CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2661/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12164/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009323943000 IRPEF-ALTRO 2020
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009323943001 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, i ricorrenti, Ricorrente_1 e Nominativo_1, impugnavano le cartelle di pagamento in epigrafe indicate, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificate il 18.04.2025, portante un credito erariale pari ad euro 3.635,93, derivante dal controllo formale della dichiarazione
730/2021, effettuato ai sensi dell'art.36 ter del D.P.R. n.600 del 1973, per l'anno di imposta 2020 chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
A sostegno della propria domanda i contribuenti adducevano di aver consegnato la documentazione richiesta con la comunicazione n. Id. T2030117847632 – cod. atto 03825162187 all'Ufficio e di non aver ricevuto alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli per difendere la legittimità delle cartelle impugnate. Nelle sue controdeduzioni, sosteneva che a seguito delle rettifiche operate nei dati della dichiarazione da parte del Caf, l'Ufficio ha proceduto ad eseguire un controllo formale ex art. 36 ter del D.
P.R. 600/1973 nei confronti del contribuente, all'esito del quale è stata calcolata una maggiore imposta da versare, oltre agli interessi (codice tributo 9006), per un importo complessivo di euro 3478,10 rettificando il
Quadro E Rigo 28 (dichiarante e coniuge), non riconoscendo le spese mediche, a seguito della comunicazione rettificativa del Caf.
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati i motivi di ricorso e le controdeduzioni dell'Ufficio, ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge incontestabilmente che il contribuente, Ricorrente_1 congiuntamente al proprio coniuge, Nominativo_1, ha presentato per l'anno di imposta 2020 la dichiarazione dei redditi 730/2021, successivamente rettificata dal sostituto d'imposta incaricato, ossia il CAF CDL, attraverso lo scomputo degli oneri indicati nel quadro E rigo 28 della dichiarazione congiunta presentata.
In virtù delle rettifiche operate nei dati della dichiarazione da parte del Caf, l'Ufficio ha proceduto ad eseguire un controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 nei confronti del contribuente, all'esito del quale è stata calcolata una maggiore imposta da versare, oltre agli interessi (codice tributo 9006), per un importo complessivo di euro 3478,10: l'Ufficio, in particolare, ha provveduto a rettificare il Quadro E Rigo 28
(dichiarante e coniuge), non riconoscendo le spese mediche, a seguito della comunicazione rettificativa del
Caf.
Questo è, dunque, il punto nodale. Ed invero, il Caf, sostituto di imposta, invitava – già con missiva del 19.12.2023 – il sig. Ricorrente_1 a prendere contatti con il loro studio per redigere un Modello Redditi PF integrativo/ dichiarazione rettificativa e ciò alla luce di talune discrepanze emerse dal confronto tra la documentazione in loro possesso e quanto dichiarato dal contribuente. A seguire il sopramenzionato Caf ha proceduto a redigere apposita comunicazione rettificativa volta a sanare le incongruenze riscontrate, comunicandolo all'odierno ricorrente (cfr. missive inoltrate dal Caf al contribuente).
Come è noto il sostituto d'imposta detiene il visto di conformità della dichiarazione sostitutiva, ma solo per ciò che attiene la sua posizione, rimanendo in essere e, quindi, dovuta all'agenzia delle Entrate il pagamento delle maggiori imposte ed interessi indicati.
Giova evidenziare che il professionista abilitato, nel caso di specie il Caf, quando riscontrano errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, previo avviso al contribuente, possono trasmettere una dichiarazione rettificativa (art. 39 D. Lgs.241/97 e succ.), mediante il modello 730 relativo al periodo di imposta da rettificare, come di fatto è avvenuto e che ha comportato correttamente il rilascio della conformità della dichiarazione.
In altri termini il Centro di Assistenza Fiscale, si è ravveduto e ha presentato dichiarazione rettificativa a seguito della quale la dichiarazione ha ricevuto l'attestazione di regolarità, dichiarazione che, tuttavia, non fa venir meno l'obbligo per il contribuente di provvedere al pagamento delle maggiori imposte accertate in sede di controllo formale.
Peraltro, l'Ufficio ha informato il contribuente degli esiti dell'operazioni eseguite ex art. 36 ter del D.P.R.
600/73, invitandolo a rappresentare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati eventualmente erroneamente, attraverso il canale Civis.
Nello specifico, è stato rettificato il Quadro E – rigo 28 sia del dichiarante che del coniuge non riconoscendo si ribadisce per il credito da questi presuntivamente vantato di euro 1390,00 per il dichiarante e € 2254,00 per il coniuge.
In particolare, i contribuenti, come indicato in ricorso, hanno esibito della documentazione che non era completa né vi erano i pagamenti tracciabili, per questo motivo, non avendo provato la spettanza delle detrazioni richieste, l'Ufficio ha proceduto legittimamente alla formazione del ruolo, oggi contenuto nella cartella di pagamento impugnata.
Peraltro, anche nell'attuale fase processuale i ricorrenti non hanno dimostrato o fornito prove circa una emendabilità della dichiarazione e per il riconoscimento di un eventuale diritto alla detrazione.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Alla luce delle ragioni che hanno portato alla iscrizione a ruolo delle meggiori imposte dovute sussistono, inoltre, le gravi ed eccezionali ragioni ex art 15 D.Lgs n. 546/92 che legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12164/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009323943000 IRPEF-ALTRO 2020
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009323943001 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, i ricorrenti, Ricorrente_1 e Nominativo_1, impugnavano le cartelle di pagamento in epigrafe indicate, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificate il 18.04.2025, portante un credito erariale pari ad euro 3.635,93, derivante dal controllo formale della dichiarazione
730/2021, effettuato ai sensi dell'art.36 ter del D.P.R. n.600 del 1973, per l'anno di imposta 2020 chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
A sostegno della propria domanda i contribuenti adducevano di aver consegnato la documentazione richiesta con la comunicazione n. Id. T2030117847632 – cod. atto 03825162187 all'Ufficio e di non aver ricevuto alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli per difendere la legittimità delle cartelle impugnate. Nelle sue controdeduzioni, sosteneva che a seguito delle rettifiche operate nei dati della dichiarazione da parte del Caf, l'Ufficio ha proceduto ad eseguire un controllo formale ex art. 36 ter del D.
P.R. 600/1973 nei confronti del contribuente, all'esito del quale è stata calcolata una maggiore imposta da versare, oltre agli interessi (codice tributo 9006), per un importo complessivo di euro 3478,10 rettificando il
Quadro E Rigo 28 (dichiarante e coniuge), non riconoscendo le spese mediche, a seguito della comunicazione rettificativa del Caf.
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati i motivi di ricorso e le controdeduzioni dell'Ufficio, ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge incontestabilmente che il contribuente, Ricorrente_1 congiuntamente al proprio coniuge, Nominativo_1, ha presentato per l'anno di imposta 2020 la dichiarazione dei redditi 730/2021, successivamente rettificata dal sostituto d'imposta incaricato, ossia il CAF CDL, attraverso lo scomputo degli oneri indicati nel quadro E rigo 28 della dichiarazione congiunta presentata.
In virtù delle rettifiche operate nei dati della dichiarazione da parte del Caf, l'Ufficio ha proceduto ad eseguire un controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 nei confronti del contribuente, all'esito del quale è stata calcolata una maggiore imposta da versare, oltre agli interessi (codice tributo 9006), per un importo complessivo di euro 3478,10: l'Ufficio, in particolare, ha provveduto a rettificare il Quadro E Rigo 28
(dichiarante e coniuge), non riconoscendo le spese mediche, a seguito della comunicazione rettificativa del
Caf.
Questo è, dunque, il punto nodale. Ed invero, il Caf, sostituto di imposta, invitava – già con missiva del 19.12.2023 – il sig. Ricorrente_1 a prendere contatti con il loro studio per redigere un Modello Redditi PF integrativo/ dichiarazione rettificativa e ciò alla luce di talune discrepanze emerse dal confronto tra la documentazione in loro possesso e quanto dichiarato dal contribuente. A seguire il sopramenzionato Caf ha proceduto a redigere apposita comunicazione rettificativa volta a sanare le incongruenze riscontrate, comunicandolo all'odierno ricorrente (cfr. missive inoltrate dal Caf al contribuente).
Come è noto il sostituto d'imposta detiene il visto di conformità della dichiarazione sostitutiva, ma solo per ciò che attiene la sua posizione, rimanendo in essere e, quindi, dovuta all'agenzia delle Entrate il pagamento delle maggiori imposte ed interessi indicati.
Giova evidenziare che il professionista abilitato, nel caso di specie il Caf, quando riscontrano errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, previo avviso al contribuente, possono trasmettere una dichiarazione rettificativa (art. 39 D. Lgs.241/97 e succ.), mediante il modello 730 relativo al periodo di imposta da rettificare, come di fatto è avvenuto e che ha comportato correttamente il rilascio della conformità della dichiarazione.
In altri termini il Centro di Assistenza Fiscale, si è ravveduto e ha presentato dichiarazione rettificativa a seguito della quale la dichiarazione ha ricevuto l'attestazione di regolarità, dichiarazione che, tuttavia, non fa venir meno l'obbligo per il contribuente di provvedere al pagamento delle maggiori imposte accertate in sede di controllo formale.
Peraltro, l'Ufficio ha informato il contribuente degli esiti dell'operazioni eseguite ex art. 36 ter del D.P.R.
600/73, invitandolo a rappresentare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati eventualmente erroneamente, attraverso il canale Civis.
Nello specifico, è stato rettificato il Quadro E – rigo 28 sia del dichiarante che del coniuge non riconoscendo si ribadisce per il credito da questi presuntivamente vantato di euro 1390,00 per il dichiarante e € 2254,00 per il coniuge.
In particolare, i contribuenti, come indicato in ricorso, hanno esibito della documentazione che non era completa né vi erano i pagamenti tracciabili, per questo motivo, non avendo provato la spettanza delle detrazioni richieste, l'Ufficio ha proceduto legittimamente alla formazione del ruolo, oggi contenuto nella cartella di pagamento impugnata.
Peraltro, anche nell'attuale fase processuale i ricorrenti non hanno dimostrato o fornito prove circa una emendabilità della dichiarazione e per il riconoscimento di un eventuale diritto alla detrazione.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Alla luce delle ragioni che hanno portato alla iscrizione a ruolo delle meggiori imposte dovute sussistono, inoltre, le gravi ed eccezionali ragioni ex art 15 D.Lgs n. 546/92 che legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese