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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/04/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice, dott. ssa Marianna Molinario, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4652 del 2024 del R.G. previdenza e lavoro, avente ad oggetto: opposizione ad atp
T R A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Ponte della Gatta, n. 7, c.f. , rapp.to e difeso, giusta mandato in CodiceFiscale_1 calce al ricorso per ATP RG n. 6123/2023, dall'avv. Fabiana Anzilotti (c.f. C.F._2
), presso la quale elett.te domicilia, in Napoli, alla Via Giacomo Puccini, n. 16
[...]
RICORRENTE CO N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.7.2024, l'istante in epigrafe, premetteva di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario, ex lege 222 del 1984, deduceva di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (RG 6123 del 2023), all'esito del quale gli era stato negato il beneficio.
Tanto esposto, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva un' integrazione peritale, con il ctu nominato nella pregressa fase. Dopo il deposito dell' integrazione peritale, all'esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali documentati in atti. Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione. Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma
1 di Legge o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase
“preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale.
La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del
Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U.. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
Invero, come si rileva dalla documentazione in atti, il ricorrente ha richiesto il riconoscimento della condizione sanitaria, ai fini della fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222 del 1984. All'esito dei rilievi di parte ricorrente è stata disposta un'integrazione peritale, alla quale integralmente si rinvia. Il ctu nominato dal Tribunale, anche all'esito dei chiarimenti depositati, ha ritenuto che il ricorrente non versi nelle condizioni sanitarie necessarie per fruire del beneficio richiesto. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
Il ctu ha esaminato i rilievi di parte e la nuova documentazione, così concludendo: “La documentazione allegata al fascicolo di merito non evidenzia particolari criticità insorte dopo visita in corso di ATP come sopra riportato: si tratta di documentazione ortopedica che mette in evidenza una fase algica (vedi differenza di descrizione tra le relazioni ortopediche del luglio 2024 e dicembre 2024, agli atti) nel dicembre 2024 trattabile con le comuni terapie. Non si evidenziano e non sono descritte gravi limitazioni delle escursioni e tumefazioni ed edemi delle articolazioni. La risonanza magnetica in atti documenta una rima di lesione a decorso obliquo a livello del corno posteriore del menisco mediale, ma
2 solo modesti, diffusi, fenomeni degenerativi si osservano a livello del menisco esterno. Non evidenzia significative alterazioni traumatiche recenti a carico delle restanti formazioni capsulo-legamentose esaminate. Ai gradi di flessione dell'esame la rotula si presenta in asse con modesta disomogeneità delle contrapposte superfici articolari femoro-patellari come per condropatia di basso grado. La relazione neurologica conferma sostanzialmente quanto già valutato;
in fascicolo non è presente documentazione psichiatrica. Si conferma pertanto: L'istante, con scolarità superiore (diploma di geometra) ha lavorato molti anni in qualità di operaio, addetto al controllo e gestione di macchine movimentazione di polistirolo e, successivamente, di macchine per il taglio di marmo. Occasionale movimentazione manuale di carichi. Disoccupato da due anni. Le infermità in diagnosi sostanzialmente non presentano alcun impatto sulle abilità e sulle attitudini del soggetto in esame. I ripetuti traumatismi dell'apparato non sono esitati in limitazioni funzionali. Cosi la spondiloidiscoartrosi. La ipertensione arteriosa risulta ben controllata dalla terapia medica senza segni di deficit di pompa La depressione dell'umore, reattiva alla perdita del posto di lavoro è di lieve entità e ben controllata dalla terapia medica……NON presenta una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente
a meno di un terzo (Art 1 L 222/84)”.
Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dalla difesa della parte ricorrente, avendo il consulente d'ufficio nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, avendo chiarito gli aspetti più controversi della vicenda.
E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema
Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nell'elaborato integrativo, al quale si rinvia integralmente (cfr. ctu e chiarimenti del dott. , il ricorso deve essere rigettato. Persona_1 Letto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese. Le spese per la integrazione peritale, giustificata dalla necessità di confutare le contestazioni di parte, sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone le spese per la integrazione peritale, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Torre Annunziata, 23.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice, dott. ssa Marianna Molinario, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4652 del 2024 del R.G. previdenza e lavoro, avente ad oggetto: opposizione ad atp
T R A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Ponte della Gatta, n. 7, c.f. , rapp.to e difeso, giusta mandato in CodiceFiscale_1 calce al ricorso per ATP RG n. 6123/2023, dall'avv. Fabiana Anzilotti (c.f. C.F._2
), presso la quale elett.te domicilia, in Napoli, alla Via Giacomo Puccini, n. 16
[...]
RICORRENTE CO N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.7.2024, l'istante in epigrafe, premetteva di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario, ex lege 222 del 1984, deduceva di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (RG 6123 del 2023), all'esito del quale gli era stato negato il beneficio.
Tanto esposto, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva un' integrazione peritale, con il ctu nominato nella pregressa fase. Dopo il deposito dell' integrazione peritale, all'esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali documentati in atti. Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione. Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma
1 di Legge o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase
“preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale.
La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del
Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U.. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
Invero, come si rileva dalla documentazione in atti, il ricorrente ha richiesto il riconoscimento della condizione sanitaria, ai fini della fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222 del 1984. All'esito dei rilievi di parte ricorrente è stata disposta un'integrazione peritale, alla quale integralmente si rinvia. Il ctu nominato dal Tribunale, anche all'esito dei chiarimenti depositati, ha ritenuto che il ricorrente non versi nelle condizioni sanitarie necessarie per fruire del beneficio richiesto. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
Il ctu ha esaminato i rilievi di parte e la nuova documentazione, così concludendo: “La documentazione allegata al fascicolo di merito non evidenzia particolari criticità insorte dopo visita in corso di ATP come sopra riportato: si tratta di documentazione ortopedica che mette in evidenza una fase algica (vedi differenza di descrizione tra le relazioni ortopediche del luglio 2024 e dicembre 2024, agli atti) nel dicembre 2024 trattabile con le comuni terapie. Non si evidenziano e non sono descritte gravi limitazioni delle escursioni e tumefazioni ed edemi delle articolazioni. La risonanza magnetica in atti documenta una rima di lesione a decorso obliquo a livello del corno posteriore del menisco mediale, ma
2 solo modesti, diffusi, fenomeni degenerativi si osservano a livello del menisco esterno. Non evidenzia significative alterazioni traumatiche recenti a carico delle restanti formazioni capsulo-legamentose esaminate. Ai gradi di flessione dell'esame la rotula si presenta in asse con modesta disomogeneità delle contrapposte superfici articolari femoro-patellari come per condropatia di basso grado. La relazione neurologica conferma sostanzialmente quanto già valutato;
in fascicolo non è presente documentazione psichiatrica. Si conferma pertanto: L'istante, con scolarità superiore (diploma di geometra) ha lavorato molti anni in qualità di operaio, addetto al controllo e gestione di macchine movimentazione di polistirolo e, successivamente, di macchine per il taglio di marmo. Occasionale movimentazione manuale di carichi. Disoccupato da due anni. Le infermità in diagnosi sostanzialmente non presentano alcun impatto sulle abilità e sulle attitudini del soggetto in esame. I ripetuti traumatismi dell'apparato non sono esitati in limitazioni funzionali. Cosi la spondiloidiscoartrosi. La ipertensione arteriosa risulta ben controllata dalla terapia medica senza segni di deficit di pompa La depressione dell'umore, reattiva alla perdita del posto di lavoro è di lieve entità e ben controllata dalla terapia medica……NON presenta una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente
a meno di un terzo (Art 1 L 222/84)”.
Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dalla difesa della parte ricorrente, avendo il consulente d'ufficio nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, avendo chiarito gli aspetti più controversi della vicenda.
E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema
Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nell'elaborato integrativo, al quale si rinvia integralmente (cfr. ctu e chiarimenti del dott. , il ricorso deve essere rigettato. Persona_1 Letto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese. Le spese per la integrazione peritale, giustificata dalla necessità di confutare le contestazioni di parte, sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone le spese per la integrazione peritale, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Torre Annunziata, 23.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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