale sez.
IV, 15 novembre 2012, n. 48439): le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente.
Nel merito, secondo quanto riferito da parte attrice, la IA DA proveniente da una stradina, immettendosi nella via principale, avrebbe urtato la Lancia Y che, procedendo su Via Casa Lanario, avrebbe a sua volta invaso la opposta corsia ed urtato un'Alfa 147 che proveniva dal senso opposto.
Gli attori non hanno fornito una prova sufficiente dell'effettiva sussistenza e riconducibilità del danno lamentato e le testimonianze sono inattendibili, presentando profili di genericità, tali da non consentire una ricostruzione univoca del sinistro.
Ed infatti sia il teste che il teste riferivano di un incidente verificatosi “a pochi Tes_1 Tes_2 metri” dalla loro posizione, senza però chiarire dove si trovavano precisamente (se, per esempio, sulla strada di percorrenza della IA, o della Lancia o, ancora, dell'Alfa), né quale era la loro visuale;
ancora, nessuno dei due testi riferiva dell'andamento dei veicoli attorei ( se procedevano a velocità normale); infine, mentre un teste riferiva che la IA DA si immetteva da “un luogo privato”, l' altro teste parlava di “traversina privata”, denotando confusione e contraddizioni sulla dinamica del sinistro.
Sul punto, la giurisprudenza stabilisce come, “In ipotesi di testimonianze contrastanti, il giudice può ritenere inattendibili entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, rigettare la domanda dell'attore siccome priva di adeguato supporto probatorio”
(Sez. 3, Sentenza n. 7065 del 29/11/1986).
Inoltre, i testi riferivano la presenza di più persone sul luogo del sinistro, ma nessuno provvedeva a fotografare lo stato dei luoghi, tantomeno veniva avvisata la pubblica autorità, nonostante dalle deposizioni, si può ricavare come l'urto sia stato tanto forte da causare l'apertura degli airbag.
Non risulta perciò assolto l'onere della prova richiesto, in tema di responsabilità ex art 2054 c.c., dalla giurisprudenza sopra citata.
Si aderisce a pieno alle risultanze della C.T.U., posta alla base della sentenza di primo grado, che a differenza di quanto dedotto dagli attori nell'appello e nelle successive memorie conclusionali, non ha ricollegato eziologicamente il danno subito dalle auto alla ricostruzione effettuata in giudizio, ma ha sottolineato come: “Dallo svolgimento delle operazioni che si sono tenute il giorno 08.07.2019, non è stato possibile visionare nessun veicolo coinvolto nel sinistro, in quanto un veicolo è stato venduto mentre l'atro è fuori zona perché la sig.ra si è trasferita a Roma, infine al CP_1 conducente del veicolo convenuto pur essendo stato da me invitato con raccomandata A/R, non è stato recapitato al proprietario, perché sconosciuto all'indirizzo. Pertanto, premesso che il
sottoscritto CTU non ha avuto possibilità d'ispezionare nessuno dei veicoli coinvolti, si è data risposta ai quesiti posti dall'III.mo Giudice, solo per quello che è stato possibile desumere dalla documentazione allegata agli atti, e in particolar modo dalle foto ritraenti i veicoli di parte attorea, con i danni in atto. Come già precisato non si è avuta la possibilità di sottoporre a perizia tecnica i veicoli coinvolti nel sinistro, per tali motivi il sottoscritto CTU non avendo elementi validi che possano comprovare una corretta asserzione sulle incrinature presenti e deformazioni riportate dagli stessi, non può esprimere nessun parere sulla loro compatibilità. Ma è d'obbligo precisare che i danni diretti subiti dai veicoli di parte attrice, rilevabili dalle foto allegate agli atti, sono verosimilmente riconducibili a un urto da circolazione stradale. Quindi alla luce di tale documentazione, appare verosimile la coerenza tra i danni riportati dai veicoli di parte attorea e la dinamica riferita negli atti introduttivi degli avvocati attorei…”.
Dunque, secondo il consulente, appare verosimile la riconducibilità dei danni al sinistro, senza però che possa essere acquisita di tale dato alcuna certezza, per l'impossibilità di esaminare le auto e di compiere, pertanto, una verifica cinematica.
A ciò aggiungasi che, anche qualora gli originari attori fossero stati in grado di vincere la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., l'impossibilità di esaminare i veicoli non avrebbe permesso di determinare l'effettivo valore dei danni subiti dalle autovetture coinvolte, non potendosi basare, il giudizio risarcitorio, unicamente sulle fotografie depositate in giudizio.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza confermata.
Al rigetto del gravame consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, in assenza di nota.
Inoltre, essendo iniziato il presente giudizio successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115 – della sussistenza dell'obbligo del versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale, e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'appellata costituitasi, delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre accessori come per legge. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Depositata telematicamente in data 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco