Sentenza 26 aprile 2001
Massime • 1
La notificazione eseguita al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio è valida anche se effettuata presso studio diverso da quello indicato nella elezione, atteso che l'elezione di domicilio si fonda su un rapporto fiduciario tra il soggetto processuale che se ne avvale ed il soggetto domiciliatario, in virtù del quale quest'ultimo sostituisce, agli effetti della conoscenza degli atti processuali, il primo, essendo tenuto, in virtù del rapporto interno, a comunicare al medesimo il contenuto degli atti presso di lui notificati, e che in tal caso prevale l'elemento personale rispetto a quello topografico, che connota la semplice dichiarazione della propria residenza o domicilio da parte dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2001, n. 21593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21593 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 26/04/2001
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 1521
3. Dott. ALFREDO LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 48197/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EL HI MA, n. il 9/3/1947 a Cervia e res. in Cosentino avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 28/9 - 17/10/2000, di parziale riforma di quella in data 11/11/1999 del Tribunale di Forlì, sez. dist. Di Cesena.
Visti gli atti, la sentenza denunzi ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. G. Passacantando che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore del ricorrente avv. Alessandro Bozza, del foro di Roma, per delega di Montorzi il quale ha concluso come da ricorso.
FATTO E DIRITTO
MA DE SA ricorre contro la sentenza in epigrafe, con la quale è stata, nella sua contumacia, confermata(salva la concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p.p, non accordato in primo grado) l'affermazione della sua responsabilità in ordine alle contravvenzioni, in continuazione, di cui agli artt. 20 lett. b) L.45/187 e 650 c.p., per aver installato su suolo di sua proprietà una struttura destinata al ricovero di roulottes ed omesso di ottemperare ad un'ordinanza del Sindaco di Cesenatico, che gli aveva imposto la cessazione, con conseguente sgombero, dell'attività di rimessaggio ivi esercitata, fatti accertati tra il 2018 e l'11/12/96. Il ricorrente lamenta, nel primo motivo, omessa motivazione (per essersi la corte di merito limitata al rilievo che "i due primi motivi di gravame non meritano accoglimento") in ordine alle censure di appello deducenti la mancata notificazione del provvedimento presidenziale di riunione e relativo rinvio dei due procedimenti penali, relativi alle rispettive diverse contravvenzioni per le quali era stato citato a giudizio per due udienze diverse, con conseguente nullità della successiva dichiarazione di contumacia, pronunziata al l'udienza dell'11/11/99, in cui fu infine pronunziatala sentenza. Nel secondo motivo denunzia la nullità della notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello e quella di tutti gli atti conseguenti, fino alla sentenza, per essere stata tale notifica eseguita presso lo studio di Bologna del suo difensore di fiducia avvocato Roberto Montorzi, in domicilio diverso da quello in precedenza eletto, nell'ambito di uno dei due procedimenti poi riuniti, costituito da altro recapito professionale del medesimo legale, sito in Cesenatico, Comune di residenza di esso imputato. Con il terzo ed ultimo motivo deduce "insussistenza del reato di cui all'art. 650 c.p. a causa della evidente impossibilità di ottemperare all'ordine impartito dal sindaco - adempimento impossibile per essere stato erroneamente impartito tale ordine solo ad una delle parti interessate". Queste sarebbero i singoli proprietari delle roulottes in deposito, del cui comportamento non dovrebbe rispondere l'imputato, essendo rimasti senza esito gli inviti rivolti al ritiro dei rimorchi e non essendo reperibile altro sito dove ricoverarli;
tale considerazione - soggiunge il ricorrente - avrebbe poi indotto il Sindaco a concedere il permesso per il rimessaggio.
Nessuno di suesposti motivi è meritevole di accoglimento. Palesemente infondato, per tabulas, è il primo, rilevandosi, anzitutto che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente (secondo il quale la Corte di merito avrebbe omesso di motivare il rigetto delle corrispondenti censure di gravame), i giudici di secondo grado hanno correttamente ed esaustivamente motivato al riguardo, rilevando, con perfetta aderenza agli atti processuali di primo, come il provvedimento di riunione dei due, originariamente distinti, giudizi, fosse stato ritualmente adottato, all'udienza dell'11 novembre 1999, in accoglimento di precedente richiesta del difensore ed alla presenza di questi, nella contumacia dell'imputato (già tale nell'uno e nell'altro giudizio), all'esito di una serie continua di paralleli rinvii (sollecitati anche dallo stesso difensore), adottati allo scopo di far confluire i due procedimenti in un'unica udienza, al fine di consentire al magistrato all'uopo, designato dal presidente, a provvedere all'eventuale unificazione. La continuità delle serie di rinvii, adottati in due procedimenti nei quali l'imputato era stato ritualmente citato e dichiarato contumace e la concessione di ogni garanzia, assicurata dalla presenza del difensore, escludono ogni violazione procedurale al riguardo, tenuto conto che il provvedimento presidenziale del 3 novembre, come evidenziato dai giudici di appello, non aveva direttamente disposto la riunione ed il contestuale rinvio dei due giudizi ad un'unica udienza, ma solo designato il magistrato che avrebbe provveduto all'eventuale unificazione;
trattandosi di un mero provvedimento interno, di natura organizzativa, privo di diretta incidenza sui due processi (salva avendo lasciato, in ordine alla sollecitata riunione, la discrezionalità del giudice di udienza), nessun obbligo di notificazione all'imputato sussisteva. Non miglior sorte merita il secondo motivo processuale d'impugnazione, considerato che l'elezione di domicilio, come evidenziato dalla costante giurisprudenza di questa S.C (v., tra le altre, sez. 1^ 3161 e 516/95, sez. 6^ 4108/96) si fonda essenzialmente su un rapporto fiduciario tra il soggetto processuale che se ne avvale ed il soggetto domiciliatario, in virtù del quale quest'ultimo sostituisce, agli effettì della conoscenza degli atti processuali, il primo, essendo tenuto, in virtù del rapporto interno, a comunicare al medesimo il contenuto degli atti presso di lui notificati.
La prevalenza in siffatti casi, in virtù di una precisa scelta negoziai e, dell'elemento personale, rispetto a quello topografico (che, invece, marcatamente connota i casi in cui l'imputato si sia limitato a dichiarare la propria residenza o il proprio domicilio) ha, come suo logico corollario, la validità delle notificazioni che, sebbene non eseguite nel luogo in cui normalmente trovasi il domiciliatario, lo abbiano comunque personalmente raggiunto, ponendolo in condizioni di metterne utilmente a conoscenza l'interessato; il che si è, nella specie, verificato, essendo stati al difensore e domiciliatario dell'appellante imputato tempestivamente notificati, nel suo recapito professionale di Bologna, non solo l'avviso della data del giudizio di appello, ma anche il relativo decreto di citazione, destinato al suo rappresentato.
Inammissibile è infine, il terzo motivo di gravame, per un triplice ordine di considerazioni: a) perché deducente circostanze, circa la l'addotta impossibilità materiale o, comunque, estrema difficoltà, al reperimento di siti idonei allo spostamento delle roulottes, chiaramente implicanti valutazioni in fatto e relative censure, non proponibili in sede di legittimità; b) perché, sotto l'astratto profilo della violazione di legge (dell'omesso diretto coinvolgimento nell'ordine di rimozione dei singoli proprietari), la relativa doglianza non trova riscontro in una corrispondente specifica censura di appello (v. art. 606 co. 3 u.p. c.p.p.), laddove vi fu solo menzione dei successivi provvedimenti autorizzativi (ed, ovviamente, non estintivi sul piano penale), che, melius re perpensa, l'autorità comunale avrebbe poi rilasciato;
c) per manifesta infondatezza, comunque, considerato che il provvedimento di polizia locale non poteva avere altro destinatario che il soggetto che aveva posto in essere la condotta illegittima, sotto il profilo amministrativo, costituita dall'esercizio senza licenza dell'attività di rimessaggio, e non anche coloro che di questa si erano avvalsi, in virtù di singoli rapporti contrattuali stipulati con l'imputato ed inopponibili all'ente territoriale.
Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2001