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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 06/10/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 992 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa NE ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, tra:
nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
07.10.1958 (c.f. ) entrambi residenti in [...]e C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo De Lauretis, pec:
Email_1
- parte opponente e: in persona del legale rap.te, (c.f. ) in qualità Controparte_1 P.IVA_1 di procuratrice di (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
Vincenzo Fedele, pec: Email_2
- parte opposta, contumace
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Rinuncia agli atti – Estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
Conclusioni come da istanza depositata da parte opponente in data 30.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, dopo aver provveduto a regolare notifica dell'atto di citazione e all'iscrizione a ruolo del procedimento, ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
La parte opposta, regolarmente citata in opposizione, non si è costituita in giudizio. Il contraddittorio risulta pertanto regolarmente instaurato. Ciò premesso, considerato che nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, non è configurabile il reclamo al Collegio previsto dall'art. 178, 2° comma, c.p.c., ivi prevista per le sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; pertanto, nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello (Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041).
L'istanza quindi va accolta senza che segua pronuncia sulle spese, vista la contumacia di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa NE ON, definitivamente pronunciando,
– dichiara estinto il processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
– nulla dispone sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte opposta.
Così deciso in L'Aquila, il 6 ottobre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
NE ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa NE ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, tra:
nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
07.10.1958 (c.f. ) entrambi residenti in [...]e C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo De Lauretis, pec:
Email_1
- parte opponente e: in persona del legale rap.te, (c.f. ) in qualità Controparte_1 P.IVA_1 di procuratrice di (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
Vincenzo Fedele, pec: Email_2
- parte opposta, contumace
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Rinuncia agli atti – Estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
Conclusioni come da istanza depositata da parte opponente in data 30.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, dopo aver provveduto a regolare notifica dell'atto di citazione e all'iscrizione a ruolo del procedimento, ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
La parte opposta, regolarmente citata in opposizione, non si è costituita in giudizio. Il contraddittorio risulta pertanto regolarmente instaurato. Ciò premesso, considerato che nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, non è configurabile il reclamo al Collegio previsto dall'art. 178, 2° comma, c.p.c., ivi prevista per le sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; pertanto, nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello (Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041).
L'istanza quindi va accolta senza che segua pronuncia sulle spese, vista la contumacia di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa NE ON, definitivamente pronunciando,
– dichiara estinto il processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
– nulla dispone sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte opposta.
Così deciso in L'Aquila, il 6 ottobre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
NE ON