TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1990/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Giuseppe Peluso Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_1
Antonio OR resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.5.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver svolto dal 1991 attività di lavoro nel settore edile con la qualifica di operaio svolgendo le mansioni di minatore e occupandosi, nello specifico, di lavori di galleria, eseguendo scavi in roccia, perforazioni, allargamento ed avanzamento, esponeva di aver utilizzato mine volte all'estrazione della roccia, nonché strumenti meccanici quali escavatori e martello penumatico.
Deduceva che in ragione dell'attività lavorativa svolta era stato esposto al rischio di malattie del tratto lombare, sia per la movimentazione manuale di carichi che per l'assunzione di posture e posizioni incongrue.
Assumeva che gli era stata diagnosticata un'ernia discale lombare L4-L5 ed L5-
S1 e che la domanda all' intesa al riconoscimento della natura CP_1
1 professionale della malattia era stata respinta e che analogo esito aveva avuto il ricorso amministrativo.
Agiva, quindi, in questa sede chiedendo “[…] dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dall'odierno ricorrente con un grado di menomazione al 8% o di quello superiore che dovesse essere accertato in corso di causa. -
Condannare l' in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, a CP_1 corrispondere all'odierno ricorrente un indennizzo in capitale ovvero una rendita vitalizia così come stabilito dalla legge, con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate [..]”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, la parziale CP_1 improponibilità della domanda giudiziale per omessa presentazione della domanda amministrativa relativa alle ernie discali e, nel merito, contestando lo svolgimento delle dedotte attività lavorative, la sussistenza delle lamentate patologie e di postumi permanenti, concludendo per il rigetto.
Istruita a mezzo prova testimoniale e TU medica, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di parziale improponibilità sollevata dall' . CP_2
L' formula l'eccezione deducendo, in particolare, che “[..] il ricorrente, CP_1 contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, ha denunciato all'Istituto con unico certificato medico [..] le seguenti patologie: ernie discali lombari. In giudizio il chiede invece il riconoscimento Parte_1 delle seguenti affezioni: ernia discale S1 (ossia prima vertebra SACRALE).
Sennonché, come si può notare, la certificazione medica di malattia professionale si riferisce esclusivamente a patologie a carico delle vertebre lombari, e non anche a patologie a carico delle vertebre sacrali [..]” (cfr. pag. 2 della memoria).
2 Ebbene, come chiarito dal nominato TU (vedi integrazione alla relazione depositata il 27.10.2025),“le ernie riscontrate sul ricorrente sono L4-L5 che interessa la radice L5 ed ernia del disco L5S1 che interessa la radice S1 e non una ernia del disco S1. Quindi complessivamente ci troviamo d'innanzi ad ernie discali lombari L4-L5 ed L5-S1” sicchè la domanda giudiziale è coerente con quella amministrativa.
Ciò precisato, all'esito della disposta prova orale, le allegazioni attoree relative alle mansioni dedotte in ricorso con le relative modalità di svolgimento, all'utilizzo da parte del ricorrente degli strumenti di lavoro indicati (martelli pneumatici, escavatori) ed alla attività di movimentazione di carichi
(sollevamento e montaggio di reti elettrosaldate) hanno trovato conferma nelle concordi deposizioni rese dai testi escussi e ) che, ad avviso Tes_1 Tes_2 del giudice, non sono superate dalle deposizioni rese dai testi di parte resistente.
Ed invero il teste (di pare resistente) – che ha dichiarato di essere Tes_3 dipendente di , consorziata della SI, e di essere stato datore di lavoro Pt_2 del ricorrente ai fini della sicurezza ai sensi del t.u. 81 del 2008 per il cantiere di superstrada pedemontana veneta – ha riferito che questi era un assistente preposto e, in tale qualità, riceveva le direttive dal capo cantiere e le veicolava al personale operativo, ossia al capo squadra e agli operai, vigilando sul conseguente operato;
ha quindi escluso che il ricorrente svolgesse attività di movimentazione di carichi se non in circostanze del tutto residuali.
Il teste (di parte resistente) ha riferito di essere stato sino al Tes_4 settembre 2023 responsabile del personale della relativo al cantiere Pt_3 superstrada pedemontana veneta e che “[..] Relativamente al rapporto di lavoro di posso soltanto riferire che sulla base dei rapportini Parte_1 che mi giungevano dal direttore del cantiere, detto lavoratore era un minatore caposquadra addetto all'avanzamento ma non ho mai constatato lo svolgimento delle relative prestazioni di lavoro non essendomi recato nel citato cantiere [..]”.
La deposizione resa dal teste , secondo il quale il ricorrente, in Tes_3 sostanza, non svolgeva attività di tipo operativo è, dunque, contraddetta non soltanto da quelle, concordi, rese dai citati testi e ma anche da Tes_1 Tes_2
3 quella resa dal teste che, pur non avendo constatato direttamente le Tes_4 prestazioni di lavoro del ricorrente, ha comunque dato atto che il direttore di cantiere ha attestato che questi era un minatore caposquadra addetto all'avanzamento e dunque un lavoratore svolgente mansioni di tipo operativo.
Esperita consulenza medico legale il TU (Dott. - vedi elaborato Persona_1 depositato il 21.7.2025) ha accertato che “[..] gli elementi documentali a disposizione dello scrivente, depongono per il riconoscimento di malattia professionale, ovvero siamo in presenza di nesso eziologico in malattia derivante dal mestiere esercitato (minatore). Non vi è dubbio che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente [..] risulta compatibile con lo sviluppo di ernie e protrusioni come da documentazione medica allegata. In particolare, l'attività che lo vede impiegato, prevede ripetitività nei movimenti con sforzi continui attività obsolesive in grado di causare evidenti deficit a carico della colonna vertebrale [..]” ed ha concluso affermando che “[..] gli elementi documentali a disposizione depongono per un danno biologico inquadrabile come malattia professionale con percentuale pari all' 8% (otto ogni cento) condizione in essere dal giorno di presentazione della domanda amministrativa [..]”.
Il consulente ha confermato detta valutazione anche all'esito dei rilievi critici di parte resistente e in occasione della richiesta di integrazione della relazione depositata il 27.10.2025.
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il TU la domanda di parte ricorrente deve, quindi, essere accolta con la condanna dell'Istituto alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in conto capitale nella misura del 8%, oltre interessi con decorrenza dalla data della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica devono essere poste definitivamente a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara la natura professionale delle “ernie discali lombari
L4-L5 ed L5-S1” contratte da parte ricorrente;
condanna, per l'effetto, l' CP_1 alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in conto capitale nella misura del 8%, oltre interessi con decorrenza dalla data della domanda;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € CP_1
4 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, nonché a quelle di consulenza medica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1990/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Giuseppe Peluso Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_1
Antonio OR resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.5.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver svolto dal 1991 attività di lavoro nel settore edile con la qualifica di operaio svolgendo le mansioni di minatore e occupandosi, nello specifico, di lavori di galleria, eseguendo scavi in roccia, perforazioni, allargamento ed avanzamento, esponeva di aver utilizzato mine volte all'estrazione della roccia, nonché strumenti meccanici quali escavatori e martello penumatico.
Deduceva che in ragione dell'attività lavorativa svolta era stato esposto al rischio di malattie del tratto lombare, sia per la movimentazione manuale di carichi che per l'assunzione di posture e posizioni incongrue.
Assumeva che gli era stata diagnosticata un'ernia discale lombare L4-L5 ed L5-
S1 e che la domanda all' intesa al riconoscimento della natura CP_1
1 professionale della malattia era stata respinta e che analogo esito aveva avuto il ricorso amministrativo.
Agiva, quindi, in questa sede chiedendo “[…] dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dall'odierno ricorrente con un grado di menomazione al 8% o di quello superiore che dovesse essere accertato in corso di causa. -
Condannare l' in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, a CP_1 corrispondere all'odierno ricorrente un indennizzo in capitale ovvero una rendita vitalizia così come stabilito dalla legge, con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate [..]”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, la parziale CP_1 improponibilità della domanda giudiziale per omessa presentazione della domanda amministrativa relativa alle ernie discali e, nel merito, contestando lo svolgimento delle dedotte attività lavorative, la sussistenza delle lamentate patologie e di postumi permanenti, concludendo per il rigetto.
Istruita a mezzo prova testimoniale e TU medica, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di parziale improponibilità sollevata dall' . CP_2
L' formula l'eccezione deducendo, in particolare, che “[..] il ricorrente, CP_1 contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, ha denunciato all'Istituto con unico certificato medico [..] le seguenti patologie: ernie discali lombari. In giudizio il chiede invece il riconoscimento Parte_1 delle seguenti affezioni: ernia discale S1 (ossia prima vertebra SACRALE).
Sennonché, come si può notare, la certificazione medica di malattia professionale si riferisce esclusivamente a patologie a carico delle vertebre lombari, e non anche a patologie a carico delle vertebre sacrali [..]” (cfr. pag. 2 della memoria).
2 Ebbene, come chiarito dal nominato TU (vedi integrazione alla relazione depositata il 27.10.2025),“le ernie riscontrate sul ricorrente sono L4-L5 che interessa la radice L5 ed ernia del disco L5S1 che interessa la radice S1 e non una ernia del disco S1. Quindi complessivamente ci troviamo d'innanzi ad ernie discali lombari L4-L5 ed L5-S1” sicchè la domanda giudiziale è coerente con quella amministrativa.
Ciò precisato, all'esito della disposta prova orale, le allegazioni attoree relative alle mansioni dedotte in ricorso con le relative modalità di svolgimento, all'utilizzo da parte del ricorrente degli strumenti di lavoro indicati (martelli pneumatici, escavatori) ed alla attività di movimentazione di carichi
(sollevamento e montaggio di reti elettrosaldate) hanno trovato conferma nelle concordi deposizioni rese dai testi escussi e ) che, ad avviso Tes_1 Tes_2 del giudice, non sono superate dalle deposizioni rese dai testi di parte resistente.
Ed invero il teste (di pare resistente) – che ha dichiarato di essere Tes_3 dipendente di , consorziata della SI, e di essere stato datore di lavoro Pt_2 del ricorrente ai fini della sicurezza ai sensi del t.u. 81 del 2008 per il cantiere di superstrada pedemontana veneta – ha riferito che questi era un assistente preposto e, in tale qualità, riceveva le direttive dal capo cantiere e le veicolava al personale operativo, ossia al capo squadra e agli operai, vigilando sul conseguente operato;
ha quindi escluso che il ricorrente svolgesse attività di movimentazione di carichi se non in circostanze del tutto residuali.
Il teste (di parte resistente) ha riferito di essere stato sino al Tes_4 settembre 2023 responsabile del personale della relativo al cantiere Pt_3 superstrada pedemontana veneta e che “[..] Relativamente al rapporto di lavoro di posso soltanto riferire che sulla base dei rapportini Parte_1 che mi giungevano dal direttore del cantiere, detto lavoratore era un minatore caposquadra addetto all'avanzamento ma non ho mai constatato lo svolgimento delle relative prestazioni di lavoro non essendomi recato nel citato cantiere [..]”.
La deposizione resa dal teste , secondo il quale il ricorrente, in Tes_3 sostanza, non svolgeva attività di tipo operativo è, dunque, contraddetta non soltanto da quelle, concordi, rese dai citati testi e ma anche da Tes_1 Tes_2
3 quella resa dal teste che, pur non avendo constatato direttamente le Tes_4 prestazioni di lavoro del ricorrente, ha comunque dato atto che il direttore di cantiere ha attestato che questi era un minatore caposquadra addetto all'avanzamento e dunque un lavoratore svolgente mansioni di tipo operativo.
Esperita consulenza medico legale il TU (Dott. - vedi elaborato Persona_1 depositato il 21.7.2025) ha accertato che “[..] gli elementi documentali a disposizione dello scrivente, depongono per il riconoscimento di malattia professionale, ovvero siamo in presenza di nesso eziologico in malattia derivante dal mestiere esercitato (minatore). Non vi è dubbio che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente [..] risulta compatibile con lo sviluppo di ernie e protrusioni come da documentazione medica allegata. In particolare, l'attività che lo vede impiegato, prevede ripetitività nei movimenti con sforzi continui attività obsolesive in grado di causare evidenti deficit a carico della colonna vertebrale [..]” ed ha concluso affermando che “[..] gli elementi documentali a disposizione depongono per un danno biologico inquadrabile come malattia professionale con percentuale pari all' 8% (otto ogni cento) condizione in essere dal giorno di presentazione della domanda amministrativa [..]”.
Il consulente ha confermato detta valutazione anche all'esito dei rilievi critici di parte resistente e in occasione della richiesta di integrazione della relazione depositata il 27.10.2025.
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il TU la domanda di parte ricorrente deve, quindi, essere accolta con la condanna dell'Istituto alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in conto capitale nella misura del 8%, oltre interessi con decorrenza dalla data della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica devono essere poste definitivamente a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara la natura professionale delle “ernie discali lombari
L4-L5 ed L5-S1” contratte da parte ricorrente;
condanna, per l'effetto, l' CP_1 alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in conto capitale nella misura del 8%, oltre interessi con decorrenza dalla data della domanda;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € CP_1
4 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, nonché a quelle di consulenza medica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5