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30 giugno 1965
30 giugno 1965
Art. 14. Esenzione dall'imposta sulle societa'
Le societa' che si costituiscono con sede nei territori indicati all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 640 ; e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle societa' di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 .
Per le societa' gia' costituite o aventi sede nei predetti territori e aventi le finalita' indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
Le societa' che si costituiscono con sede nei territori indicati all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 640 ; e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle societa' di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 .
Per le societa' gia' costituite o aventi sede nei predetti territori e aventi le finalita' indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
Commentari • 6
- 1. Risoluzione del 16/09/1985 n. 843 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 16 settembre 1985 · 9.147202
[…] Lo stesso Consiglio di Stato con nota 2/73 del 6 febbraio 1974 ha affermato sull\'argomento che "appare evidente che devono essere comprese nella norma agevolativa (art. 14 legge 26 giugno 1965, n. 717) anche quelle attivita\' produttive di servizi che basandosi su un\'organizzazione industriale tecnicamente organizzata come l\'attivita\' di trasporti marittimi,
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Giurisprudenza • 24
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/1983, n. 5550Provvedimento: L'esenzione decennale dall'imposta sulle società, prevista dallo art. 14 della legge 26 giugno 1965 n. 717 a favore delle società che si costituiscono nei territori dell'Italia meridionale per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, richiede come condizioni necessarie e sufficienti per la sua applicazione soltanto la Costituzione di una società nei territori indicati e lo scopo sociale consistente nella realizzazione di nuove iniziative produttive nei detti territori, mentre ne' l'attuazione dello scopo sociale costituisce presupposto per la concessione del beneficio, […]Leggi di più...
- condizioni·
- società costituite nell'italia meridionale per la realizzazione di nuove iniziative produttive·
- esenzione decennale ex art. 14 della legge n. 717/1965·
- applicabilità·
- imposta sulle società (sul patrimonio e sul reddito delle società)·
- tributi erariali diretti (anteriori alla riforma del 1972)·
- esenzioni e riduzioni