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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8860 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
NA ZI, a seguito dell'udienza del 05.11.2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25952 / 2024 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. MELE BRUNO C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BA CA, elettivamente domiciliato in Via A. De Gasperi n.
55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 novembre 2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa del
26.06.2023, al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, lamentando che, in sede amministrativa, ha ottenuto il riconoscimento solo del 100% di invalidità; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il
Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice, ravvisata la necessità, alla luce dei motivi di opposizione, ha chiesto chiarimenti al ctu nominato nella fase Atp, Dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004;
Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese.
(Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. , nominato Persona_1
nella prima fase e chiamato a rendere chiarimenti nel presente giudizio di opposizione, a seguito di attenta valutazione dello stato clinico e della documentazione sanitaria agli atti, ha accertato l'insussistenza delle
3 condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu.
In particolare, il Ctu si è espresso nei seguenti termini:
“…Nella VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA, tenuto conto che la patologia neurologica, pneumologica, epatologica e ortopedica sono tra di loro coesistenti, ed applicando, quindi, un calcolo riduzionistico, si giunge ad un punteggio totale di invalidità del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto egli può deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e può svolgere gli atti quotidiani della vita senza aver bisogno di assistenza continua, nonostante un iniziale deficit della memoria, e nonostante uno stato depressivo. La decorrenza viene stabilita dal 26/6/23, data della domanda amministrativa, ed epoca in cui erano presenti e/o documentate le patologie sopra discusse.
Dai tests ADL e IADL, eseguiti dal sottoscritto CTU nel corso della visita peritale, è emerso un ADL=6/6 e un IADL=5/5; in particolare, per le ADL egli non ha bisogno di assistenza per lavarsi, non ha bisogno di aiuto nel vestirsi, non ha bisogno di assistenza nell'andare in bagno, si sposta dal letto senza assistenza, è continente di feci e urine, e a tavola non riceve assistenza per alimentarsi;
per le IADL egli può rispondere al telefono, ed
è capace di comporre i numeri più conosciuti, è capace di fare acquisti nei negozi, può spostarsi con i mezzi di trasporto pubblici, è in grado di prendere le medicine da solo, ed è capace di maneggiare i soldi per qualsiasi acquisto”.
A seguito della richiesta di chiarimenti, il ctu, anche alla luce della nuova documentazione prodotta, ha motivato nei seguenti termini:
“In base a questa nuova documentazione si afferma che il periziando è affetto da queste ulteriori patologie:
1. AMBLIOPIA E DEGENERAZIONE MACULARE ATROFICA (cod. 5106 per analogia).
4 2. (cod. 7334 per Controparte_2
analogia).
Per quanto riguarda il punto 1, il periziando è affetto da un deficit visivo bilaterale, ma non è stato quantificato in gradi di visus naturale e corretto.
A tale proposito si riporta O.C.T. presso Struttura Accreditata in data
25/3/25; Visita oculistica presso Struttura Accreditata in data 3/5/24 con diagnosi di “…Ambliopia e degenerazione maculare atrofica”. Per tale patologia si attribuisce un punteggio in percentuale del 20%.
Per quanto riguarda il punto 2, il periziando è affetto da una neuropatia tossica carenziale, con fenomeni di iperalgesia degli arti, in terapia farmacologica. A tale proposito si riporta Visita neurologica presso ASL
NA1 Centro-DS 31 in data 12/9/24 con diagnosi di “Neuropatia tossico carenziale”. Questa patologia è causata dall'accumulo di sostanze tossiche sui nervi periferici, e dalla carenza di vitamine neurotrofiche;
entrambi questi fattori sono dovuti all'insufficienza cronica epatica grave della cirrosi epatica, di cui al punto 2 del proprio elaborato peritale del 28/8/24.
Per tale patologia si attribuisce un punteggio in percentuale del 40%.
Quindi, all'evidenza degli ulteriori accertamenti sanitari, sopra riportati, si conferma del tutto il proprio elaborato peritale del 28/8/24, e si conferma il punteggio totale di invalidità del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto egli può deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore, nonostante una neuropatia periferica degli arti, e può svolgere gli atti quotidiani della vita senza aver bisogno di assistenza continua, nonostante un iniziale deficit della memoria, nonostante un deficit visivo bilaterale, e nonostante uno stato depressivo. La decorrenza viene stabilita dal 26/6/23, data della domanda amministrativa, ed epoca in cui erano presenti e/o documentate le patologie sopra discusse nella suddetta integrazione CTU e nel proprio elaborato peritale del 28/8/24”.
5 Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate.
Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine.
Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio
2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile
(nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per
6 evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei”).
Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. NA ZI - così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 05.11.2025 – 1.12.2025
Il Giudice
NA RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 01/12/2025 in
Cancelleria
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
NA ZI, a seguito dell'udienza del 05.11.2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25952 / 2024 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. MELE BRUNO C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BA CA, elettivamente domiciliato in Via A. De Gasperi n.
55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 novembre 2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa del
26.06.2023, al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, lamentando che, in sede amministrativa, ha ottenuto il riconoscimento solo del 100% di invalidità; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il
Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice, ravvisata la necessità, alla luce dei motivi di opposizione, ha chiesto chiarimenti al ctu nominato nella fase Atp, Dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004;
Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese.
(Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. , nominato Persona_1
nella prima fase e chiamato a rendere chiarimenti nel presente giudizio di opposizione, a seguito di attenta valutazione dello stato clinico e della documentazione sanitaria agli atti, ha accertato l'insussistenza delle
3 condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu.
In particolare, il Ctu si è espresso nei seguenti termini:
“…Nella VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA, tenuto conto che la patologia neurologica, pneumologica, epatologica e ortopedica sono tra di loro coesistenti, ed applicando, quindi, un calcolo riduzionistico, si giunge ad un punteggio totale di invalidità del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto egli può deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e può svolgere gli atti quotidiani della vita senza aver bisogno di assistenza continua, nonostante un iniziale deficit della memoria, e nonostante uno stato depressivo. La decorrenza viene stabilita dal 26/6/23, data della domanda amministrativa, ed epoca in cui erano presenti e/o documentate le patologie sopra discusse.
Dai tests ADL e IADL, eseguiti dal sottoscritto CTU nel corso della visita peritale, è emerso un ADL=6/6 e un IADL=5/5; in particolare, per le ADL egli non ha bisogno di assistenza per lavarsi, non ha bisogno di aiuto nel vestirsi, non ha bisogno di assistenza nell'andare in bagno, si sposta dal letto senza assistenza, è continente di feci e urine, e a tavola non riceve assistenza per alimentarsi;
per le IADL egli può rispondere al telefono, ed
è capace di comporre i numeri più conosciuti, è capace di fare acquisti nei negozi, può spostarsi con i mezzi di trasporto pubblici, è in grado di prendere le medicine da solo, ed è capace di maneggiare i soldi per qualsiasi acquisto”.
A seguito della richiesta di chiarimenti, il ctu, anche alla luce della nuova documentazione prodotta, ha motivato nei seguenti termini:
“In base a questa nuova documentazione si afferma che il periziando è affetto da queste ulteriori patologie:
1. AMBLIOPIA E DEGENERAZIONE MACULARE ATROFICA (cod. 5106 per analogia).
4 2. (cod. 7334 per Controparte_2
analogia).
Per quanto riguarda il punto 1, il periziando è affetto da un deficit visivo bilaterale, ma non è stato quantificato in gradi di visus naturale e corretto.
A tale proposito si riporta O.C.T. presso Struttura Accreditata in data
25/3/25; Visita oculistica presso Struttura Accreditata in data 3/5/24 con diagnosi di “…Ambliopia e degenerazione maculare atrofica”. Per tale patologia si attribuisce un punteggio in percentuale del 20%.
Per quanto riguarda il punto 2, il periziando è affetto da una neuropatia tossica carenziale, con fenomeni di iperalgesia degli arti, in terapia farmacologica. A tale proposito si riporta Visita neurologica presso ASL
NA1 Centro-DS 31 in data 12/9/24 con diagnosi di “Neuropatia tossico carenziale”. Questa patologia è causata dall'accumulo di sostanze tossiche sui nervi periferici, e dalla carenza di vitamine neurotrofiche;
entrambi questi fattori sono dovuti all'insufficienza cronica epatica grave della cirrosi epatica, di cui al punto 2 del proprio elaborato peritale del 28/8/24.
Per tale patologia si attribuisce un punteggio in percentuale del 40%.
Quindi, all'evidenza degli ulteriori accertamenti sanitari, sopra riportati, si conferma del tutto il proprio elaborato peritale del 28/8/24, e si conferma il punteggio totale di invalidità del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto egli può deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore, nonostante una neuropatia periferica degli arti, e può svolgere gli atti quotidiani della vita senza aver bisogno di assistenza continua, nonostante un iniziale deficit della memoria, nonostante un deficit visivo bilaterale, e nonostante uno stato depressivo. La decorrenza viene stabilita dal 26/6/23, data della domanda amministrativa, ed epoca in cui erano presenti e/o documentate le patologie sopra discusse nella suddetta integrazione CTU e nel proprio elaborato peritale del 28/8/24”.
5 Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate.
Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine.
Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio
2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile
(nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per
6 evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei”).
Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. NA ZI - così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 05.11.2025 – 1.12.2025
Il Giudice
NA RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 01/12/2025 in
Cancelleria
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