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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2722/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
NE e domicilio eletto presso il suo studio in Concorezzo via Alessandro Volta 71
-ricorrente-
contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 P.IVA_1 dello Stato di Milano e domicilio eletto in Milano via Freguglia n. 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECSIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, esponeva: “in data 12 Parte_1 agosto 1992, alle ore 16.30, circa in Desio (MB), via Cassino angolo via Pozzo Antico mentre il ricorrente, signor , militare dell'Arma dei Carabinieri, trovavasi in servizio Parte_1 perlustrativo a bordo di autovettura di servizio, l'autovettura Fiat Uno targa VA A21770 di proprietà e condotta dal signor , ometteva di arrestare la propria marcia Parte_2 al segnale di STOP evitando i dossi di rallentamento ed invadendo la corsia opposta e veniva a collisione ad elevata velocità e con violenza con l'autovettura ALFA ROMEO Alfa 75, targata EI018CI condotta dal carabiniere , con a bordo l'appuntato Persona_1
ed il Carabinere, qui ricorrente, . A seguito del violento Controparte_2 Parte_1 l'urto, l'autovettura dell'Arma dei Carabinieri subiva ingente danno quale lo sfondamento della parte anteriore e laterale destra. Nell'immediato il ricorrente veniva trasportato e ricoverato presso l'ospedale civile di Desio, ove si sottoponeva a delicato intervento chirurgico presso il reparto oftalmico e giudicato guaribile in gg. 60 per “trauma frontale, contusioni multiple al volto, ferita penetrante corneale e distorsione cervicale”. Veniva
1 dimesso il successivo 22 agosto ed il giorno 24 agosto 1992 veniva avviato presso l'Ospedale militare di Milano, venendone dimesso lo stesso giorno con una proposta di licenza di convalescenza di gg. 40 per trauma frontale e ferita penetrante corneale scadente alle ore 24.00 del 03/10/1992. Rientrava in servizio nell'aprile 1993 a seguito di nuova convalescenza ed in data 01/02/1994 gli veniva riconosciuta l'infermità dipendente da causa di servizio. Quale decorso della ferita corneale subita nel sinistro del 12/08/1992, l'appuntato Pt_1 era costretto a sottoporsi in data 14/04/1994 ad intervento di impianto del cristallino e ricostruzione dell'iride, cui faceva seguito ulteriore intervento resosi necessario in conseguenza di nuovo distacco del cristallino in data 30/09/1997. La convalescenza si protraeva sino al 27/02/1998, data in cui, ad esito di accertamento presso la commissione medica di Milano, veniva riammesso in servizio con parziale idoneità. In tale sede venivano controindicati tutti i servizi che comportavano prolungato impegno della funzione visiva, in ragione del giudizio diagnostico di esiti di trauma perforante bulbare trattato chirurgicamente con vitrectomia e impianto di IOL e veniva riconosciuta al ricorrente una lesione dell'integrità psicofisica, dipendente da causa di servizio, come da tabella A, categoria 7, ex dpr 834/81 e succ. modd.) Dopo lunga convalescenza ed ulteriori interventi, da ultimo nel 2015 intervento di trapianto corneale, il ricorrente rientrava in servizio nel giugno 2016, con idoneità ridotta e dichiarazione di esonero di uso da apparati con videoterminale confermata nel 2017. Il Sig. presentava domanda di attribuzione dei relativi benefici, in relazione alle Pt_1 lesioni riportate nel sinistro del 12/08/1992, pratica che veniva rigettata dal
[...]
. Avverso tale provvedimento il Brig. proponeva ricorso n. 1757/2020 CP_1 Pt_1 presso il competente Tribunale di Monza ad esito del quale con sentenza 452/2021 pubbl. il 03/11/2021, veniva accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, in qualità di “Vittima del dovere”, alla concessione dei benefici ex art. 1 comma 563 della Legge n. 266/2005, ex DPR n. 243/2006 ed ex Legge n. 206/2004 e, per l'effetto, condannava il
[...]
al loro riconoscimento a favore del ricorrente. CP_1
Con decreto N.333/Ass/3/E/8/CC/1495/A.V. datato 30/06/2023, notificato in data 18/09/2023, di cui in questa sede se ne chiede la parziale riforma, il Ministero dell'Interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, concedeva a favore del Brig. a Parte_1 decorrere dal 10 maggio 2016, “l'assegno vitalizio, non reversibile, di € 500,00 mensili ai sensi dell'art. 2, comma 1 407/1998 e dell'art 4, comma 238 della l. n. 350/2003”; “lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 e dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007”. Così ricostruita la vicenda, e l'iter degli interventi amministrativi e giudiziari, il ricorrente lamentava l'erronea fissazione nei provvedimenti emessi della decorrenza dei benefici dalla data di stabilizzazione dei postumi (10.5.2016), così come individuata nel verbale di commissione medica modello BL/G – Nr. MI 122003793 del 9.9.2022 del centro medico ospedaliero di Monza. Formulava quindi le seguenti domande “accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno vitalizio mensile, non reve:rsibile, nella misura ordinaria di € 500,00 mensili ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 23 novembre 1988, n. 407 dell'art 4, comma 1, lettera b, punto 1) del DPR 7 luglio 2006, n. 243 come adeguato dalla Legge 350/2013 (Finanziaria 2014)” con decorrenza sin dalla data dell'evento (ovverosia 12/08/1992), oltre perequazione, rivalutazione ed interessi legali;
accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di euro 1.033,00 mensili ai sensi dell'art. 5, comma 3, primo periodo, della legge n. 206/2004 e dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007, con decorrenza sin dalla data dell'evento (ovverosia 12/08/1992), oltre perequazione, rivalutazione ed interessi legali, e per l'effetto condannare il
[...]
a corrispondere gli assegni de quibus, nella misura e con la decorrenza più CP_1
2 sopra richiesta, detratto quanto già percepito a tale titolo, oltre perequazione, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo”. Il si costituiva con memoria, nella quale contestava Controparte_1 argomentazioni e pretese avversarie, ribadendo la correttezza del proprio operato, là dove aveva individuato la decorrenza dei benefici riconosciti (assegni di cui alla legge 407/1988 e alla legge 206/2004) dalla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti accertati i sede medica. Affermava altresì la corretta attribuzione degli accessori di legge sulle somme liquidate, determinata in base al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, e quindi circoscritta solo a quest'ultima voce accessorie. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. All'udienza del 27.11.2025, attesa la natura documentale della causa, si procedeva alla discussione con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto. Occorre muovere, in ragione della domanda formulata, dalla disciplina che in sede normativa regola la materia interessata, che è quella delle provvidenze assistenziali riservate alle cd. vittime del dovere, categoria nella quale rientra l'odierno ricorrente in virtù della qualifica rivestita (militare dell'Arma dei Carabinieri) e dell'attività prestata (perlustrazione a bordo dell'autovettura di servizio), in occasione del sinistro stradale verificatosi il giorno 12.8.1992. Segnatamente, vengono in considerazione, quanto al riconoscimento di un primo assegno vitalizio pari alla somma di euro 500,00 mensile, l'art. 2 della legge 23.11.1998 nr. 407, in base al quale “a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503 e successive modificazioni”; quanto al riconoscimento dell'ulteriore assegno vitalizio pari a euro 1.033,00 mensili, l'art. 5 comma 3 della legge 3 agosto 2004 nr. 206, in base al quale
“a chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili, soggetto a alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503 e successive modificazioni”. Nel caso in esame, al ricorrente, a seguito della sentenza nr. 452/2021, emessa da questo Tribunale, sono stati riconosciuti, in qualità di vittima del dovere, entrambi gli assegni, sicchè con decreto nr. 333/ass/3/E/8/CC/1495/A.V. del 30.6.2023 il Ministero dell'Interno Dipartimento di pubblica sicurezza, concedeva “l'assegno vitalizio, non reversibile, di € 500,00 mensili ai sensi dell'art. 2, comma 1 407/1998 e dell'art 4, comma 238 della l. n. 350/2003”; “lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 e dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007”. Per entrambi, la data di decorrenza dell'erogazione veniva individuata nel 10.5.2016, assunta quale parametro temporale di riferimento in ragione della constatata stabilizzazione dei postumi invalidanti da parte della Commissione medica ospedaliera, oggetto del verbale mod. BI/G MI122003793 del 9.9.2022. In essa testualmente, nella parte relativa al “giudizio
3 medico-legale”, si legge: “danno biologico ex d.lvo 23 febbraio 2000 n. 38 = 28%; invalidità permanente ex D.M. 5 febbraio 1992 e successive modifiche = 28%; danno morale ex art. 4 D.P.R. 181/2009 = 10%. Invalidità complessiva …, come unico valore percentuale indennizzabile = 38%. Data di conoscibilità dell'infermità di cui al giudizio diagnostico: 12/08/1992. Data di stabilizzazione dell'infermità di cui al giudizio diagnostico: 10/5/2016 (data del modello /BS n. 1888 del 10.5.2016 post intervento TO DI ”. Per_2 Al riguardo, si ritiene di dovere condividere l'impostazione difensiva di parte convenuta, che ha individuato la suddetta decorrenza nel momento di accertata stabilizzazione degli effetti invalidanti, provocati dall'evento che vi ha dato causa. Trattasi, invero, di un parametro temporale dirimente e imprescindibile, dal quale dipende la stessa attribuzione dei benefici in oggetto, concedibili in presenza (tra gli altri requisiti di natura soggettiva e oggettiva) di un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Al fine di stabilire la sussistenza di tale condizione, occorre pertanto il duplice riscontro del carattere
“permanente” dell'invalidità, evincibile solo all'esito di verifica della stabilizzazione dei postumi, nonché del raggiungimento della soglia minima stabilitala pari a un quarto della capacità lavorativa. Entrambi i requisiti sono stati riconosciuti nei confronti del ricorrente sulla base della valutazione medica sopra riportata, sicchè correttamente è da questo momento, e non altro – quale la generica verificazione dell'evento di per sé non attributiva di alcun diritto – che va fatta decorrere l'erogazione in disamina. Sul punto, premessa la divergenza interpretativa esistente in ambito giurisprudenziale, può richiamarsi, in linea con la soluzione prospettata dal convenuto, il principio CP_1 evincibile dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, sovviene la sentenza della Corte di Cassazione 28.12.1024 nr. 34714, ove testualmente si legge: “l'art. 4, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 243/2006 non prevede che la decorrenza debba essere individuata dalla data di entrata in vigore della legge né, tanto meno, può essere criterio discriminante il periodo in cui viene contratta la malattia invalidante;
- il beneficio di cui trattasi, infatti, spetta ai soggetti equiparati alle vittime del dovere non ex se, cioè semplicemente in quanto riconosciuti tali, ma solo sul presupposto che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, di talchè, in assenza di tale presupposto, l'assegno non può essere elargito … Il ragionamento è, innanzitutto, immune dalle censure con le quali viene lamentata una errata lettura del dato normativo. L'art. 2 delle legge n. 407/1998 stabilisce che "chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni", importo che è stato elevato ad Euro 500,00 mensili dalla legge n. 350/2004 con effetto dal 1 gennaio 2004. L'art. 4 lettera b) del D.P.R. n. 243/2006 ha poi esteso detto assegno, "a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti". Prevedere che l'estensione del riconoscimento di detto beneficio alle vittime del dovere decorra dall'anno 2006 non significa che la provvidenza spetti, sempre e comunque, con decorrenza dal 1 gennaio di quell'anno, anche laddove i presupposti di legge - tra cui, in primis, il grado di invalidità necessario - siano riconosciuti con una decorrenza successiva, poiché ciò significherebbe, inammissibilmente, assegnare un beneficio per periodi in relazione ai quali i presupposti di legge non si erano ancora concretizzati”.
4 Analogamente, la Corte di Cassazione 26.6.2025 n.17276 ha così statuito: “il motivo è infondato e deve essere respinto, avuto riguardo al principio secondo il quale l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998, esteso dall'art. 4, lett. b), del D.P.R. n. 243 del 2006 alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, compete a decorrere dalla data in cui, successivamente all'entrata in vigore della norma (01/01/2006), sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio (Cass. 28/12/2024, n. 34714). Come argomenta l'arresto citato, rappresentativo di un orientamento costante di questa Corte, l'assegno vitalizio decorre dalla data in cui ne sono maturati i presupposti ed è raggiunta la percentuale rilevante di invalidità. Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale la cui decorrenza non è fissata dalla domanda amministrativa. Le medesime considerazioni valgono anche rispetto allo speciale assegno vitalizio previsto dalla legge n. 206/2004, art. 5,commi 3 e 4, esteso alle vittime del dovere dall'art.2, comma 105, l. n. 244/2007”. Ne consegue la corretta prospettazione di parte convenuta, là dove ha individuato la decorrenza degli emolumenti erogati in favore del ricorrente, di cui alla richiamata normativa, nella data di stabilizzazione dei postumi invalidanti, che l'ente preposto ha collocato in data 10.5.2016. Il ricorso non può che essere respinto, con regolamentazione delle spese di lite tramite compensazione integrale nei rapporti tra le parti, in ragione della particolarità del tema trattato e delle non conformi soluzioni adottate in sede giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Monza 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2722/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
NE e domicilio eletto presso il suo studio in Concorezzo via Alessandro Volta 71
-ricorrente-
contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 P.IVA_1 dello Stato di Milano e domicilio eletto in Milano via Freguglia n. 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECSIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, esponeva: “in data 12 Parte_1 agosto 1992, alle ore 16.30, circa in Desio (MB), via Cassino angolo via Pozzo Antico mentre il ricorrente, signor , militare dell'Arma dei Carabinieri, trovavasi in servizio Parte_1 perlustrativo a bordo di autovettura di servizio, l'autovettura Fiat Uno targa VA A21770 di proprietà e condotta dal signor , ometteva di arrestare la propria marcia Parte_2 al segnale di STOP evitando i dossi di rallentamento ed invadendo la corsia opposta e veniva a collisione ad elevata velocità e con violenza con l'autovettura ALFA ROMEO Alfa 75, targata EI018CI condotta dal carabiniere , con a bordo l'appuntato Persona_1
ed il Carabinere, qui ricorrente, . A seguito del violento Controparte_2 Parte_1 l'urto, l'autovettura dell'Arma dei Carabinieri subiva ingente danno quale lo sfondamento della parte anteriore e laterale destra. Nell'immediato il ricorrente veniva trasportato e ricoverato presso l'ospedale civile di Desio, ove si sottoponeva a delicato intervento chirurgico presso il reparto oftalmico e giudicato guaribile in gg. 60 per “trauma frontale, contusioni multiple al volto, ferita penetrante corneale e distorsione cervicale”. Veniva
1 dimesso il successivo 22 agosto ed il giorno 24 agosto 1992 veniva avviato presso l'Ospedale militare di Milano, venendone dimesso lo stesso giorno con una proposta di licenza di convalescenza di gg. 40 per trauma frontale e ferita penetrante corneale scadente alle ore 24.00 del 03/10/1992. Rientrava in servizio nell'aprile 1993 a seguito di nuova convalescenza ed in data 01/02/1994 gli veniva riconosciuta l'infermità dipendente da causa di servizio. Quale decorso della ferita corneale subita nel sinistro del 12/08/1992, l'appuntato Pt_1 era costretto a sottoporsi in data 14/04/1994 ad intervento di impianto del cristallino e ricostruzione dell'iride, cui faceva seguito ulteriore intervento resosi necessario in conseguenza di nuovo distacco del cristallino in data 30/09/1997. La convalescenza si protraeva sino al 27/02/1998, data in cui, ad esito di accertamento presso la commissione medica di Milano, veniva riammesso in servizio con parziale idoneità. In tale sede venivano controindicati tutti i servizi che comportavano prolungato impegno della funzione visiva, in ragione del giudizio diagnostico di esiti di trauma perforante bulbare trattato chirurgicamente con vitrectomia e impianto di IOL e veniva riconosciuta al ricorrente una lesione dell'integrità psicofisica, dipendente da causa di servizio, come da tabella A, categoria 7, ex dpr 834/81 e succ. modd.) Dopo lunga convalescenza ed ulteriori interventi, da ultimo nel 2015 intervento di trapianto corneale, il ricorrente rientrava in servizio nel giugno 2016, con idoneità ridotta e dichiarazione di esonero di uso da apparati con videoterminale confermata nel 2017. Il Sig. presentava domanda di attribuzione dei relativi benefici, in relazione alle Pt_1 lesioni riportate nel sinistro del 12/08/1992, pratica che veniva rigettata dal
[...]
. Avverso tale provvedimento il Brig. proponeva ricorso n. 1757/2020 CP_1 Pt_1 presso il competente Tribunale di Monza ad esito del quale con sentenza 452/2021 pubbl. il 03/11/2021, veniva accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, in qualità di “Vittima del dovere”, alla concessione dei benefici ex art. 1 comma 563 della Legge n. 266/2005, ex DPR n. 243/2006 ed ex Legge n. 206/2004 e, per l'effetto, condannava il
[...]
al loro riconoscimento a favore del ricorrente. CP_1
Con decreto N.333/Ass/3/E/8/CC/1495/A.V. datato 30/06/2023, notificato in data 18/09/2023, di cui in questa sede se ne chiede la parziale riforma, il Ministero dell'Interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, concedeva a favore del Brig. a Parte_1 decorrere dal 10 maggio 2016, “l'assegno vitalizio, non reversibile, di € 500,00 mensili ai sensi dell'art. 2, comma 1 407/1998 e dell'art 4, comma 238 della l. n. 350/2003”; “lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 e dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007”. Così ricostruita la vicenda, e l'iter degli interventi amministrativi e giudiziari, il ricorrente lamentava l'erronea fissazione nei provvedimenti emessi della decorrenza dei benefici dalla data di stabilizzazione dei postumi (10.5.2016), così come individuata nel verbale di commissione medica modello BL/G – Nr. MI 122003793 del 9.9.2022 del centro medico ospedaliero di Monza. Formulava quindi le seguenti domande “accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno vitalizio mensile, non reve:rsibile, nella misura ordinaria di € 500,00 mensili ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 23 novembre 1988, n. 407 dell'art 4, comma 1, lettera b, punto 1) del DPR 7 luglio 2006, n. 243 come adeguato dalla Legge 350/2013 (Finanziaria 2014)” con decorrenza sin dalla data dell'evento (ovverosia 12/08/1992), oltre perequazione, rivalutazione ed interessi legali;
accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di euro 1.033,00 mensili ai sensi dell'art. 5, comma 3, primo periodo, della legge n. 206/2004 e dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007, con decorrenza sin dalla data dell'evento (ovverosia 12/08/1992), oltre perequazione, rivalutazione ed interessi legali, e per l'effetto condannare il
[...]
a corrispondere gli assegni de quibus, nella misura e con la decorrenza più CP_1
2 sopra richiesta, detratto quanto già percepito a tale titolo, oltre perequazione, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo”. Il si costituiva con memoria, nella quale contestava Controparte_1 argomentazioni e pretese avversarie, ribadendo la correttezza del proprio operato, là dove aveva individuato la decorrenza dei benefici riconosciti (assegni di cui alla legge 407/1988 e alla legge 206/2004) dalla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti accertati i sede medica. Affermava altresì la corretta attribuzione degli accessori di legge sulle somme liquidate, determinata in base al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, e quindi circoscritta solo a quest'ultima voce accessorie. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. All'udienza del 27.11.2025, attesa la natura documentale della causa, si procedeva alla discussione con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto. Occorre muovere, in ragione della domanda formulata, dalla disciplina che in sede normativa regola la materia interessata, che è quella delle provvidenze assistenziali riservate alle cd. vittime del dovere, categoria nella quale rientra l'odierno ricorrente in virtù della qualifica rivestita (militare dell'Arma dei Carabinieri) e dell'attività prestata (perlustrazione a bordo dell'autovettura di servizio), in occasione del sinistro stradale verificatosi il giorno 12.8.1992. Segnatamente, vengono in considerazione, quanto al riconoscimento di un primo assegno vitalizio pari alla somma di euro 500,00 mensile, l'art. 2 della legge 23.11.1998 nr. 407, in base al quale “a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503 e successive modificazioni”; quanto al riconoscimento dell'ulteriore assegno vitalizio pari a euro 1.033,00 mensili, l'art. 5 comma 3 della legge 3 agosto 2004 nr. 206, in base al quale
“a chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili, soggetto a alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503 e successive modificazioni”. Nel caso in esame, al ricorrente, a seguito della sentenza nr. 452/2021, emessa da questo Tribunale, sono stati riconosciuti, in qualità di vittima del dovere, entrambi gli assegni, sicchè con decreto nr. 333/ass/3/E/8/CC/1495/A.V. del 30.6.2023 il Ministero dell'Interno Dipartimento di pubblica sicurezza, concedeva “l'assegno vitalizio, non reversibile, di € 500,00 mensili ai sensi dell'art. 2, comma 1 407/1998 e dell'art 4, comma 238 della l. n. 350/2003”; “lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 e dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007”. Per entrambi, la data di decorrenza dell'erogazione veniva individuata nel 10.5.2016, assunta quale parametro temporale di riferimento in ragione della constatata stabilizzazione dei postumi invalidanti da parte della Commissione medica ospedaliera, oggetto del verbale mod. BI/G MI122003793 del 9.9.2022. In essa testualmente, nella parte relativa al “giudizio
3 medico-legale”, si legge: “danno biologico ex d.lvo 23 febbraio 2000 n. 38 = 28%; invalidità permanente ex D.M. 5 febbraio 1992 e successive modifiche = 28%; danno morale ex art. 4 D.P.R. 181/2009 = 10%. Invalidità complessiva …, come unico valore percentuale indennizzabile = 38%. Data di conoscibilità dell'infermità di cui al giudizio diagnostico: 12/08/1992. Data di stabilizzazione dell'infermità di cui al giudizio diagnostico: 10/5/2016 (data del modello /BS n. 1888 del 10.5.2016 post intervento TO DI ”. Per_2 Al riguardo, si ritiene di dovere condividere l'impostazione difensiva di parte convenuta, che ha individuato la suddetta decorrenza nel momento di accertata stabilizzazione degli effetti invalidanti, provocati dall'evento che vi ha dato causa. Trattasi, invero, di un parametro temporale dirimente e imprescindibile, dal quale dipende la stessa attribuzione dei benefici in oggetto, concedibili in presenza (tra gli altri requisiti di natura soggettiva e oggettiva) di un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Al fine di stabilire la sussistenza di tale condizione, occorre pertanto il duplice riscontro del carattere
“permanente” dell'invalidità, evincibile solo all'esito di verifica della stabilizzazione dei postumi, nonché del raggiungimento della soglia minima stabilitala pari a un quarto della capacità lavorativa. Entrambi i requisiti sono stati riconosciuti nei confronti del ricorrente sulla base della valutazione medica sopra riportata, sicchè correttamente è da questo momento, e non altro – quale la generica verificazione dell'evento di per sé non attributiva di alcun diritto – che va fatta decorrere l'erogazione in disamina. Sul punto, premessa la divergenza interpretativa esistente in ambito giurisprudenziale, può richiamarsi, in linea con la soluzione prospettata dal convenuto, il principio CP_1 evincibile dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, sovviene la sentenza della Corte di Cassazione 28.12.1024 nr. 34714, ove testualmente si legge: “l'art. 4, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 243/2006 non prevede che la decorrenza debba essere individuata dalla data di entrata in vigore della legge né, tanto meno, può essere criterio discriminante il periodo in cui viene contratta la malattia invalidante;
- il beneficio di cui trattasi, infatti, spetta ai soggetti equiparati alle vittime del dovere non ex se, cioè semplicemente in quanto riconosciuti tali, ma solo sul presupposto che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, di talchè, in assenza di tale presupposto, l'assegno non può essere elargito … Il ragionamento è, innanzitutto, immune dalle censure con le quali viene lamentata una errata lettura del dato normativo. L'art. 2 delle legge n. 407/1998 stabilisce che "chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni", importo che è stato elevato ad Euro 500,00 mensili dalla legge n. 350/2004 con effetto dal 1 gennaio 2004. L'art. 4 lettera b) del D.P.R. n. 243/2006 ha poi esteso detto assegno, "a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti". Prevedere che l'estensione del riconoscimento di detto beneficio alle vittime del dovere decorra dall'anno 2006 non significa che la provvidenza spetti, sempre e comunque, con decorrenza dal 1 gennaio di quell'anno, anche laddove i presupposti di legge - tra cui, in primis, il grado di invalidità necessario - siano riconosciuti con una decorrenza successiva, poiché ciò significherebbe, inammissibilmente, assegnare un beneficio per periodi in relazione ai quali i presupposti di legge non si erano ancora concretizzati”.
4 Analogamente, la Corte di Cassazione 26.6.2025 n.17276 ha così statuito: “il motivo è infondato e deve essere respinto, avuto riguardo al principio secondo il quale l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998, esteso dall'art. 4, lett. b), del D.P.R. n. 243 del 2006 alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, compete a decorrere dalla data in cui, successivamente all'entrata in vigore della norma (01/01/2006), sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio (Cass. 28/12/2024, n. 34714). Come argomenta l'arresto citato, rappresentativo di un orientamento costante di questa Corte, l'assegno vitalizio decorre dalla data in cui ne sono maturati i presupposti ed è raggiunta la percentuale rilevante di invalidità. Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale la cui decorrenza non è fissata dalla domanda amministrativa. Le medesime considerazioni valgono anche rispetto allo speciale assegno vitalizio previsto dalla legge n. 206/2004, art. 5,commi 3 e 4, esteso alle vittime del dovere dall'art.2, comma 105, l. n. 244/2007”. Ne consegue la corretta prospettazione di parte convenuta, là dove ha individuato la decorrenza degli emolumenti erogati in favore del ricorrente, di cui alla richiamata normativa, nella data di stabilizzazione dei postumi invalidanti, che l'ente preposto ha collocato in data 10.5.2016. Il ricorso non può che essere respinto, con regolamentazione delle spese di lite tramite compensazione integrale nei rapporti tra le parti, in ragione della particolarità del tema trattato e delle non conformi soluzioni adottate in sede giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Monza 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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