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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 17 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1137/25 R.G..
È comparsa, per gli attori, l'avv. Carmela BURRASCANO per delega dell'avv.
AN NO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Il procuratore degli attori discute oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1137 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roma, Via Giulio Sacchetti, n. 10, e c.f. , nato a Parte_2 C.F._2
Messina il 22.04.1970, residente in [...], elettivamente domiciliati in Messina, Strada S. Giacomo, n. 19, is. 313, presso lo studio dell'avv. AN NO dal quale sono rappresentati e difesi RICORRENTI
CONTRO
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
avente per OGGETTO: cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore degli attori ha concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da e Parte_1
nei confronti di finalizzata ad ottenere la cancellazione Parte_2 CP_1 della trascrizione della domanda giudiziale articolata da relativamente CP_1
all'immobile sito in Messina, Viale Regina Margherita, n. 69, pal. A, int. 1, censito al
N.C.E.U. del Comune di Messina al fg. 108, part. 896, sub. 6, eseguita presso la
2 TRIBUNALE di MESSINA Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Messina ai nn. 36218/24718 in data
22.10.2009.
Gli attori hanno premesso di essere comproprietari dell'immobile sito in Messina,
Viale Regina Margherita, n. 69, ricadente nel complesso “ ”, Pal. A, int. 1, Parte_3 piano terra, censito nel Catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 108, part. 896, sub. 6, in forza del decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione in data
4.10.2022 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 318/2012 e che l'immobile risulta, allo stato, gravato dalla seguente trascrizione: A) nn. 36218/24718 del
22.10.2009 nascente da domanda giudiziale del 20.10.2009 emessa dal Tribunale di
Messina a favore di nato a [...] il [...] contro CP_1 CP_2
nato a [...] il [...] e la con sede
[...] Controparte_3 in Milano, avente per oggetto citazione per dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto di dazione in pagamento e compravendita stipulato dal Notaio CP_1
del 16.05.2008 con il quale il Sig. ha ceduto, Persona_1 Controparte_2 trasferito e venduto alla società esattamente: un terrendo sito in Messina, Via Panoramica dello Stretto n. 1020 in catasto al fg. 90, part. 1064, ed una abitazione A 2 in Messina, Viale
Regina Margherita, n. 69, edificio A, al piano T, interno 1, di vani 9, in catasto al foglio
108, part. 896, sub. 6.
Hanno evidenziato che la suddetta domanda era stata accolta con sentenza passata in giudicato n. 332/2012, emessa in data 14.02.2012 dal Tribunale di Messina;
in forza della predetta sentenza veva introdotto la procedura esecutiva immobiliare n. CP_1
318/2012 pendente innanzi al Tribunale di Messina, in danno del terzo Controparte_3
, in seno alla quale i ricorrenti si erano aggiudicati l'immobile sito in Messina,
[...]
Viale Regina Margherita, n. 69, ricadente nel complesso “ ”, Pal. A, int. 1, Pt_3 Parte_3
piano terra, censito nel Catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 108, part. 896, sub. 6 (v. documentazione in atti).
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, pur CP_1
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
3 TRIBUNALE di MESSINA L'art. 2668 c.c. prevede che “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.”
L'interesse ad agire dei ricorrenti risiede nel fatto che la trascrizione di un atto pregiudizievole può ostacolare il trasferimento di un bene immobile per diversi motivi: i ricorrenti hanno, al riguardo, affermato che per i proprietari di un bene gravato da una trascrizione pregiudizievole potrebbe essere difficile ottenere un mutuo ipotecario in quanto le banche generalmente non concedono finanziamenti su immobili con situazioni giuridiche che, prima facie, appaiono incerte, disincentivando i potenziali acquirenti.
Questa affermazione è tutt'altro che astratta e ipotetica e la sua concretezza è comprovata dalla documentazione depositata dai ricorrenti;
nella specie, la missiva della
BAPS nella quale è stata richiesta la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, anche derivanti da domanda giudiziale, come condizione pregiudiziale per accedere ad un mutuo.
Con riguardo alla posizione di unico soggetto ad essere CP_1 legittimato ad opporsi alla domanda dei ricorrenti, questi non si è costituito in giudizio.
Il fatto che la sentenza che ha accolto la sua domanda sia passata in giudicato a seguito di gravame deciso con sentenza della Corte di Appello n. 501 del 05.05.2017, e che la posizione di sia stata, dunque, definita convince del fatto che può CP_1
4 TRIBUNALE di MESSINA procedersi alla cancellazione della domanda giudiziale senza che alcuna conseguenza pregiudizievole derivi per il . CP_1
Pertanto, in accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti, va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale articolata da CP_1 relativamente all'immobile sito in Messina, Viale Regina Margherita, n. 69, pal. A, int. 1, censito al N.C.E.U. del Comune di Messina al fg. 108, part. 896, sub. 6, eseguita presso la
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Messina ai nn. 36218/24718 in data
22.10.2009.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nulla sulle spese stante la contumacia del resistente e la natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
1) accoglie la domanda formulata da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di CP_1
2) per l'effetto, visto l'art. 2668 c.c. ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale articolata da relativamente all'immobile sito in CP_1
Messina, Viale Regina Margherita, n. 69, pal. A, int. 1, censito al N.C.E.U. del Comune di
Messina al fg. 108, part. 896, sub. 6, eseguita presso la Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di Messina ai nn. 36218/24718 in data 22.10.2009;
3) nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 17.12.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
5
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 17 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1137/25 R.G..
È comparsa, per gli attori, l'avv. Carmela BURRASCANO per delega dell'avv.
AN NO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Il procuratore degli attori discute oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1137 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roma, Via Giulio Sacchetti, n. 10, e c.f. , nato a Parte_2 C.F._2
Messina il 22.04.1970, residente in [...], elettivamente domiciliati in Messina, Strada S. Giacomo, n. 19, is. 313, presso lo studio dell'avv. AN NO dal quale sono rappresentati e difesi RICORRENTI
CONTRO
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
avente per OGGETTO: cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore degli attori ha concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da e Parte_1
nei confronti di finalizzata ad ottenere la cancellazione Parte_2 CP_1 della trascrizione della domanda giudiziale articolata da relativamente CP_1
all'immobile sito in Messina, Viale Regina Margherita, n. 69, pal. A, int. 1, censito al
N.C.E.U. del Comune di Messina al fg. 108, part. 896, sub. 6, eseguita presso la
2 TRIBUNALE di MESSINA Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Messina ai nn. 36218/24718 in data
22.10.2009.
Gli attori hanno premesso di essere comproprietari dell'immobile sito in Messina,
Viale Regina Margherita, n. 69, ricadente nel complesso “ ”, Pal. A, int. 1, Parte_3 piano terra, censito nel Catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 108, part. 896, sub. 6, in forza del decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione in data
4.10.2022 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 318/2012 e che l'immobile risulta, allo stato, gravato dalla seguente trascrizione: A) nn. 36218/24718 del
22.10.2009 nascente da domanda giudiziale del 20.10.2009 emessa dal Tribunale di
Messina a favore di nato a [...] il [...] contro CP_1 CP_2
nato a [...] il [...] e la con sede
[...] Controparte_3 in Milano, avente per oggetto citazione per dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto di dazione in pagamento e compravendita stipulato dal Notaio CP_1
del 16.05.2008 con il quale il Sig. ha ceduto, Persona_1 Controparte_2 trasferito e venduto alla società esattamente: un terrendo sito in Messina, Via Panoramica dello Stretto n. 1020 in catasto al fg. 90, part. 1064, ed una abitazione A 2 in Messina, Viale
Regina Margherita, n. 69, edificio A, al piano T, interno 1, di vani 9, in catasto al foglio
108, part. 896, sub. 6.
Hanno evidenziato che la suddetta domanda era stata accolta con sentenza passata in giudicato n. 332/2012, emessa in data 14.02.2012 dal Tribunale di Messina;
in forza della predetta sentenza veva introdotto la procedura esecutiva immobiliare n. CP_1
318/2012 pendente innanzi al Tribunale di Messina, in danno del terzo Controparte_3
, in seno alla quale i ricorrenti si erano aggiudicati l'immobile sito in Messina,
[...]
Viale Regina Margherita, n. 69, ricadente nel complesso “ ”, Pal. A, int. 1, Pt_3 Parte_3
piano terra, censito nel Catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 108, part. 896, sub. 6 (v. documentazione in atti).
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, pur CP_1
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
3 TRIBUNALE di MESSINA L'art. 2668 c.c. prevede che “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.”
L'interesse ad agire dei ricorrenti risiede nel fatto che la trascrizione di un atto pregiudizievole può ostacolare il trasferimento di un bene immobile per diversi motivi: i ricorrenti hanno, al riguardo, affermato che per i proprietari di un bene gravato da una trascrizione pregiudizievole potrebbe essere difficile ottenere un mutuo ipotecario in quanto le banche generalmente non concedono finanziamenti su immobili con situazioni giuridiche che, prima facie, appaiono incerte, disincentivando i potenziali acquirenti.
Questa affermazione è tutt'altro che astratta e ipotetica e la sua concretezza è comprovata dalla documentazione depositata dai ricorrenti;
nella specie, la missiva della
BAPS nella quale è stata richiesta la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, anche derivanti da domanda giudiziale, come condizione pregiudiziale per accedere ad un mutuo.
Con riguardo alla posizione di unico soggetto ad essere CP_1 legittimato ad opporsi alla domanda dei ricorrenti, questi non si è costituito in giudizio.
Il fatto che la sentenza che ha accolto la sua domanda sia passata in giudicato a seguito di gravame deciso con sentenza della Corte di Appello n. 501 del 05.05.2017, e che la posizione di sia stata, dunque, definita convince del fatto che può CP_1
4 TRIBUNALE di MESSINA procedersi alla cancellazione della domanda giudiziale senza che alcuna conseguenza pregiudizievole derivi per il . CP_1
Pertanto, in accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti, va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale articolata da CP_1 relativamente all'immobile sito in Messina, Viale Regina Margherita, n. 69, pal. A, int. 1, censito al N.C.E.U. del Comune di Messina al fg. 108, part. 896, sub. 6, eseguita presso la
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Messina ai nn. 36218/24718 in data
22.10.2009.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nulla sulle spese stante la contumacia del resistente e la natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
1) accoglie la domanda formulata da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di CP_1
2) per l'effetto, visto l'art. 2668 c.c. ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale articolata da relativamente all'immobile sito in CP_1
Messina, Viale Regina Margherita, n. 69, pal. A, int. 1, censito al N.C.E.U. del Comune di
Messina al fg. 108, part. 896, sub. 6, eseguita presso la Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di Messina ai nn. 36218/24718 in data 22.10.2009;
3) nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 17.12.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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