CASS
Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2024, n. 13089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13089 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
udita la Procuratrice generale, VALENTINA MANUALI, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. Domenico DI CIAULA, patrono delle parti civili, conclude associandosi alle conclusioni della Procuratrice generale e deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avv. Nicola LERARIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13089 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/2/2023 la Corte di Assise di appello di Bari ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 19/1/2022 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato AR UR alla pena di sedici anni di reclusione per i reati, avvinti in continua- zione, di omicidio in danno di IE ER, aggravato da minorata difesa della vittima, illegale detenzione di una pistola semiautomatica cal. 9 mm Luger e relativo munizionamento, arma clandestina per parziale cancellazione del numero di matricola, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. Fatti commessi o accertati in Bitetto, il 26 giugno 2018. La Corte di appello, accogliendo parzialmente il gravame dell'imputata, ha bilanciato in prevalenza le concesse circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in dodici anni di reclusione, già decurtata per la diminuente del rito. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv. Nicola Lerario, deducendo i seguenti motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al diniego di computare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Si censura che la motivazione di tale punto sia stata tanto lapidaria quanto errata, laddove rimarcava che dapprima l'imputata aveva addossato al padre la responsabilità dell'omicidio, e poi aveva tentato di accreditare la tesi del colpo di pistola partito accidentalmente. Tali affermazioni - sfornite di prova - si basano sulla valorizzazione del memoriale della UR in termini negativi, tacciandolo immotivatamente di falsità, senza considerare che la rinuncia ai motivi di appello di merito operata dalla difesa precludeva ogni pronuncia sulle questioni rinunciate. Peraltro, il movente dell'omicidio non è stato mai accertato, sicché - al pari dell'alibi non dimostrato - non può essere posto a carico dell'imputata. La difesa della UR ha elencato i motivi per cui il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. avrebbe dovuto dispiegarsi nella massima estensione. 2.2. Con ulteriore motivo di ricorso, si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. Tale riconoscimento sarebbe erroneo e sorretto da ragioni illogiche e contraddittorie: invero, la stessa Corte di c secondo grado ha ammesso che la vittima non stesse dormendo, ma fosse in una imprecisata condizione di "dormiveglia"; peraltro, ove ER fosse stato davvero in dormiveglia, quindi in uno stato di possibile reattività, lo sparatore avrebbe agito da tergo per esigenze di cautela, e non lateralmente, come invece ha operato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da un canto manifestamente infondato, dall'altro devolve motivi che non possono essere oggetto di disamina in sede di legittimità, trattandosi di censure rivalutative su profili riservati al giudice del merito e, infatti, pedissequamente corrispondenti ai motivi di gravame non rinunciati. 1.1. Il primo motivo si duole che la Corte di secondo grado, accogliendo l'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della minorata difesa, si sia attestata su una riduzione della pena non calcolata nella massima estensione. Orbene, tale statuizione rientra pienamente nelle valutazioni discre- zionali demandate al giudice del merito nella fase di apprezzamento della consistenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti, e non può dare luogo ad alcuna violazione di legge - se non qualora siano violati i limiti di detraibi- lità ovvero di aumento della sanzione in rapporto al tipo di circostanza - ma semmai ad eventuali vizi della motivazione per omissione, contraddittorietà o illogicità della medesima, che non è dato riscontrare nel caso di specie. La Corte di Assise di appello ha specificato che - a fronte della scelta di recupero intrapresa dall'imputata, nonché della positiva condotta processuale costituita dalla rinuncia ai motivi di appello, elementi valutati favorevolmente - non si è inteso attribuire il massimo sviluppo alla riduzione di pena deri- vante dalle circostanze attenuanti generiche enumerando elementi negativi che, contrariamente all'assunto difensivo, non rimettono in discussione questioni di merito ormai precluse per la rinuncia ai relativi motivi di gravame, bensì attengono alla vicenda processuale complessiva dell'omicidio ER, che innegabilmente si è dipanata in un primo processo a carico del padre della UR, il quale si era inizialmente autoaccusato del delitto, mentre l'accerta- mento processuale successivo ha evidenziato l'esclusiva responsabilità della stessa imputata: in tali termini si è ritenuto il particolare disvalore della condotta della UR, che si è inteso sanzionare con un minore decremento di pena derivante dalle pur riconosciute attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. Tale essendo l'asse portante del ragionamento motivazionale sul punto, le critiche rivolte dal ricorso sono del tutto infondate e comunque si riflettono su tematiche di merito, inammissibili in questa sede. 3 1.2. In ordine al tema della minorata difesa, si osserva che le condi- zioni della vittima IE ER - dormiente o in stato di dormiveglia per riposo pomeridiano, come aveva evidenziato la sentenza di primo grado ed ha ritenuto pure la Corte di Assise di appello - risultano tali da integrare la censurata aggravante. Invero, «Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02; Sez. 1, n. 50699 del 18/5/2017, B., Rv. 271592, che chiarisce che l'aggravante de qua non necessita di totale impedimento o impossibilità di difesa, essendo sufficiente che la stessa sia soltanto ostacolata). L'impugnata sentenza, nel solco di quella di primo grado, ha confutato l'argomentazione difensiva per cui il ER sarebbe stato sveglio al momento dello sparo, da ritenersi involontariamente causato dalla donna nel corso di un "balletto sexy" inscenato per compiacere l'amante, osservando che il colpo era stato esploso da distanza ravvicinata - 5/10 centimetri, precisa la prima sentenza - ed aveva raggiunto il ER in regione frontale del capo, così conciliandosi soltanto con un momento di assenza di vigilanza dell'uomo. Peraltro, la prima sentenza ha anche dato piena ragione delle modalità per cui il fatto che ER stesse fumando all'atto dell'omicidio non escludeva tale condizione di dormiveglia e di generale torpore della vittima (yds. pag. 50 della sentenza del GUP). Ne risulta la logica motivazione dei giudici di merito in ordine alle concrete modalità di integrazione della ritenuta aggravante della minorata difesa, e la conseguente inammissibilità della seconda censura, per manifesta infondatezza. 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale. L'imputata è tenuta anche a mantenere indenni le costituite parti civili dalle spese affrontante per la costituzione e difesa nel presente grado di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ON ER, LI CO, AR ER, MA ER, CA ER, spese che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RB ER, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il giorno 14 dicembre 2023
udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
udita la Procuratrice generale, VALENTINA MANUALI, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. Domenico DI CIAULA, patrono delle parti civili, conclude associandosi alle conclusioni della Procuratrice generale e deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avv. Nicola LERARIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13089 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/2/2023 la Corte di Assise di appello di Bari ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 19/1/2022 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato AR UR alla pena di sedici anni di reclusione per i reati, avvinti in continua- zione, di omicidio in danno di IE ER, aggravato da minorata difesa della vittima, illegale detenzione di una pistola semiautomatica cal. 9 mm Luger e relativo munizionamento, arma clandestina per parziale cancellazione del numero di matricola, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. Fatti commessi o accertati in Bitetto, il 26 giugno 2018. La Corte di appello, accogliendo parzialmente il gravame dell'imputata, ha bilanciato in prevalenza le concesse circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in dodici anni di reclusione, già decurtata per la diminuente del rito. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv. Nicola Lerario, deducendo i seguenti motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al diniego di computare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Si censura che la motivazione di tale punto sia stata tanto lapidaria quanto errata, laddove rimarcava che dapprima l'imputata aveva addossato al padre la responsabilità dell'omicidio, e poi aveva tentato di accreditare la tesi del colpo di pistola partito accidentalmente. Tali affermazioni - sfornite di prova - si basano sulla valorizzazione del memoriale della UR in termini negativi, tacciandolo immotivatamente di falsità, senza considerare che la rinuncia ai motivi di appello di merito operata dalla difesa precludeva ogni pronuncia sulle questioni rinunciate. Peraltro, il movente dell'omicidio non è stato mai accertato, sicché - al pari dell'alibi non dimostrato - non può essere posto a carico dell'imputata. La difesa della UR ha elencato i motivi per cui il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. avrebbe dovuto dispiegarsi nella massima estensione. 2.2. Con ulteriore motivo di ricorso, si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. Tale riconoscimento sarebbe erroneo e sorretto da ragioni illogiche e contraddittorie: invero, la stessa Corte di c secondo grado ha ammesso che la vittima non stesse dormendo, ma fosse in una imprecisata condizione di "dormiveglia"; peraltro, ove ER fosse stato davvero in dormiveglia, quindi in uno stato di possibile reattività, lo sparatore avrebbe agito da tergo per esigenze di cautela, e non lateralmente, come invece ha operato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da un canto manifestamente infondato, dall'altro devolve motivi che non possono essere oggetto di disamina in sede di legittimità, trattandosi di censure rivalutative su profili riservati al giudice del merito e, infatti, pedissequamente corrispondenti ai motivi di gravame non rinunciati. 1.1. Il primo motivo si duole che la Corte di secondo grado, accogliendo l'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della minorata difesa, si sia attestata su una riduzione della pena non calcolata nella massima estensione. Orbene, tale statuizione rientra pienamente nelle valutazioni discre- zionali demandate al giudice del merito nella fase di apprezzamento della consistenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti, e non può dare luogo ad alcuna violazione di legge - se non qualora siano violati i limiti di detraibi- lità ovvero di aumento della sanzione in rapporto al tipo di circostanza - ma semmai ad eventuali vizi della motivazione per omissione, contraddittorietà o illogicità della medesima, che non è dato riscontrare nel caso di specie. La Corte di Assise di appello ha specificato che - a fronte della scelta di recupero intrapresa dall'imputata, nonché della positiva condotta processuale costituita dalla rinuncia ai motivi di appello, elementi valutati favorevolmente - non si è inteso attribuire il massimo sviluppo alla riduzione di pena deri- vante dalle circostanze attenuanti generiche enumerando elementi negativi che, contrariamente all'assunto difensivo, non rimettono in discussione questioni di merito ormai precluse per la rinuncia ai relativi motivi di gravame, bensì attengono alla vicenda processuale complessiva dell'omicidio ER, che innegabilmente si è dipanata in un primo processo a carico del padre della UR, il quale si era inizialmente autoaccusato del delitto, mentre l'accerta- mento processuale successivo ha evidenziato l'esclusiva responsabilità della stessa imputata: in tali termini si è ritenuto il particolare disvalore della condotta della UR, che si è inteso sanzionare con un minore decremento di pena derivante dalle pur riconosciute attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. Tale essendo l'asse portante del ragionamento motivazionale sul punto, le critiche rivolte dal ricorso sono del tutto infondate e comunque si riflettono su tematiche di merito, inammissibili in questa sede. 3 1.2. In ordine al tema della minorata difesa, si osserva che le condi- zioni della vittima IE ER - dormiente o in stato di dormiveglia per riposo pomeridiano, come aveva evidenziato la sentenza di primo grado ed ha ritenuto pure la Corte di Assise di appello - risultano tali da integrare la censurata aggravante. Invero, «Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02; Sez. 1, n. 50699 del 18/5/2017, B., Rv. 271592, che chiarisce che l'aggravante de qua non necessita di totale impedimento o impossibilità di difesa, essendo sufficiente che la stessa sia soltanto ostacolata). L'impugnata sentenza, nel solco di quella di primo grado, ha confutato l'argomentazione difensiva per cui il ER sarebbe stato sveglio al momento dello sparo, da ritenersi involontariamente causato dalla donna nel corso di un "balletto sexy" inscenato per compiacere l'amante, osservando che il colpo era stato esploso da distanza ravvicinata - 5/10 centimetri, precisa la prima sentenza - ed aveva raggiunto il ER in regione frontale del capo, così conciliandosi soltanto con un momento di assenza di vigilanza dell'uomo. Peraltro, la prima sentenza ha anche dato piena ragione delle modalità per cui il fatto che ER stesse fumando all'atto dell'omicidio non escludeva tale condizione di dormiveglia e di generale torpore della vittima (yds. pag. 50 della sentenza del GUP). Ne risulta la logica motivazione dei giudici di merito in ordine alle concrete modalità di integrazione della ritenuta aggravante della minorata difesa, e la conseguente inammissibilità della seconda censura, per manifesta infondatezza. 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale. L'imputata è tenuta anche a mantenere indenni le costituite parti civili dalle spese affrontante per la costituzione e difesa nel presente grado di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ON ER, LI CO, AR ER, MA ER, CA ER, spese che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RB ER, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il giorno 14 dicembre 2023