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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01D8004562 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01D8004562 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01D8004562 2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 17.1.2024 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e successivamente depositato presso questa Corte il 19.1.2024, il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il [...], e quivi residente in [...], C. F..: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura conferita con allegato atto separato, dal Dott. Rag. Difensore_1, presso il cui studio, in Ragusa, Indirizzo_2 , eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento N. TYZ01D800456/2023, pervenutogli il 24/11/2023, con la richiesta, in relazione all'anno d'imposta 2017, di una maggior IRPEF per € 366,00, di maggior addizionale regionale per € 98,00, di maggior addizionale comunale per € 40,00, di sanzioni per € 453,60 e di interessi per € 108,37.
Il ricorrente, premesso che l'accertamento impugnato riguardava reddito di partecipazione alla società
Società_1 srl, ne eccepiva la nullità per difetto di sottoscrizione.
Rilevava sotto vari profili il vizio di motivazione dell'atto impugnato
In via di ulteriore subordine, nel merito, riteneva l'atto impugnato destituito di fondamento.
Sosteneva l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare l'atto impugnato con condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese processuali e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 15.3.2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, comunicava di avere notificato al ricorrente un nuovo avviso di accertamento in sostituzione di quello impugnato, inficiato da un vizio di forma.
Nel merito contestava i motivi di ricorso.
Chiedeva, pertanto, alla Corte: in via preliminare di dichiarare la cessata materia del contendere;
in via subordinata e nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 9.1.2026 l'Agenzia delle Entrate produceva copia dell'accordo conciliativo definito tra le parti.
All'udienza del 13.1.2026 era presente per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa la delegata Nominativo_1, la quale insisteva, a seguito dell'accordo conciliativo, nella richiesta di estinzione. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto della richiesta della parte resistente ed esaminato l'accordo conciliativo sottoscritto tra le parti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n° 546/1992. depositato il 9.1.2026, ritiene sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 46, 1° comma del D.Lgs. n° 546/1992, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo il ricorso di cui in premessa, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 13/1/2026
IL GIUDICE IU AT
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01D8004562 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01D8004562 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01D8004562 2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 17.1.2024 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e successivamente depositato presso questa Corte il 19.1.2024, il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il [...], e quivi residente in [...], C. F..: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura conferita con allegato atto separato, dal Dott. Rag. Difensore_1, presso il cui studio, in Ragusa, Indirizzo_2 , eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento N. TYZ01D800456/2023, pervenutogli il 24/11/2023, con la richiesta, in relazione all'anno d'imposta 2017, di una maggior IRPEF per € 366,00, di maggior addizionale regionale per € 98,00, di maggior addizionale comunale per € 40,00, di sanzioni per € 453,60 e di interessi per € 108,37.
Il ricorrente, premesso che l'accertamento impugnato riguardava reddito di partecipazione alla società
Società_1 srl, ne eccepiva la nullità per difetto di sottoscrizione.
Rilevava sotto vari profili il vizio di motivazione dell'atto impugnato
In via di ulteriore subordine, nel merito, riteneva l'atto impugnato destituito di fondamento.
Sosteneva l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare l'atto impugnato con condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese processuali e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 15.3.2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, comunicava di avere notificato al ricorrente un nuovo avviso di accertamento in sostituzione di quello impugnato, inficiato da un vizio di forma.
Nel merito contestava i motivi di ricorso.
Chiedeva, pertanto, alla Corte: in via preliminare di dichiarare la cessata materia del contendere;
in via subordinata e nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 9.1.2026 l'Agenzia delle Entrate produceva copia dell'accordo conciliativo definito tra le parti.
All'udienza del 13.1.2026 era presente per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa la delegata Nominativo_1, la quale insisteva, a seguito dell'accordo conciliativo, nella richiesta di estinzione. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto della richiesta della parte resistente ed esaminato l'accordo conciliativo sottoscritto tra le parti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n° 546/1992. depositato il 9.1.2026, ritiene sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 46, 1° comma del D.Lgs. n° 546/1992, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo il ricorso di cui in premessa, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 13/1/2026
IL GIUDICE IU AT