Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1170/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 06/03/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1170/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Trimarchi,
- attore -
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_1
fisc. già dichiarata contumace con provvedimento del 4 P.IVA_1
dicembre 2023,
- convenuta - avente ad oggetto: assicurazione contro i danni.
È presente l'Avv. Giorgio Trimarchi, nell'interesse di Parte_1
Discute oralmente la causa, insistendo nelle proprie domande, difese
[...]
ed eccezioni, come articolate nei propri atti processuali. Si sofferma, in particolare, sui presupposti della copertura assicurativa, ritenendo che l'evento lesivo ricada nell'oggetto del rischio garantito e rimarcando che la controparte non ha mai contestato, nella fase pregiudiziale, l'an debeatur. Evidenzia, in
Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – L'attore ha agito nei confronti della società assicuratrice convenuta per ottenere l'indennizzo dovuto al verificarsi dell'evento dedotto in garanzia, integrato dal riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 46%, da parte della commissione medico-legale dell'I.N.P.S., a seguito dell'infarto che lo ha colpito.
Esperito il tentativo di negoziazione assistita, la causa è stata trattata nella contumacia di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – La domanda è infondata.
2.1. – L'attore ha dimostrato di aver stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione per la copertura del rischio derivante dall'invalidità permanente da malattia, quale “evento attinente alla vita umana” secondo il paradigma previsto, in via generale, dall'art. 1882 e, speciale, dall'art. 1919 del codice civile. Ha inoltre allegato e documentato di aver subito un arresto cardio-circolatorio, a seguito del quale l'I.N.P.S. gli ha riconosciuto l'invalidità civile nella misura del 46%.
2.2. Dall'esame della polizza stipulata (cfr. pagina 1 dell'allegato n. 5 dell'atto di citazione), emerge che gli esiti di disabilità a carattere permanente, che integrano il rischio oggetto del contratto, sono dedotti in paragrafi separati a seconda della causa che li ha determinati.
Segnatamente, nel modulo di proposta contrattuale, è distintamente prevista – balzando immediatamente all'occhio – la possibilità per l'assicurato di scegliere se assicurare l'invalidità permanente (a) «da infortunio», (b) «da malattia»
e, infine, (c) «da ictus o infarto».
L'attore ha contrassegnato le prime due possibilità. Risulta, perciò, evidente che l'evento occorso non rientri nello spettro di rischio coperto dal contratto, avendo natura speciale rispetto alla malattia di carattere comune.
La distinzione fra gli eventi assicurati trova conferma nelle condizioni generali di contratto prodotte parimenti in atti, che disciplinano separatamente, al paragrafo n. 3.8, l'invalidità permanente da ictus o infarto (cfr. pagina 38 dell'allegato n. 12 dell'atto di citazione) e l'invalidità permanente da malattia di cui alla precedente sezione (cfr. par.
3.7 a pagina 36 dell'allegato n.
12).
2.3. – Accertato, in base al criterio letterale, il perimetro degli eventi coperti dal contratto di assicurazione, si osserva che a diversa conclusione non si perviene neanche adottando il parametro interpretativo, di carattere sostanziale, della comune intenzione delle parti, previsto dall'art. 1362, comma
2, c.c., avuto riguardo alla valutazione operata dall'assicuratore in ordine alla misura dell'invalidità permanente.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il canone ermeneutico previsto dall'art. 1362 c.c., nel sancire che l'interprete, nell'individuare la comune intenzione delle parti, non deve limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta affatto l'elemento letterale del contratto;
intende piuttosto ribadire, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni adoperate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, che non è ammissibile una diversa interpretazione;
ed infatti, solo quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è possibile per il giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi di cui all'art. 1362 ss. c.c., aventi evidentemente carattere sussidiario
(cfr. Cass. 16.2.2012, n. 2231; Cass. 3.7.1982, n. 3974)» (Cass. Civ., sez. II, sent.
11 marzo 2014, n. 5611). In altri termini, il criterio interpretativo di cui all'art. 1362, comma 2, c.c. è destinato a trovare applicazione solo nel caso in cui il regolamento contrattuale si presti a diversi significati. Non è utilizzabile a fronte di un accordo chiaro. Né è possibile sostenere – attraverso il medesimo
– esiti interpretativi addirittura in contrasto con quanto pattuito dalle parti.
Il mancato contrassegno della casella relativa all'invalidità permanente da ictus o infarto è segno inequivocabile della volontà manifestata dalle parti, risultando preclusa ogni ulteriore indagine.
2.4. – Del pari, il contegno delle parti successivo all'evento non assume rilevanza neppure quale patto aggiuntivo posteriore al documento contrattuale.
La denunzia di apertura del sinistro (cfr. allegato n. 6 dell'atto introduttivo) non integra una proposta negoziale, poiché, lungi dal costituire manifestazione della volontà di modificare il contratto, costituisce ictu oculi un atto volto semplicemente a sollecitare l'esecuzione dell'obbligazione indennitaria della società di assicurazione. Pertanto, al Giudice è precluso l'esercizio di un sindacato integrativo dell'autonomia negoziale delle parti, difettando una manifestazione di volontà diretta alla modifica degli accordi precedenti e non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1374 del codice civile. E ciò, si badi, anche se – in ipotesi – l'assicuratore si fosse risolto ad assolvere un'obbligazione indennitaria indebita, ossia proponendo un indennizzo anche in difetto dei relativi presupposti, giacché la possibilità che la parte esegua spontaneamente una prestazione non dovuta evidentemente non abilita il
Giudice a condannarla all'esecuzione sine titulo.
3. – Visto il rigetto della domanda e considerata la contumacia dell'ente convenuto, nulla a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1170/2023 R.G.A.C., rigetta la domanda.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti