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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/09/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2731/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] ed elettivamente domiciliata in Modica, Piazza paolo
Balsamo s.n., presso lo studio degli Avvocati Gaia Maria La Micela e Nadia Pacetto che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente a Controparte_1 C.F._2
Modica nella C.le Caitina 34, elettivamente domiciliato a Modica, in Via Sacro Cuore 114/a, nello studio dell'Avv. Vincenzo Iozzia, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 3 Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 02.07.2025, previa trasformazione del rito da giudiziale a domanda congiunto, con provvedimento reso all'udienza di comparizione coniugi del
06.02.2025, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale, la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con , in Modica, in data 01.07.1997, e trascritto Controparte_1 nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 93, parte 2, serie A, dell'anno 1997, dalla cui unione sono nati i figli (n. 26.05.1999) e (n. 17.11.2001) entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 autosufficienti;
che ha esposto di essersi separata dal marito giusto decreto di omologazione della separazione n.
6458/2021 del 01.04.2021 reso inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliati;
che la ricorrente ha, inoltre, chiesto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza null'altra condizione, essendo entrambi i figli della coppia divenuti successivamente all'intervenuta separazione economicamente autosufficienti ed essendo la casa coniugale, rimasta in uso ed assegnazione alla , essendo di proprietà esclusiva della ricorrente;
Parte_1 che costituendosi in giudizio, , ha aderito alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio per come avanzata dalla ricorrente, chiedendo all'uopo la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale;
che conseguentemente con rispettive istanze, ex art. 473-bis. 51 c.p.c,, sottoscritte personalmente dalle parti, ciascun coniuge ha richiesto la trasformazione del rito in divorzio congiunto, ed autorizzata la prosecuzione del procedimento nelle forme della domanda congiunta, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti di non volersi riconciliare, la causa, all'udienza camerale del
02.07.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione della separazione n. 6458/2021 del 01.04.2021 reso inter partes dal Tribunale di Ragusa, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni pagina 2 di 3 e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno dunque concordato, che il loro divorzio proceda senza null'altra condizione, essendo i figli della coppia entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, così come ciascun coniuge;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati trasmessi gli atti nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in Modica, in data 01.07.1997, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo comune al n. 93, parte 2, serie A, dell'anno 1997;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.09.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2731/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] ed elettivamente domiciliata in Modica, Piazza paolo
Balsamo s.n., presso lo studio degli Avvocati Gaia Maria La Micela e Nadia Pacetto che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente a Controparte_1 C.F._2
Modica nella C.le Caitina 34, elettivamente domiciliato a Modica, in Via Sacro Cuore 114/a, nello studio dell'Avv. Vincenzo Iozzia, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 3 Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 02.07.2025, previa trasformazione del rito da giudiziale a domanda congiunto, con provvedimento reso all'udienza di comparizione coniugi del
06.02.2025, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale, la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con , in Modica, in data 01.07.1997, e trascritto Controparte_1 nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 93, parte 2, serie A, dell'anno 1997, dalla cui unione sono nati i figli (n. 26.05.1999) e (n. 17.11.2001) entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 autosufficienti;
che ha esposto di essersi separata dal marito giusto decreto di omologazione della separazione n.
6458/2021 del 01.04.2021 reso inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliati;
che la ricorrente ha, inoltre, chiesto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza null'altra condizione, essendo entrambi i figli della coppia divenuti successivamente all'intervenuta separazione economicamente autosufficienti ed essendo la casa coniugale, rimasta in uso ed assegnazione alla , essendo di proprietà esclusiva della ricorrente;
Parte_1 che costituendosi in giudizio, , ha aderito alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio per come avanzata dalla ricorrente, chiedendo all'uopo la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale;
che conseguentemente con rispettive istanze, ex art. 473-bis. 51 c.p.c,, sottoscritte personalmente dalle parti, ciascun coniuge ha richiesto la trasformazione del rito in divorzio congiunto, ed autorizzata la prosecuzione del procedimento nelle forme della domanda congiunta, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti di non volersi riconciliare, la causa, all'udienza camerale del
02.07.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione della separazione n. 6458/2021 del 01.04.2021 reso inter partes dal Tribunale di Ragusa, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni pagina 2 di 3 e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno dunque concordato, che il loro divorzio proceda senza null'altra condizione, essendo i figli della coppia entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, così come ciascun coniuge;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati trasmessi gli atti nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in Modica, in data 01.07.1997, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo comune al n. 93, parte 2, serie A, dell'anno 1997;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.09.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3