Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
In tema di azione revocatoria, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, essendo atto a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, purché ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ.
Commentario • 1
- 1. Fondo patrimoniale: quali sono i bisogni della famiglia?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/1999, n. 6017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6017 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CE IO, ER EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DANDOLO 19, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DEL MORO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MICHELE GAMBULI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG LE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GAETANO GALLO con studio in 06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG) VIA S. APOLLINARE 1, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 188/96 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 18/06/96 e depositata il 10/07/96 (R.G. 383/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/99 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15 febbraio 1990, IO HE e LA LA proponevano opposizione avverso l'esecuzione proposta Da RI PA, deducendo: che il 18 febbraio era stato trascritto un pignoramento immobiliare su un immobile costituito in fondo patrimoniale, con atto del 19 ottobre 1988, trascritto l'11 novembre 1988; che il credito del PA - portato da un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo - era costituito dal corrispettivo di una forniture di piante e di servizi per l'allestimento di un giardino ornamentale antistante la sede dell'impresa individuale del HE;
che il creditore conosceva che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia, tanto che le fatture erano tutte intestate alla ditta HE;
che conseguentemente l'azione esecutiva era illegittima a norma dell'art. 170 c.c.. Ciò premesso gli opponenti chiedevano la sospensione dell'esecuzione e la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Il giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione ex art. 624 c.p.c. e disponeva per la prosecuzione della causa. L'opposto,
costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, chiedeva che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti, a norma dell'art. 2901 c.c. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 28 aprile 1992, respingeva l'opposizione all'esecuzione e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti di RI PA.
Proposta impugnazione, la Corte d'appello di Perugia, con sentenza, del 10 luglio 1996, respingeva l'appello e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condannava gli appellanti al pagamento della somma di lire 135.000, per rimborso forfetario delle spese generali relativamente alle spese già liquidate dal primo giudice. Avverso tale sentenza, IO HE e LA LA propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. RI PA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 170 c.c., deducendo che l'estraneità del debito al fondo patrimoniale risultava provata da elementi documentali, atteso che l'incarico per eseguire i lavori era stato conferito dalla ditta artigiana del HE - restando irrilevante la circostanza che il titolare abitasse nello stesso immobile intorno al quale veniva eseguita l'opera - e le fatture erano state emesse dal PA alla ditta HE.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., per avere accolto la Corte d'appello la domanda di revocatoria, pur difettandone i presupposti, in quanto non era provato che i ricorrenti avesso costituito il fondo per arrecare pregiudizio alle ragioni del PA. Inoltre, il credito per il quale si procedeva esecutivamente era contestato giudizialmente con processo in corso, cosicché la causa concernente l'azione revocatoria doveva essere sospesa, in attesa dell'esito del giudizio sul credito.
La Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione due distinte rationes decidendi, idonee entrambe a sorreggere autonomamente la sentenza. Ha ritenuto da un lato che l'esecuzione poteva aver luogo sull'immobile costituito in fondo patrimoniale, trattandosi di debito inerente ai bisogni della famiglia, dall'altro che l'atto di costituzione del fondo fosse, comunque, inefficace nei confronti del PA, a norma dell'art. 2901 c.c. Preliminare è la trattazione del secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dei requisiti per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Infatti, il profilo dell'efficacia o meno di tale atto nei confronti del PA ha carattere logicamente preliminare rispetto a quello attinente alla validità del pignoramento, che presuppone l'efficacia dell'atto.
Ciò premesso il motivo appare infondato.
Considerato che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è da annoverarsi tra gli atti a titolo gratuito (Cass. 18 settembre 1997, n. 9292; 2 dicembre 1996, n. 10725; 18 marzo 1994, n. 2604;
28 novembre 1990, n. 11449) non si riscontra alcuna violazione dell'art. 2901 c.c. da parte della sentenza impugnata, che ha fatto riferimento alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Più precisamente, la Corte territoriale, ricostruendo la cronologia degli atti, è pervenuta alla conclusione non solo che il debitore HE fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava al creditore, ma che anzi dovesse riconoscersi una preordinazione a danno dello stesso. Trattasi di una valutazione riservata al giudice di merito e insindacabile in questa sede, in quanto esaurientemente e logicamente motivata.
Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non aveva proceduto alla sospensione necessaria del processo in ordine alla domanda attinente la revocatoria, benché fosse pendente processo circa la sussistenza del credito per il quale il PA procedeva.
Per questa parte il motivo è inammissibile. Non risulta, infatti, che i ricorrenti abbiano sollevato il profilo durante il giudizio d'appello, cosicché lo stessa appare prospettato per la prima volta in Cassazione.
Il rigetto del motivo rivolto come s'è detto ad una ragione della decisione idonea di per sè a sorreggere autonomamente la decisione, rende superfluo l'esame della doglianza contenuta nel primo motivo. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali di questa fase, che liquida per onorari in lire 2.000.000, oltre lire 141.000 per spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 12 aprile 1999. Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.