Art. 7-bis. ((Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994))
(( 1. Per le finalita' di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 , e successive modificazioni, il Mediocredito centrale e' autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le disponibilita' finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994 .
2. La regione Piemonte e' autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all' articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e all'articolo 5, comma 1 , del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438
(( 1. Per le finalita' di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 , e successive modificazioni, il Mediocredito centrale e' autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le disponibilita' finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994 .
2. La regione Piemonte e' autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all' articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e all'articolo 5, comma 1 , del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438