CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Monti Lepini 04100 Latina LT
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239009684082000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190027880426000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026 1 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli scritti difensivi;
nulla osserva sulla declaratoria sulla cessazione della materia del contendere. Insiste per la condanna alle spese anche ex art. 96 cpc con attribuzione al Procuratore antistatario.
Resistente Regione Lazio: dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, rigetto del ricorso;
con vittoria delle spese.
Resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: declaratoria di cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'1 aprile 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n.
05720239009684082000 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'importo complessivo di €
3.104,13, limitatamente alla cartella n. 05720190027880426000 del 12 febbraio 2020 (€ 730,16) relativa a tassa automobilistica 2017 iscritta a ruolo dalla Regione Lazio.
Deduce innanzitutto la nullità dell'avviso di intimazione per omessa notifica della cartella presupposta.
In subordine, rileva la prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica 2017. Nel caso specifico, il termine triennale sarebbe decorso dal 1° gennaio 2018 e, anche considerando la sospensione emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020, risulterebbe comunque scaduto il 24 giugno 2022.
Assume, quindi, la nullità dell'iscrizione a ruolo per mancanza del titolo esecutivo.
Si è regolarmente costituita la Regione Lazio.
Deduce, innanzitutto, l'incompetenza territoriale di questa Corte: il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, nella cui circoscrizione ha sede legale la Regione
Lazio.
Nel merito il ricorso sarebbe infondato in quanto dal prospetto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulterebbe che la cartella n. 05720190027880426000 è stata notificata in data 12 febbraio 2020, con ruolo
2019/4310 reso esecutivo il 6 settembre 2019 entro i termini di legge. Non avendo il contribuente impugnato nei termini di legge la cartella di pagamento, l'atto è diventato definitivo.
Si è regolarmente costituita anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo la cessazione della materia del contendere, avendo proceduto a rendere inefficace la cartella di pagamento n. 05720190027880426000 sottesa all'intimazione impugnata con l'inserimento di un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato escludendola, di fatto, da ogni attività esecutiva e/o cautelare futura ( cfr. estratto di ruolo), non potendo annullare la pretesa creditoria dell'Ente creditore.
2 All'udienza del 9.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Regione Lazio.
In base agli artt. 3 e 4 del TUEL, gli Enti locali sono i Comuni e le Province;
al contrario, la Regione appartiene al novero degli Enti territoriali.
Dunque, non possono operare i principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016.
Nel merito, l'avvenuta declaratoria di inefficacia della cartella di pagamento n. 05720190027880426000 comunicata dall'Agenzia della Riscossione, con l'inserimento di un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato che la esclude, di fatto, da ogni attività esecutiva e/o cautelare futura (cfr. estratto di ruolo), determina la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza, che va dichiarata esclusivamente nei confronti della Regione Lazio, avendo l'Agenzia provveduto – nei limiti di quanto a lei consentito – a rendere inefficace l'atto impugnato.
Le spese vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 1043, con incremento di E. 800 ex art. 96 co. 3 c.p.c. – stante il comportamento gravemente colposo della Regione Lazio, che non ha provveduto ad annullare la pretesa pur in presenza della palese fondatezza dei motivi di ricorso – oltre alle spese generali IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario e rimborso di quanto corrisposto a titolo di c.u.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi E. 1843, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario e rimborso di quanto corrisposto a titolo di c.u.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
9.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
3
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Monti Lepini 04100 Latina LT
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239009684082000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190027880426000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026 1 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli scritti difensivi;
nulla osserva sulla declaratoria sulla cessazione della materia del contendere. Insiste per la condanna alle spese anche ex art. 96 cpc con attribuzione al Procuratore antistatario.
Resistente Regione Lazio: dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, rigetto del ricorso;
con vittoria delle spese.
Resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: declaratoria di cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'1 aprile 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n.
05720239009684082000 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'importo complessivo di €
3.104,13, limitatamente alla cartella n. 05720190027880426000 del 12 febbraio 2020 (€ 730,16) relativa a tassa automobilistica 2017 iscritta a ruolo dalla Regione Lazio.
Deduce innanzitutto la nullità dell'avviso di intimazione per omessa notifica della cartella presupposta.
In subordine, rileva la prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica 2017. Nel caso specifico, il termine triennale sarebbe decorso dal 1° gennaio 2018 e, anche considerando la sospensione emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020, risulterebbe comunque scaduto il 24 giugno 2022.
Assume, quindi, la nullità dell'iscrizione a ruolo per mancanza del titolo esecutivo.
Si è regolarmente costituita la Regione Lazio.
Deduce, innanzitutto, l'incompetenza territoriale di questa Corte: il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, nella cui circoscrizione ha sede legale la Regione
Lazio.
Nel merito il ricorso sarebbe infondato in quanto dal prospetto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulterebbe che la cartella n. 05720190027880426000 è stata notificata in data 12 febbraio 2020, con ruolo
2019/4310 reso esecutivo il 6 settembre 2019 entro i termini di legge. Non avendo il contribuente impugnato nei termini di legge la cartella di pagamento, l'atto è diventato definitivo.
Si è regolarmente costituita anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo la cessazione della materia del contendere, avendo proceduto a rendere inefficace la cartella di pagamento n. 05720190027880426000 sottesa all'intimazione impugnata con l'inserimento di un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato escludendola, di fatto, da ogni attività esecutiva e/o cautelare futura ( cfr. estratto di ruolo), non potendo annullare la pretesa creditoria dell'Ente creditore.
2 All'udienza del 9.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Regione Lazio.
In base agli artt. 3 e 4 del TUEL, gli Enti locali sono i Comuni e le Province;
al contrario, la Regione appartiene al novero degli Enti territoriali.
Dunque, non possono operare i principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016.
Nel merito, l'avvenuta declaratoria di inefficacia della cartella di pagamento n. 05720190027880426000 comunicata dall'Agenzia della Riscossione, con l'inserimento di un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato che la esclude, di fatto, da ogni attività esecutiva e/o cautelare futura (cfr. estratto di ruolo), determina la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza, che va dichiarata esclusivamente nei confronti della Regione Lazio, avendo l'Agenzia provveduto – nei limiti di quanto a lei consentito – a rendere inefficace l'atto impugnato.
Le spese vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 1043, con incremento di E. 800 ex art. 96 co. 3 c.p.c. – stante il comportamento gravemente colposo della Regione Lazio, che non ha provveduto ad annullare la pretesa pur in presenza della palese fondatezza dei motivi di ricorso – oltre alle spese generali IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario e rimborso di quanto corrisposto a titolo di c.u.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi E. 1843, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario e rimborso di quanto corrisposto a titolo di c.u.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
9.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
3