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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 872/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di Latina - Piazza Del Popolo 1 04012 Cisterna Di Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 31023909 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 31023825 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1082/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna due provvedimenti di fermo amministrativo n. 275 e n. 160, notificati il 6/06/2025, citando in giudizio il Comune di Cisterna di Latina, ente che gli ha trasmesso entrambi i provvedimenti sulla scorta di un omesso pagamento di Tasi e Imu per l'anno 2014.
Ritiene illegittimi entrambi i provvedimenti di fermo attesa la carenza di legittimazione passiva dello stesso in quanto gli immobili relativi alle pretese intimate non sono di sua proprietà. Infatti, afferma sempre il ricorrente, con documentazione allegata, tali beni erano di proprietà dei signori Nominativo_1 e Nominativo_2 nei confronti dei quali il signor Ricorrente_1 ha rinunciato all'eredità, con atto R.G. n. 13539/2014 – Cron. 3586/2014 – Rep. 1533 – del 07 ottobre 2014 – relativamente all'eredità del signor
Nominativo_1 e con R.G. n. 12085/2019 – Cron. N. 3301/2019 – Rep. 1194 – del 16/07/2019 relativamente all'eredità della signora Nominativo_2.
Ne consegue che lo stesso non è tenuto al pagamento di alcuna imposta per la semplice ragione di non essere titolare di alcun diritto sui predetti beni e di tale dirimente circostanza aveva persino preso atto lo stesso ente comunale il quale aveva infatti annullato in autotutela degli avvisi di accertamento Tasi ed Imu con riguardo all'anno 2015.
Non risulta costituito l'ente comunale. Parte ricorrente, insistendo con la richiesta di annullamento dei due provvedimenti di fermo amministrativo impugnati, ha anche depositato memorie in cui fa rilevare, allegandola, dell'esistenza di pronuncia di questa Corte per una vicenda analoga relativa ad altra annualità conclusasi favorevolmente in accoglimento del ricorso. Oltre a tale pronuncia, con note del
17/09/2025, la parte deposita provvedimento di annullamento in autotutela nelle more pervenutole via pec dal Comune di Cisterna di Latina, rimasto contumace, comunque insistendo per l'accoglimento delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte del deposito effettuato da parte ricorrente relativo alla produzione in giudizio del provvedimento di autotutela notificato dal Comune di Cisterna di Latina, rimasto contumace, deve comunque rilevarsi la cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio dei due preavvisi di fermo amministrativo a cui ha provveduto l'ente impositore.
Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, le stesse devono porsi, secondo soccombenza virtuale, a carico dell'ente che ha emesso e poi annullato entrambi gli atti opposti, dovendosi tener conto del fatto che il Comune ha agito in via di autotutela soltanto a fronte della proposizione del ricorso di cui il contribuente si era comunque fatto carico per effetto della emanazione di atti sin dall'origine illegittimi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Cisterna di Latina al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 300,00 oltre oneri accessori se dovuti
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 872/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cisterna Di Latina - Piazza Del Popolo 1 04012 Cisterna Di Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 31023909 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 31023825 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1082/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna due provvedimenti di fermo amministrativo n. 275 e n. 160, notificati il 6/06/2025, citando in giudizio il Comune di Cisterna di Latina, ente che gli ha trasmesso entrambi i provvedimenti sulla scorta di un omesso pagamento di Tasi e Imu per l'anno 2014.
Ritiene illegittimi entrambi i provvedimenti di fermo attesa la carenza di legittimazione passiva dello stesso in quanto gli immobili relativi alle pretese intimate non sono di sua proprietà. Infatti, afferma sempre il ricorrente, con documentazione allegata, tali beni erano di proprietà dei signori Nominativo_1 e Nominativo_2 nei confronti dei quali il signor Ricorrente_1 ha rinunciato all'eredità, con atto R.G. n. 13539/2014 – Cron. 3586/2014 – Rep. 1533 – del 07 ottobre 2014 – relativamente all'eredità del signor
Nominativo_1 e con R.G. n. 12085/2019 – Cron. N. 3301/2019 – Rep. 1194 – del 16/07/2019 relativamente all'eredità della signora Nominativo_2.
Ne consegue che lo stesso non è tenuto al pagamento di alcuna imposta per la semplice ragione di non essere titolare di alcun diritto sui predetti beni e di tale dirimente circostanza aveva persino preso atto lo stesso ente comunale il quale aveva infatti annullato in autotutela degli avvisi di accertamento Tasi ed Imu con riguardo all'anno 2015.
Non risulta costituito l'ente comunale. Parte ricorrente, insistendo con la richiesta di annullamento dei due provvedimenti di fermo amministrativo impugnati, ha anche depositato memorie in cui fa rilevare, allegandola, dell'esistenza di pronuncia di questa Corte per una vicenda analoga relativa ad altra annualità conclusasi favorevolmente in accoglimento del ricorso. Oltre a tale pronuncia, con note del
17/09/2025, la parte deposita provvedimento di annullamento in autotutela nelle more pervenutole via pec dal Comune di Cisterna di Latina, rimasto contumace, comunque insistendo per l'accoglimento delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte del deposito effettuato da parte ricorrente relativo alla produzione in giudizio del provvedimento di autotutela notificato dal Comune di Cisterna di Latina, rimasto contumace, deve comunque rilevarsi la cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio dei due preavvisi di fermo amministrativo a cui ha provveduto l'ente impositore.
Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, le stesse devono porsi, secondo soccombenza virtuale, a carico dell'ente che ha emesso e poi annullato entrambi gli atti opposti, dovendosi tener conto del fatto che il Comune ha agito in via di autotutela soltanto a fronte della proposizione del ricorso di cui il contribuente si era comunque fatto carico per effetto della emanazione di atti sin dall'origine illegittimi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Cisterna di Latina al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 300,00 oltre oneri accessori se dovuti