Art. 2.
La facolta' di riscatto prevista dall' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , e' estesa ai deportati ed agli internati civili e militari iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, durante il periodo bellico 1940-46.
La facolta' di riscatto prevista dall' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , e' estesa ai deportati ed agli internati civili e militari iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, durante il periodo bellico 1940-46.