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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2179/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2179/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), E_ C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. D'INCERTI ROBERTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “
pagina 1 di 9 1) I SI.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco E_ Parte_2 rispetto e con l'impegno a non interferire l'uno nella vita privata dell'altro.
2) Il figlio i coniugi danno atto che il figlio maggiorenne (nato a [...]_1
Modena il 28/03/1995), laureato in Comunicazione sociale e politica, da anni svolge attività lavorativa ed attualmente è assunto con l'incarico di Digital and social media manager presso il
Gabinetto del Sindaco di Modena, percependo un reddito atto a garantirgli la sua completa indipendenza economica;
nel mese di luglio 2025 ha trasferito la propria residenza in Per_1 una nuova abitazione, ove ha iniziato a convivere con la propria compagna. concorderà direttamente con ciascun genitore tempi e modalità di visita e Per_1 frequentazione. Per_ 3) La GL i coniugi danno atto che la GL , maggiorenne (Modena il Persona_2
10/06/1997), ha conseguito la laurea triennale in scienze politiche e la laurea magistrale nell'anno 2023 in Cooperazione Internazionale presso l'Università di Torino, città nella quale
LA risiede ed ove svolge attività lavorativa di insegnante con incarichi di supplenza annuale, con una percezione reddituale atta già a poter garantire alla stessa un'autosufficienza economica. Per_
- concorderà direttamente con ciascun genitore tempi e modalità di visita e frequentazione.
4) I genitori e , fermo restando la conseguita autosufficienza E_ Parte_2
Per_ economica della GL , a maggior tutela della stessa, concordano di continuare a ripartirsi
Per_ nella misura del 50% ciascuno le eventuali spese straordinarie di cui dovesse necessitare , convenendo di limitare le stesse a quelle mediche e quelle relative al corso universitario di
Per_ specializzazione a cui è intenzionata ad iscriversi e di coadiuvarla, se necessario, al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui LA risiede a Torino e ciò sino al
Per_ conseguimento da parte di di una definitiva stabilizzazione della propria attività lavorativa;
a tal fine, relativamente alle spese medico sanitarie varranno le modalità e lo schema di seguito riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali pagina 2 di 9 e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
- Le spese di carattere straordinarie saranno rendicontate dal genitore che le ha sostenute con cadenza mensile entro il giorno 5 del mese successivo all'avvenuto esborso, dietro presentazione di idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto pagamento ed il rimborso a favore del genitore anticipatario della quota di spettanza dovrà avvenire da parte dell'altro genitore entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, indicando la causale. Per_
- Entrambi i genitori si impegnano nell'interesse esclusivo di ad assumere concordemente le decisioni riguardanti la GL che comportino spese straordinarie da concordare e ad esprimere il proprio parere entro il termine massimo di 10 giorni dall'interpello in forma scritta, salvo che un termine inferiore si imponga per ragioni di urgenza. Resta inteso tra le parti che il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms,
WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Ogni e qualsivoglia ulteriore spesa di carattere straordinario di cui dovesse eventualmente Per_ necessitare la GL e non rientrante tra quelle precedentemente disciplinate, dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori e solo in detto caso sarà tra gli stessi ripartita nella misura del 50% ciascuno.
- I coniugi concordano che l'autovettura Fiat Panda Tg DG164BM intestata al SI. Pt_1
Per_
continuerà a rimanere in comodato d'uso alla GL , la quale sosterrà i relativi
[...] oneri ivi compresi quelli assicurativi e di carburante.
5) La GL , nata a [...] il [...], studentessa universitaria, Persona_3 Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare stabilmente con la madre nella casa familiare posta in Modena in Via Uccelliera n.167, presso Parte_2 la quale manterrà la propria residenza anagrafica, concordando direttamente con il padre Pt_1
, modalità di visita e permanenza presso lo stesso, sia durante la settimana, che nei week
[...] end che nei periodi di vacanza natalizi, pasquali ed estivi.
6) Mantenimento della GL non economicamente autosufficiente: i genitori concordano Per_3 che ciascuno di essi provvederà al mantenimento ed alla cura della GL nei periodi in Per_3 cui avrà la GL con sé.
- In ogni caso, tenuto conto dei maggiori oneri gravanti sulla madre , Parte_2 considerate le attuali eIGenze di e valutate le attuali condizioni economico patrimoniali e Per_3
pagina 3 di 9 reddituali dei genitori, il padre SI. , a decorrere dal mese di luglio 2025, si E_ obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 GL , la somma mensile di €.500,00 (cinquecento), da corrispondersi - in via anticipata Per_3 entro il giorno 10 di ogni mese - con bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra Parte_2
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici nazionali Istat di aumento del costo
[...] della vita di operai ed impiegati a far tempo dall'anno successivo e mese corrispondente a quello di decorrenza.
7) Spese straordinarie: I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario per la GL . A tal fine varranno le modalità e lo schema Per_3 di seguito riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo universitario e relativa assicurazione;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) costi di assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria per l'autovettura in uso alla GL (i Per_3 genitori a tal fine precisano che l'autovettura Lancia Musa Tg DR804HR, intestata alla IG.ra resterà in comodato d'uso a ). Parte_2 Per_3
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) costi di manutenzione straordinaria per l'autovettura in uso alla GL;
c) viaggi e vacanze;
Per_3 pagina 4 di 9 - Le spese di carattere straordinario saranno rendicontate dal genitore che le ha sostenute con cadenza mensile entro il giorno 5 del mese successivo all'avvenuto esborso, dietro presentazione d'idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto esborso ed il rimborso a favore del genitore anticipatario della quota di spettanza dovrà avvenire da parte dell'altro genitore entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, indicando la causale.
- Entrambi i genitori si impegnano con spirito di fattiva collaborazione e nell'interesse esclusivo della GL ad assumere concordemente le decisioni riguardanti la GL che comportino spese straordinarie da concordare e ad esprimere il proprio parere entro il termine massimo di 10 giorni dall'interpello in forma scritta, salvo che un termine inferiore si imponga per ragioni di urgenza. Resta inteso tra le parti che il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8) I genitori si danno reciprocamente atto che il contributo al mantenimento della GL - Per_3 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente - sarà versato dal padre IG. Pt_1
direttamente alla madre IG.ra , come previsto al precedente punto 6).
[...] Parte_2
- L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della GL di cui al precedente Per_3 punto 6) e l'obbligo dei genitori di concorrere al pagamento delle spese straordinarie per Per_3 di cui al precedente punto 7) proseguirà sino al raggiungimento della completa indipendenza economica della GL;
l'obbligazione in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della GL non è sospesa nei periodi di permanenza di con il padre. Per_3
- L'impegno dei genitori di concorrere al pagamento delle spese di carattere medico/ sanitario di Per_ cui dovesse necessitare la GL e di quelle indicate al precedente punto 4), proseguirà sino Per_ al conseguimento da parte di di una definitiva stabilizzazione della propria attività lavorativa.
9) Casa familiare: relativamente all'immobile adibito a casa familiare, sito a Modena in Via
Uccelliera n. 167, di cui i coniugi sono comproprietari in ragione del 50% ciascuno, ed identificata al NCEU Comune di Modena al foglio 68:
- Mappale 365 sub 12 Via Uccelliera 167, piano S1-T Z.C 3, Cat. A/2, Classe 3, vani 6,5, S.C. mq.148, R.C. 822,46;
pagina 5 di 9 - Mappale 365 sub 30, Via Uccelliera, Piano S1, Z.C 3, Cat. C/6, Classe 7, mq. 23, S.C. mq.26,
R.C. 67,71,
i coniugi e convengono che detto immobile resta assegnato in E_ Parte_2 godimento alla SI.ra che lo continuerà ad abitare unitamente alla GL Parte_2
, ivi residente, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_3
10) A decorrere dal conseguimento dell'autosufficienza economica e/o dell'indipendenza abitativa della GL , il SI. , a tutela della moglie e per la sua serenità, attribuisce e Per_3 E_ riconosce sin da ora alla IG.ra un autonomo personale diritto a continuare Parte_2 ad abitare nella casa familiare di Via Uccelliera n. 167 (come già identificata al precedente punto 9) e di godimento dell'immobile stesso, per un ulteriore periodo non inferiore a dieci anni.
11) Oneri casa familiare: la SI.ra , relativamente alla casa familiare di Via Parte_2
Uccelliera n. 167, si farà carico ed onere di sostenere tutte le spese relative alle utenze domestiche nonché quelle di ordinaria manutenzione e di godimento (ivi compresa Tari, passo carraio e/o le altre imposte connesse e ricollegate al godimento dell'immobile), nonché quelle condominiali di godimento. La IG.ra avrà cura di volturare a proprio nome Parte_2
l'intestazione delle utenze domestiche.
- Le spese straordinarie relative al predetto immobile, ivi comprese le spese condominiali straordinarie e di proprietà, preventivamente concordate e ritenute indispensabili al buon funzionamento dell'immobile, saranno sostenute dai SI.ri e Parte_2 E_ in ragione del 50% ciascuno.
12) Arredi e corredi della casa familiare: I coniugi concordano che tutti gli arredi e corredi della casa familiare di Via Uccelliera n. 167 sono attribuiti in proprietà esclusiva alla IG.ra
, ad eccezione di quelli che, come da separata scrittura, sono stati assegnati Parte_2 in proprietà esclusiva al IG. . E_
13) Assegno di mantenimento al coniuge: Il SI. – a decorrere dal mese di luglio E_
2025 – si obbliga a versare a favore della moglie SI.ra , a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di €.500,00 (cinquecento), somma da corrispondersi - in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese - a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Parte_2 nazionali Istat di aumento del costo della vita di operai ed impiegati, a far tempo dall'anno successivo e mese corrispondente a quello di decorrenza.
14) Il SI. , nel dare atto che l'assegno di mantenimento dovuto a favore della IG.ra E_
(indicato al precedente punto 13) è stato commisurato in rapporto Parte_2
pagina 6 di 9 all'ammontare della pensione attualmente percepita, si impegna a rivedere l'importo del predetto assegno di mantenimento a favore della SI.ra nel momento in cui Parte_2 dovesse percepire, oltre all'odierna pensione di anzianità, altri redditi e/o nel momento in cui, accedendo alla pensione di vecchiaia nel mese di settembre 2027, sarà percettore di una pensione di ammontare più elevato rispetto a quella attualmente percepita.
15) I coniugi danno atto che il SI. ha già provveduto, con il consenso espresso della E_ moglie , a rilasciare la casa coniugale ed a trasferirsi nella abitazione posta Parte_2
a Montese in Via Campo del Sole n. 34 (identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 44 mappale 219 sub 18, Cat. A/2 Cl. 2 Vani 2,5 S.C.49 mq. R.C. 277,60) di proprietà esclusiva della IG.ra (ad essa pervenuto per donazione dei genitori con atto Parte_2
a ministero Notaio del 13/01/2003 Rep. 90938/ Racc. 8560), immobile che viene CP_1 concesso dalla SI.ra in comodato d'uso al coniuge SI. sino Parte_2 E_
a quando lo stesso non reperirà una soluzione abitativa differente.
- I coniugi danno atto che il SI. , all'atto del rilascio della casa coniugale ha E_ provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali e quelli che sono stati al medesimo assegnati in proprietà esclusiva come contemplato al precedente punto 12).
- Il SI. , in ragione del comodato d'uso concessogli sul precitato immobile a E_
Montese e per tutta la durata dello stesso, si farà carico di sostenere personalmente ogni onere correlato al precitato godimento, quali costo utenze di cui provvederà alla volturazione a proprio nome ed oneri condominiali di godimento.
- Il SI. comunicherà agli Uffici competenti il proprio cambio di residenza entro E_
15 giorni dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice relatore.
16) I SI.ri e convengono inoltre che: E_ Parte_2
a) l'autovettura autovettura CI Tg GR847PL ed il motociclo BMW TG DL20140 sono definitivamente assegnati in proprietà esclusiva al SI. , come pure resta al E_ medesimo assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura Fiat Panda Tg DG164BM concessa in Per_ comodato d'uso alla GL .
b) l'autovettura Hyundai TG FY886XP e il motociclo Honda TG DH56028 sono definitivamente assegnati in proprietà esclusiva alla IG.ra ; l'autovettura Lancia Musa Tg Parte_2
DR804HR resta parimenti assegnata in proprietà esclusiva della IG.ra ed i Parte_2 coniugi danno atto che detta autovettura resta in comodato d'uso alla GL e che i Per_3 correlati oneri e costi sono regolamentati alla precedente clausola n.7).
pagina 7 di 9 17) Con riferimento al conto corrente cointestato in essere presso Banca BNL e al correlato deposito titoli, nonché con riferimento al deposito titoli cointestato presso Banca Fideuram ed alle giacenze cointestate esistenti sul libretto COOP, i coniugi e E_ Parte_2
dichiarano espressamente di avere provveduto a ripartirsi concordemente tutte le
[...] sussistenze finanziarie in essere sui precitati rapporti, con contestuale richiesta di apertura di separati rapporti di conto corrente e deposito titoli a ciascuno di essi personalmente intestato.
- I coniugi e riconoscono espressamente che oltre ai conti E_ Parte_2 correnti e depositi finanziari precedentemente indicati, non sussistono altri rapporti finanziari in essere da dover ripartire.
- I coniugi riconoscono espressamente che i nuovi rapporti di conto corrente e deposito titoli intestati personalmente a ciascuno di essi non entreranno a far parte della comunione dei beni, trattandosi di provviste provenienti dall'intervenuta divisione e ripartizione del patrimonio finanziario comune in essere sui rapporti cointestati e pertanto i saldi positivi o negativi dei precitati nuovi rapporti finanziari che risulteranno alla data di scioglimento della comunione dei beni spetteranno ad ogni effetto unicamente all'intestatario del rapporto.
18) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e riconoscono di affidarsi reciproca stima e rispetto sia per l'educazione e la serenità dei figli che per l'attuazione del presente accordo che sarà eseguito sempre in perfetta buona fede.
19) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata.
20) Le spese legali della procedura sono ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuno”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 8 di 9
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_2
MODENA (MO) il 02/12/1966 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino all'8 settembre 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1993 Atto n. 73 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2179/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), E_ C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. D'INCERTI ROBERTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “
pagina 1 di 9 1) I SI.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco E_ Parte_2 rispetto e con l'impegno a non interferire l'uno nella vita privata dell'altro.
2) Il figlio i coniugi danno atto che il figlio maggiorenne (nato a [...]_1
Modena il 28/03/1995), laureato in Comunicazione sociale e politica, da anni svolge attività lavorativa ed attualmente è assunto con l'incarico di Digital and social media manager presso il
Gabinetto del Sindaco di Modena, percependo un reddito atto a garantirgli la sua completa indipendenza economica;
nel mese di luglio 2025 ha trasferito la propria residenza in Per_1 una nuova abitazione, ove ha iniziato a convivere con la propria compagna. concorderà direttamente con ciascun genitore tempi e modalità di visita e Per_1 frequentazione. Per_ 3) La GL i coniugi danno atto che la GL , maggiorenne (Modena il Persona_2
10/06/1997), ha conseguito la laurea triennale in scienze politiche e la laurea magistrale nell'anno 2023 in Cooperazione Internazionale presso l'Università di Torino, città nella quale
LA risiede ed ove svolge attività lavorativa di insegnante con incarichi di supplenza annuale, con una percezione reddituale atta già a poter garantire alla stessa un'autosufficienza economica. Per_
- concorderà direttamente con ciascun genitore tempi e modalità di visita e frequentazione.
4) I genitori e , fermo restando la conseguita autosufficienza E_ Parte_2
Per_ economica della GL , a maggior tutela della stessa, concordano di continuare a ripartirsi
Per_ nella misura del 50% ciascuno le eventuali spese straordinarie di cui dovesse necessitare , convenendo di limitare le stesse a quelle mediche e quelle relative al corso universitario di
Per_ specializzazione a cui è intenzionata ad iscriversi e di coadiuvarla, se necessario, al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui LA risiede a Torino e ciò sino al
Per_ conseguimento da parte di di una definitiva stabilizzazione della propria attività lavorativa;
a tal fine, relativamente alle spese medico sanitarie varranno le modalità e lo schema di seguito riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali pagina 2 di 9 e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
- Le spese di carattere straordinarie saranno rendicontate dal genitore che le ha sostenute con cadenza mensile entro il giorno 5 del mese successivo all'avvenuto esborso, dietro presentazione di idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto pagamento ed il rimborso a favore del genitore anticipatario della quota di spettanza dovrà avvenire da parte dell'altro genitore entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, indicando la causale. Per_
- Entrambi i genitori si impegnano nell'interesse esclusivo di ad assumere concordemente le decisioni riguardanti la GL che comportino spese straordinarie da concordare e ad esprimere il proprio parere entro il termine massimo di 10 giorni dall'interpello in forma scritta, salvo che un termine inferiore si imponga per ragioni di urgenza. Resta inteso tra le parti che il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms,
WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Ogni e qualsivoglia ulteriore spesa di carattere straordinario di cui dovesse eventualmente Per_ necessitare la GL e non rientrante tra quelle precedentemente disciplinate, dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori e solo in detto caso sarà tra gli stessi ripartita nella misura del 50% ciascuno.
- I coniugi concordano che l'autovettura Fiat Panda Tg DG164BM intestata al SI. Pt_1
Per_
continuerà a rimanere in comodato d'uso alla GL , la quale sosterrà i relativi
[...] oneri ivi compresi quelli assicurativi e di carburante.
5) La GL , nata a [...] il [...], studentessa universitaria, Persona_3 Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare stabilmente con la madre nella casa familiare posta in Modena in Via Uccelliera n.167, presso Parte_2 la quale manterrà la propria residenza anagrafica, concordando direttamente con il padre Pt_1
, modalità di visita e permanenza presso lo stesso, sia durante la settimana, che nei week
[...] end che nei periodi di vacanza natalizi, pasquali ed estivi.
6) Mantenimento della GL non economicamente autosufficiente: i genitori concordano Per_3 che ciascuno di essi provvederà al mantenimento ed alla cura della GL nei periodi in Per_3 cui avrà la GL con sé.
- In ogni caso, tenuto conto dei maggiori oneri gravanti sulla madre , Parte_2 considerate le attuali eIGenze di e valutate le attuali condizioni economico patrimoniali e Per_3
pagina 3 di 9 reddituali dei genitori, il padre SI. , a decorrere dal mese di luglio 2025, si E_ obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 GL , la somma mensile di €.500,00 (cinquecento), da corrispondersi - in via anticipata Per_3 entro il giorno 10 di ogni mese - con bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra Parte_2
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici nazionali Istat di aumento del costo
[...] della vita di operai ed impiegati a far tempo dall'anno successivo e mese corrispondente a quello di decorrenza.
7) Spese straordinarie: I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario per la GL . A tal fine varranno le modalità e lo schema Per_3 di seguito riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo universitario e relativa assicurazione;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) costi di assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria per l'autovettura in uso alla GL (i Per_3 genitori a tal fine precisano che l'autovettura Lancia Musa Tg DR804HR, intestata alla IG.ra resterà in comodato d'uso a ). Parte_2 Per_3
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) costi di manutenzione straordinaria per l'autovettura in uso alla GL;
c) viaggi e vacanze;
Per_3 pagina 4 di 9 - Le spese di carattere straordinario saranno rendicontate dal genitore che le ha sostenute con cadenza mensile entro il giorno 5 del mese successivo all'avvenuto esborso, dietro presentazione d'idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto esborso ed il rimborso a favore del genitore anticipatario della quota di spettanza dovrà avvenire da parte dell'altro genitore entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, indicando la causale.
- Entrambi i genitori si impegnano con spirito di fattiva collaborazione e nell'interesse esclusivo della GL ad assumere concordemente le decisioni riguardanti la GL che comportino spese straordinarie da concordare e ad esprimere il proprio parere entro il termine massimo di 10 giorni dall'interpello in forma scritta, salvo che un termine inferiore si imponga per ragioni di urgenza. Resta inteso tra le parti che il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8) I genitori si danno reciprocamente atto che il contributo al mantenimento della GL - Per_3 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente - sarà versato dal padre IG. Pt_1
direttamente alla madre IG.ra , come previsto al precedente punto 6).
[...] Parte_2
- L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della GL di cui al precedente Per_3 punto 6) e l'obbligo dei genitori di concorrere al pagamento delle spese straordinarie per Per_3 di cui al precedente punto 7) proseguirà sino al raggiungimento della completa indipendenza economica della GL;
l'obbligazione in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della GL non è sospesa nei periodi di permanenza di con il padre. Per_3
- L'impegno dei genitori di concorrere al pagamento delle spese di carattere medico/ sanitario di Per_ cui dovesse necessitare la GL e di quelle indicate al precedente punto 4), proseguirà sino Per_ al conseguimento da parte di di una definitiva stabilizzazione della propria attività lavorativa.
9) Casa familiare: relativamente all'immobile adibito a casa familiare, sito a Modena in Via
Uccelliera n. 167, di cui i coniugi sono comproprietari in ragione del 50% ciascuno, ed identificata al NCEU Comune di Modena al foglio 68:
- Mappale 365 sub 12 Via Uccelliera 167, piano S1-T Z.C 3, Cat. A/2, Classe 3, vani 6,5, S.C. mq.148, R.C. 822,46;
pagina 5 di 9 - Mappale 365 sub 30, Via Uccelliera, Piano S1, Z.C 3, Cat. C/6, Classe 7, mq. 23, S.C. mq.26,
R.C. 67,71,
i coniugi e convengono che detto immobile resta assegnato in E_ Parte_2 godimento alla SI.ra che lo continuerà ad abitare unitamente alla GL Parte_2
, ivi residente, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_3
10) A decorrere dal conseguimento dell'autosufficienza economica e/o dell'indipendenza abitativa della GL , il SI. , a tutela della moglie e per la sua serenità, attribuisce e Per_3 E_ riconosce sin da ora alla IG.ra un autonomo personale diritto a continuare Parte_2 ad abitare nella casa familiare di Via Uccelliera n. 167 (come già identificata al precedente punto 9) e di godimento dell'immobile stesso, per un ulteriore periodo non inferiore a dieci anni.
11) Oneri casa familiare: la SI.ra , relativamente alla casa familiare di Via Parte_2
Uccelliera n. 167, si farà carico ed onere di sostenere tutte le spese relative alle utenze domestiche nonché quelle di ordinaria manutenzione e di godimento (ivi compresa Tari, passo carraio e/o le altre imposte connesse e ricollegate al godimento dell'immobile), nonché quelle condominiali di godimento. La IG.ra avrà cura di volturare a proprio nome Parte_2
l'intestazione delle utenze domestiche.
- Le spese straordinarie relative al predetto immobile, ivi comprese le spese condominiali straordinarie e di proprietà, preventivamente concordate e ritenute indispensabili al buon funzionamento dell'immobile, saranno sostenute dai SI.ri e Parte_2 E_ in ragione del 50% ciascuno.
12) Arredi e corredi della casa familiare: I coniugi concordano che tutti gli arredi e corredi della casa familiare di Via Uccelliera n. 167 sono attribuiti in proprietà esclusiva alla IG.ra
, ad eccezione di quelli che, come da separata scrittura, sono stati assegnati Parte_2 in proprietà esclusiva al IG. . E_
13) Assegno di mantenimento al coniuge: Il SI. – a decorrere dal mese di luglio E_
2025 – si obbliga a versare a favore della moglie SI.ra , a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di €.500,00 (cinquecento), somma da corrispondersi - in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese - a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Parte_2 nazionali Istat di aumento del costo della vita di operai ed impiegati, a far tempo dall'anno successivo e mese corrispondente a quello di decorrenza.
14) Il SI. , nel dare atto che l'assegno di mantenimento dovuto a favore della IG.ra E_
(indicato al precedente punto 13) è stato commisurato in rapporto Parte_2
pagina 6 di 9 all'ammontare della pensione attualmente percepita, si impegna a rivedere l'importo del predetto assegno di mantenimento a favore della SI.ra nel momento in cui Parte_2 dovesse percepire, oltre all'odierna pensione di anzianità, altri redditi e/o nel momento in cui, accedendo alla pensione di vecchiaia nel mese di settembre 2027, sarà percettore di una pensione di ammontare più elevato rispetto a quella attualmente percepita.
15) I coniugi danno atto che il SI. ha già provveduto, con il consenso espresso della E_ moglie , a rilasciare la casa coniugale ed a trasferirsi nella abitazione posta Parte_2
a Montese in Via Campo del Sole n. 34 (identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 44 mappale 219 sub 18, Cat. A/2 Cl. 2 Vani 2,5 S.C.49 mq. R.C. 277,60) di proprietà esclusiva della IG.ra (ad essa pervenuto per donazione dei genitori con atto Parte_2
a ministero Notaio del 13/01/2003 Rep. 90938/ Racc. 8560), immobile che viene CP_1 concesso dalla SI.ra in comodato d'uso al coniuge SI. sino Parte_2 E_
a quando lo stesso non reperirà una soluzione abitativa differente.
- I coniugi danno atto che il SI. , all'atto del rilascio della casa coniugale ha E_ provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali e quelli che sono stati al medesimo assegnati in proprietà esclusiva come contemplato al precedente punto 12).
- Il SI. , in ragione del comodato d'uso concessogli sul precitato immobile a E_
Montese e per tutta la durata dello stesso, si farà carico di sostenere personalmente ogni onere correlato al precitato godimento, quali costo utenze di cui provvederà alla volturazione a proprio nome ed oneri condominiali di godimento.
- Il SI. comunicherà agli Uffici competenti il proprio cambio di residenza entro E_
15 giorni dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice relatore.
16) I SI.ri e convengono inoltre che: E_ Parte_2
a) l'autovettura autovettura CI Tg GR847PL ed il motociclo BMW TG DL20140 sono definitivamente assegnati in proprietà esclusiva al SI. , come pure resta al E_ medesimo assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura Fiat Panda Tg DG164BM concessa in Per_ comodato d'uso alla GL .
b) l'autovettura Hyundai TG FY886XP e il motociclo Honda TG DH56028 sono definitivamente assegnati in proprietà esclusiva alla IG.ra ; l'autovettura Lancia Musa Tg Parte_2
DR804HR resta parimenti assegnata in proprietà esclusiva della IG.ra ed i Parte_2 coniugi danno atto che detta autovettura resta in comodato d'uso alla GL e che i Per_3 correlati oneri e costi sono regolamentati alla precedente clausola n.7).
pagina 7 di 9 17) Con riferimento al conto corrente cointestato in essere presso Banca BNL e al correlato deposito titoli, nonché con riferimento al deposito titoli cointestato presso Banca Fideuram ed alle giacenze cointestate esistenti sul libretto COOP, i coniugi e E_ Parte_2
dichiarano espressamente di avere provveduto a ripartirsi concordemente tutte le
[...] sussistenze finanziarie in essere sui precitati rapporti, con contestuale richiesta di apertura di separati rapporti di conto corrente e deposito titoli a ciascuno di essi personalmente intestato.
- I coniugi e riconoscono espressamente che oltre ai conti E_ Parte_2 correnti e depositi finanziari precedentemente indicati, non sussistono altri rapporti finanziari in essere da dover ripartire.
- I coniugi riconoscono espressamente che i nuovi rapporti di conto corrente e deposito titoli intestati personalmente a ciascuno di essi non entreranno a far parte della comunione dei beni, trattandosi di provviste provenienti dall'intervenuta divisione e ripartizione del patrimonio finanziario comune in essere sui rapporti cointestati e pertanto i saldi positivi o negativi dei precitati nuovi rapporti finanziari che risulteranno alla data di scioglimento della comunione dei beni spetteranno ad ogni effetto unicamente all'intestatario del rapporto.
18) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e riconoscono di affidarsi reciproca stima e rispetto sia per l'educazione e la serenità dei figli che per l'attuazione del presente accordo che sarà eseguito sempre in perfetta buona fede.
19) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata.
20) Le spese legali della procedura sono ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuno”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
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P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_2
MODENA (MO) il 02/12/1966 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino all'8 settembre 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1993 Atto n. 73 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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