Art. 147. (Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di
accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo)
Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo)
Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".