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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 902/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1101/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capri - Piazzale Europa 4 80073 Capri NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13248/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7094/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello la Contribuente ha impugnato la sentenza n. 13248/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sez. XI, pronunciata in data 25 settembre 2024, depositata il 26 settembre 2024, concernente l'avviso di accertamento TASI n. 30/2019, che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento TASI 2019, deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui sia l'omessa e/o apparente motivazione della decisione impugnata, nonché l'errore materiale nel calcolo dell'imposta sull'immobile sito in Indirizzo_1, ceduto al germano Nominativo_1 il 15 maggio 2019.
L'Appellante eccepiva, altresì, la violazione della legge n. 1228/1954 per mancata comunicazione di mutamento della posizione anagrafica, nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie della Guardia di Finanza circa la dimora abituale nell'immobile di Capri.
Da ultimo lamentava l'illegittima irrogazione delle sanzioni.
Il Comune di Capri si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti e la piena legittimità dell'accertamento.
Con memoria di replica, l'appellante ha ribadito la fondatezza dei motivi di gravame, documentando che i versamenti TASI relativi all'immobile di Indirizzo_1 sono stati regolarmente assolti dal comproprietario Nominativo_1 e che la propria residenza anagrafica e dimora abituale in Capri non sono mai state modificate né contestate dall'Ufficio Anagrafe.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da accogliere parzialmente.
Sull'apparente motivazione della sentenza di primo grado la sentenza appellata risulta viziata per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 546/1992, in quanto si limita a richiamare gli accertamenti della Guardia di Finanza senza dar conto del percorso logico-giuridico seguito per ritenere sussistente la dimora non abituale, né esamina le puntuali contestazioni della contribuente. Il vizio determina la nullità della decisione impugnata.
Risulta, altresì, parzialmente fondata l'eccezione relativa all'errore materiale di calcolo della TASI per l'immobile di Indirizzo_1. Dalla documentazione prodotta emerge che l'appellante ha posseduto l'immobile solo fino al 15 maggio 2019, con quota del 50%, successivamente trasferita al fratello Nominativo_1, che ha integralmente versato la relativa imposta. Pertanto, la pretesa impositiva del Comune di Capri per periodi successivi al 15 maggio 2019 risulta priva di fondamento e l'avviso va annullato nella parte in cui attribuisce alla contribuente quote di possesso e imposta non dovute.
Anche l'eccezione relativa alla mancata prova della residenza e dimora abituale dell'appellante, risulta infondata. Dagli atti emerge che la Ricorrente_1 è residente anagraficamente e dimora abitualmente in Capri, come confermato da certificazione anagrafica e da elementi probatori (utenze, abbonamenti ai servizi locali, ecc.). La mancata comunicazione di mutamento della posizione anagrafica da parte dell'Ufficiale
d'anagrafe, in violazione dell'art. 5 della L. 1228/1954, conferma l'inesistenza di presupposti per disconoscere la residenza effettiva. Ne consegue che l'immobile di Indirizzo_2 costituisce “abitazione principale” ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019, e gode dell'esenzione TASI.
Risultano, nel merito, priva di pregio le valutazioni delle risultanze della Guardia di Finanza, in quanto gli accertamenti della Tenenza di Capri, basati su consumi stagionali, non assumono valore probatorio vincolante e dovevano essere oggetto di autonoma valutazione critica da parte dell'Ufficio comunale. L'atto impositivo
è pertanto carente di adeguata motivazione sostanziale.
In conclusione, l'avviso di accertamento impugnato risulta parzialmente infondato e deve essere annullato relativamente al periodo successivo al 15 maggio 2019, data in cui il cespite è stato ceduto al germano Nominativo_1.
Stante il parziale accoglimento ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese e competenze dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Compensa le spese e competenze dell'intero giudizio
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1101/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capri - Piazzale Europa 4 80073 Capri NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13248/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7094/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello la Contribuente ha impugnato la sentenza n. 13248/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sez. XI, pronunciata in data 25 settembre 2024, depositata il 26 settembre 2024, concernente l'avviso di accertamento TASI n. 30/2019, che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento TASI 2019, deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui sia l'omessa e/o apparente motivazione della decisione impugnata, nonché l'errore materiale nel calcolo dell'imposta sull'immobile sito in Indirizzo_1, ceduto al germano Nominativo_1 il 15 maggio 2019.
L'Appellante eccepiva, altresì, la violazione della legge n. 1228/1954 per mancata comunicazione di mutamento della posizione anagrafica, nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie della Guardia di Finanza circa la dimora abituale nell'immobile di Capri.
Da ultimo lamentava l'illegittima irrogazione delle sanzioni.
Il Comune di Capri si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti e la piena legittimità dell'accertamento.
Con memoria di replica, l'appellante ha ribadito la fondatezza dei motivi di gravame, documentando che i versamenti TASI relativi all'immobile di Indirizzo_1 sono stati regolarmente assolti dal comproprietario Nominativo_1 e che la propria residenza anagrafica e dimora abituale in Capri non sono mai state modificate né contestate dall'Ufficio Anagrafe.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da accogliere parzialmente.
Sull'apparente motivazione della sentenza di primo grado la sentenza appellata risulta viziata per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 546/1992, in quanto si limita a richiamare gli accertamenti della Guardia di Finanza senza dar conto del percorso logico-giuridico seguito per ritenere sussistente la dimora non abituale, né esamina le puntuali contestazioni della contribuente. Il vizio determina la nullità della decisione impugnata.
Risulta, altresì, parzialmente fondata l'eccezione relativa all'errore materiale di calcolo della TASI per l'immobile di Indirizzo_1. Dalla documentazione prodotta emerge che l'appellante ha posseduto l'immobile solo fino al 15 maggio 2019, con quota del 50%, successivamente trasferita al fratello Nominativo_1, che ha integralmente versato la relativa imposta. Pertanto, la pretesa impositiva del Comune di Capri per periodi successivi al 15 maggio 2019 risulta priva di fondamento e l'avviso va annullato nella parte in cui attribuisce alla contribuente quote di possesso e imposta non dovute.
Anche l'eccezione relativa alla mancata prova della residenza e dimora abituale dell'appellante, risulta infondata. Dagli atti emerge che la Ricorrente_1 è residente anagraficamente e dimora abitualmente in Capri, come confermato da certificazione anagrafica e da elementi probatori (utenze, abbonamenti ai servizi locali, ecc.). La mancata comunicazione di mutamento della posizione anagrafica da parte dell'Ufficiale
d'anagrafe, in violazione dell'art. 5 della L. 1228/1954, conferma l'inesistenza di presupposti per disconoscere la residenza effettiva. Ne consegue che l'immobile di Indirizzo_2 costituisce “abitazione principale” ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019, e gode dell'esenzione TASI.
Risultano, nel merito, priva di pregio le valutazioni delle risultanze della Guardia di Finanza, in quanto gli accertamenti della Tenenza di Capri, basati su consumi stagionali, non assumono valore probatorio vincolante e dovevano essere oggetto di autonoma valutazione critica da parte dell'Ufficio comunale. L'atto impositivo
è pertanto carente di adeguata motivazione sostanziale.
In conclusione, l'avviso di accertamento impugnato risulta parzialmente infondato e deve essere annullato relativamente al periodo successivo al 15 maggio 2019, data in cui il cespite è stato ceduto al germano Nominativo_1.
Stante il parziale accoglimento ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese e competenze dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Compensa le spese e competenze dell'intero giudizio