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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.3610 /2024 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.SCALERCIO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI MAGGIO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.RENZETTI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.9.2024 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n.
03420249013068155/000 notificata in data 05.09.2024, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito :
1) 33420130002673884000,
2)33420150000650692000, 3)33420160001611512000,
4)33420160004863171000,
5)33420170003861178000,
6)33420180005709235000,
7)33420180006461020000,
8)33420190005954654000
9)3342019000677477000,
emesse dall'Inps di Cosenza per un totale complessivo di €
24.138,96 circa, per il mancato pagamento di Tributi, relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017 e 2018 di competenza del Giudice adito.
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si costituiva l'INPS eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.
Si costituiva chiedendo il Controparte_2 rigetto del ricorso.Deduceva di aver interrotto il termine di prescrizione con la notifica di vari atti.
Fissata l'udienza di discussione per il 12.2.2025, sostituita la stessa con il deposito delle note ex art.127 ter cpc , all'esito del deposito delle note , la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
L'INPS costituendosi ha provato l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito ad eccezione dell'avviso n. 2 .
Per detto avviso di addebito , avente ad oggetto IVS anno 2013 in assenza della regolare notifica dello stesso l' eccezione di non debenza di contributi per intervenuta prescrizione può essere valutata nel presente giudizio. Posto che la mancata notifica degli avvisi di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, il soggetto destinatario dell'avviso di pagamento può impugnare quest'ultimo atto contestando la stessa pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
L'Avviso di addebito n. 2 ha a fondamento il presunto mancato pagamento di contributi per l'anno 2013 e il termine di prescrizione è quinquennale e più di 5 anni sono decorsi dalla data di maturazione dei presunti crediti rispetto alla notifica dell'intimazione (5.9.2024).
Né sono intervenuti atti interruttivi.
Ed invero relativamente al Preavviso di fermo 03480201500016893000 Cont va osservato come si è limitata a produrre la copia dei relativi avvisi di ricevimento attestante la notifica di tale atto interruttivo ma ha omesso di produrre l'intimazione in tal modo non consentendo di verificare se la stessa aveva ad oggetto l' avviso di addebito e quindi di verificare se abbia spiegato effetto interruttivo del termine di prescrizione.
L'Avviso di intimazione n. 03420229001128916000 è stato notificato il 01/04/2022 quando la prescrizione era già maturata.
Analogamente è maturata la prescrizione per l'avviso di addebito n. 1, di cui l'INPS ha provato la notifica avvenuta il 17.12.2013.
Cont Ed invero ha indicato come atti interruttivi il PFA
03480201500016893000 per il quale si è limitata a produrre la copia dei relativi avvisi di ricevimento attestante la notifica di tale atto interruttivo ma ha omesso di produrre l'intimazione in tal modo non consentendo di verificare se la stessa aveva ad oggetto l' avviso di addebito e quindi di verificare se abbia spiegato effetto interruttivo del termine di prescrizione e l'avviso di intimazione oggetto della presente opposizione notificato il 5.9.2024 .
Per i restanti avviso di addebito va osservato come nessuna prescrizione è maturata, anche considerando la sospensione dovuta
Cont alla legislazione emergenziale , avendo interrotto il termine con la notifica dell'intimazione n. 03420229001128916000 notificato il 01/04/2022.
In definitiva va annullata l'intimazione limitatamente agli avvisi di addebito indicati ai n. 1 e 2.
Spese compensate atteso il parziale accoglimento del ricorso.
PQM
Annulla l'intimazione impugnata limitatamente agli avvisi di addebito indicati ai n. 1 e 2. Compensa le spese.
Cosenza,14.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino